Contratto integrativo nazionale
per il personale dell’area V
della Dirigenza scolastica
relativo al periodo 1.9.2000 - 31.12.2001
L’anno 2002,
il giorno 28 del mese di maggio, in Roma presso il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in sede di
negoziazione integrativa a livello nazionale
tra
la delegazione
di parte datoriale trattante per la contrattazione integrativa a
livello nazionale
e
i
rappresentanti delle organizzazioni sindacali risultanti
dall’allegato 1 del presente contratto
viene
sottoscritta l’allegata ipotesi di Contratto integrativo nazionale
relativo al personale dirigente dell’area V della dirigenza
scolastica per il periodo 1.9.2000 - 31.12.2001
Art. 1
Campo di
applicazione
Il presente
contratto integrativo nazionale, ai sensi dell’art. 7, comma 2 e
art. 24 del C.C.N.L. per il personale dell’area V della dirigenza
scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002, si riferisce agli istituti
contrattuali rimessi a questo livello. Esso si applica a tutti i
dirigenti scolastici dell’area V, ivi compresi i Direttori di
ruolo delle istituzioni di alta cultura di cui alla Legge
21.12.1999, n. 508.
Per quanto
concerne il sistema delle relazioni sindacali si fa riferimento al
titolo 2 del C.C.N.L.
Nel testo del
presente contratto il riferimento al C.C.N.L. dell’1.3.2002 è
riportato come C.C.N.L.
L’intesa sulla
mobilità professionale e sull’ordine e tempi delle operazioni
relative all’affidamento e all’avvicendamento degli incarichi
dirigenziali, sottoscritta il 26 marzo 2002, è stata recepita nel
presente contratto agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, commi 1° e
2°.
Art. 2
Decorrenza e durata
Le
disposizioni del presente contratto, fatte salve le scadenze
definite dal C.C.N.L., hanno effetto dalla data di sottoscrizione
definitiva.
Le presenti
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano sostituite da quelle del successivo contratto integrativo.
Il controllo
sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa è
effettuato a norma di legge.
Art. 3
Risorse finanziarie per la corresponsione della retribuzione
di
posizione e di risultato
I fondi
regionali sono costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2001 con
l’insieme delle risorse già dedicate alla corresponsione del
trattamento economico accessorio di tutto il personale dirigente
scolastico. A tal fine il M.I.U.R. assegna le risorse disponibili
(Tab. A) tenuto conto delle unità di personale considerate per il
presente contratto appartenenti a ciascun ruolo regionale, ad
eccezione degli stanziamenti per le scuole a rischio che sono
suddivisi in base a quanto attribuito nell’anno scolastico
2001/02. Dall’1.1.2001 confluisce nei fondi anche un importo
pro-capite pari a € 140,48 (£. 272.000). Dalla stessa data del 1°
gennaio 2001 cessa di essere corrisposta agli interessati ogni
indennità confluita nei fondi.
I fondi
regionali sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2002
utilizzando le quote di retribuzione individuale di anzianità dei
dirigenti scolastici cessati dal servizio nell’anno 2001
nell’ambito territoriale interessato.
Le modalità di
calcolo e riutilizzo della suddetta retribuzione individuale di
anzianità sono quelle di cui all’art. 41 del C.C.N.L. 9.1.1997
relativo al personale dirigente dei Ministeri.
A decorrere
dal 1° gennaio 2002 i fondi regionali sono altresì incrementati
utilizzando le risorse finanziarie previste dalla legge 28-12-2001
n. 448 (legge finanziaria 2002) per il processo di attuazione
dell’autonomia scolastica in favore del personale di cui al
presente contratto. Tali risorse sono ripartite proporzionalmente
alle unità di personale considerate per il presente contratto
appartenenti al ruolo di ciascuna regione. Dalla medesima data,
considerato che non è stato possibile utilizzare le risorse
finanziarie di cui all’art. 36 del C.C.N.L., i fondi stessi sono
incrementati di un importo pari all’ammontare delle medesime
risorse non utilizzate. Alla suddetta data è defalcata dai fondi
la quota dell’indennità di direzione di ciascun dirigente del
ruolo regionale conglobata nello stipendio tabellare.
Le consistenze
dei fondi regionali a ciascuna delle date indicate nei precedenti
commi 1, 2, e 3 sono indicate nell’allegata tabella B.
A decorrere
dalla data di definizione della presente contrattazione
confluiscono nel fondo le risorse relative ai compensi per gli
incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 2 del C.C.N.L.
Ad ogni 1°
gennaio successivo i fondi regionali si alimentano autonomamente
con l’utilizzo delle quote di retribuzione individuale di
anzianità relative ai dirigenti scolastici cessati dal servizio
nell’anno immediatamente antecedente appartenenti ai ruoli della
regione interessata.
Art. 4
Utilizzazione dei fondi regionali
I fondi
regionali sono destinati per l’85% del loro ammontare alla
corresponsione della retribuzione di posizione e per il 15% alla
corresponsione della retribuzione di risultato.
Ogni
incremento del fondo è ripartito fra i due istituti retributivi
secondo le aliquote percentuali di cui al comma 1.
Entrambe le
quote dei fondi debbono essere integralmente utilizzate in ciascun
anno scolastico. Le eventuali economie che si dovessero realizzare
per qualsiasi motivo sono utilizzate in base ai criteri definiti
in sede di contrattazione integrativa regionale, distribuendole
fra retribuzione di posizione e di risultato tenendo conto della
programmazione dei nuovi accessi fino a concorrenza delle unità di
personale considerate per il presente contratto. Costituiscono
economie anche le risorse finanziarie destinate alle finalità di
cui all’art. 36 del C.C.N.L. per la parte eventualmente non
utilizzata nell’esercizio finanziario 2002.
Qualora la
quota del fondo destinata alla retribuzione di risultato non sia
sufficiente ad assicurare a ciascun dirigente scolastico in
servizio, che ne abbia titolo, un importo pari al 20% della
retribuzione di posizione, l’erogazione di tale retribuzione è
ricondotta nei limiti delle disponibilità finanziarie.
Art. 5
Criteri generali per l’articolazione delle funzioni dirigenziali
Ai fini
dell’articolazione delle funzioni dirigenziali e delle connesse
responsabilità cui è correlata la retribuzione di posizione si
tiene conto dei seguenti criteri generali concernenti le oggettive
caratteristiche delle istituzioni scolastiche:
Criteri
attinenti la dimensione;
Criteri attinenti alla complessità;
Criteri attinenti al contesto territoriale;
Criteri attinenti alla responsabilità.
I criteri
generali di cui al precedente comma 1 sono così specificati:
DIMENSIONE
numero degli alunni;
numero dei docenti;
numero personale amministrativo, tecnico ed ausiliario;
COMPLESSITA’
istituzioni scolastiche con pluralità di gradi o di indirizzi;
istituzioni scolastiche individuate come sede di riferimento
didattico ed organizzativo per i centri di educazione degli
adulti;
istituzioni scolastiche con sezioni funzionanti presso i presidi
ospedalieri o presso gli istituti di detenzione e pena, o con
corsi serali;
istituzioni scolastiche con officine e/o laboratori ad alta
specializzazione o con rilevante specificità;
istituzioni scolastiche con annesse sezioni staccate o con
succursali, plessi e/o scuole aventi incidenza sull’organizzazione
dei servizi;
istituzioni scolastiche con aziende agrarie e convitti annessi;
istituzioni scolastiche con vigilanza su scuole private.
CONTESTO
TERRITORIALE
istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio
socio-economico;
istituzioni scolastiche situate in zone di particolare disagio
territoriale (piccole isole, zone di montagna, ecc.).
RESPONSABILITA
Grado di responsabilità gravante sul dirigente scolastico in
relazione alla particolare configurazione dell’istituzione
scolastica.
I criteri di
cui al comma 2 potranno essere integrati in sede di contrattazione
integrativa a livello regionale con altri legati alle specifiche
realtà locali.
Art. 6
Criteri generali per l’articolazione della retribuzione di
risultato
La
retribuzione di risultato per ciascun dirigente sarà determinata
sulla base della verifica dei risultati e della conseguente
valutazione di cui all’art. 27 del suddetto C.C.N.L., fatto salvo
quanto previsto dall’art. 15, comma 4.
Art. 7
Contrattazione integrativa a livello regionale
La
contrattazione integrativa a livello regionale si svolge sulle
materie indicate nell’art. 7, comma 2, del C.C.N.L.
Con
riferimento alla retribuzione di posizione essa determina:
il numero
delle fasce in cui si articola la retribuzione di posizione che è
fissato in tre o quattro in relazione alle caratteristiche del
territorio;
il rapporto di divaricazione percentuale esistente tra la fascia
minima e quella massima che è fissato di norma nel rapporto 1/2,5.
La fascia o le fasce intermedie sono determinate in modo
proporzionato;
la diversa rilevanza che gli elementi individuati a livello
nazionale dal precedente art. 5 assumono in ciascun specifico
contesto regionale;
i criteri per il raggruppamento delle istituzioni scolastiche
della regione nelle tre o quattro fasce cui correlare il valore
economico della retribuzione di posizione.
Nella
determinazione dei criteri per la formazione delle fasce di
posizione e, quindi del numero di istituzioni scolastiche da
collocare in ciascuna delle stesse, la contrattazione integrativa
regionale si attiene all’indicazione di realizzare nelle fasce
intermedie una presenza di scuole comunque non inferiore al 60%
del numero complessivo delle istituzioni scolastiche della
regione.
Conformemente
alle disposizioni contenute nei contratti integrativi regionali,
gli Uffici scolastici regionali determinano la collocazione delle
singole scuole nei livelli di posizione e il valore economico
degli stessi mediante il riparto del relativo fondo sulla base
delle unità di personale considerate per il presente contratto
collocate in ciascun livello e dei rapporti percentuali di
divaricazione fra un livello e l’altro. La retribuzione
individuale di posizione complessiva non può in ogni caso essere
inferiore all’importo fisso dell’ex indennità di direzione di cui
all’art. 33, comma 5, lett. a) del C.C.N.I. del 31.8.1999, nè
superare l’importo annuo lordo, per tredici mensilità, di €
10.329,14 (£ 20.000.000).
Con
riferimento all’assegnazione della retribuzione di risultato,
tenuto conto di quanto previsto in via transitoria dall’art. 15,
comma 4, i criteri generali sono definiti in apposita sequenza
contrattuale integrativa nazionale da tenere entro il 30 settembre
2002.
Art. 8
Dirigenti scolastici in particolari posizioni
In tutti i
casi nei quali ai dirigenti scolastici siano assegnate funzioni
diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica con
retribuzione corrisposta dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, la retribuzione di posizione e di
risultato è posta a carico del relativo fondo costituito
nell’ambito della regione ai cui ruoli l’interessato appartiene.
Ai sensi
dell’art. 50, comma 3, del C.C.N.L. ai dirigenti scolastici in
posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale,
utilizzazione e collocamento fuori ruolo è corrisposta una
retribuzione di posizione e di risultato in misura pari alla media
di quelle corrisposte ai dirigenti in servizio nella regione ai
cui ruoli gli interessati appartengono.
Ai dirigenti
scolastici utilizzati presso gli Uffici dell’amministrazione
centrale e periferica, considerato che i criteri indicati
nell’art. 50, comma 1 del C.C.N.L., configurano funzioni in
strutture di staff e in servizi di consulenza, studio, ricerca e
supporto alle istituzioni scolastiche autonome, sostanzialmente
equivalenti, è corrisposta una retribuzione di posizione e di
risultato in misura pari alla media di quelle corrisposte ai
dirigenti in servizio nella regione ai cui ruoli gli interessati
appartengono.
La valutazione
e la verifica dei risultati dei dirigenti che si trovano in
posizione di comando o posizioni di stato assimilabili è
effettuata in base ai sistemi di valutazione adottati dagli enti o
amministrazioni ove prestano servizio.
La disciplina
degli istituti retributivi accessori dei dirigenti scolastici
all’estero sarà definita nella sequenza contrattuale specifica
prevista dall’art. 45 del C.C.N.L.
Art. 9
Incarichi aggiuntivi
I compensi
degli incarichi aggiuntivi di cui all’art. 26, comma 1, del
C.C.N.L. sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti.
Art. 10
Formazione e aggiornamento
Ai sensi
dell’art. 14, comma 5, del C.C.N.L. il Ministero stabilisce
annualmente la quota delle risorse da destinare ai programmi di
aggiornamento e di formazione dei dirigenti.
Le attività
formative sono tese a rafforzare comportamenti innovativi dei
dirigenti scolastici e la loro attitudine a promuovere e sostenere
iniziative di miglioramento volte a caratterizzare le istituzioni
scolastiche in termini di dinamismo e competitività. Le attività
formative sono altresì volte a sviluppare tutte le competenze
necessarie per sostenere i processi di innovazione e di riforma.
Almeno il 60%
delle risorse di cui al comma 1 viene destinata agli uffici
scolastici regionali sulla base del numero dei dirigenti in
servizio in ogni regione.
In sede di
contrattazione integrativa regionale vengono definite le linee
generali per la realizzazione di programmi di formazione e
aggiornamento, con particolare riferimento alle scelte individuali
di cui all’art. 14, commi 7, 8 e 9 del C.C.N.L.
Per
l’approfondimento di problematiche relative alle attività di
formazione e per la formulazione di relative proposte è costituita
una commissione bilaterale ai sensi dell’art. 10 del C.C.N.L.
Art. 11
Mobilità professionale
I settori
formativi ai fini della mobilità professionale sono i seguenti:
scuola
elementare e media
istituti secondari superiori
istituti educativi.
Possono
presentare domanda di mobilità professionale i dirigenti
scolastici che abbiano superato il periodo di prova.
Alla mobilità
professionale è destinata un’aliquota di posti fino al 15 per
cento della disponibilità totale.
Con decreto
del competente direttore generale del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca viene stabilita la data entro la
quale gli aspiranti alla mobilità professionale tra i diversi
settori possono presentare domanda per la frequenza dei moduli di
formazione specifica di cui all’art. 29, comma 6 del D.lgs. n.
165/2001.
Ove il numero
dei dirigenti aspiranti alla mobilità professionale sia superiore
al contingente stabilito per l’ammissione alla frequenza dei
moduli di formazione specifica che si terranno in occasione del
corso di formazione del corso concorso di cui all’art. 29 del
D.lgs n. 165/2001, si procederà all’individuazione degli aspiranti
da ammettere alle attività formative sulla base dell’esperienza
professionale maturata nel settore formativo richiesto. In
mancanza di tale esperienza si farà riferimento all’anzianità di
servizio di ruolo di direttore didattico e/o preside.
L’accoglimento
della domanda di mobilità professionale è subordinato all’esito
positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
Art. 12
Incarichi
Il
conferimento e il mutamento di incarico hanno effetto dal 1°
settembre di ogni anno scolastico sulla base dei criteri di cui
all’art. 19, comma 1 del D.lgs n. 165/2001 e dell’art. 23, comma 1
del C.C.N.L.
Gli incarichi
dirigenziali, per le tipologie previste dalle norme vigenti, sono
conferiti a tempo determinato dal dirigente generale dell’Ufficio
scolastico regionale ai dirigenti dell’area V nell’ambito della
dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza
scolastica e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 19, comma 1
del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del C.C.N.L.
Ai dirigenti
scolatici utilizzati presso l’amministrazione centrale e
regionale, università o presso altri enti e amministrazioni, gli
incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici.
Prima di
procedere al conferimento degli incarichi, l’Ufficio scolastico
regionale assicura la pubblicità e il continuo aggiornamento dei
posti dirigenziali vacanti e di quelli che si renderanno
disponibili dall’anno scolastico successivo per pensionamenti o
altra causa, anche al fine di consentire agli interessati
l’esercizio del diritto di produrre eventuali domande per
l’accesso ai posti dirigenziali vacanti.
In prima
applicazione (a. s. 2002/2003), fermo restando i criteri generali
di cui all’art. 23, comma 1 del C.C.N.L., viene, di norma,
confermato l’incarico dirigenziale attualmente rivestito. E’
facoltà del dirigente interessato esprimere preferenze per sedi
e/o istituzioni scolastiche vacanti. L’Ufficio scolastico
regionale può comunque procedere, per motivate esigenze di
servizio, all’affidamento di nuovo incarico dirigenziale ai sensi
dell’art. 23 del C.C.N.L.
Il dirigente
scolastico che ha ottenuto il mutamento dell’incarico ai sensi del
comma 4, secondo periodo, per una delle sedi o istituzioni
scolastiche richieste, non ha titolo a formulare ulteriori
richieste per i successivi tre anni scolastici.
Nell’ipotesi
di ristrutturazione e riorganizzazione dell’Ufficio dirigenziale
ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell’atto di
incarico tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del
dirigente scolastico interessato.
Al personale
in particolare posizione di stato (comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo)
si applicano le disposizioni di cui all’art. 50, comma 3, del
C.C.N.L.
Art. 13
Mutamento
d’incarico in casi eccezionali
Il mutamento
di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti
casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:
insorgenza di
malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti
solo nelle sedi richieste;
trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del
contratto individuale;
altri casi previsti da norme speciali.
Per motivate
esigenze, previo assenso del dirigente dell’Ufficio scolastico
regionale di provenienza e con il consenso del dirigente
dell’Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile
procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 15%
dei posti vacanti annualmente.
Art. 14
Ordine e tempi delle operazioni
L’assegnazione
degli incarichi è effettuata nel seguente ordine:
conferma degli
incarichi ricoperti;
assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e
riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale;
conferimento di nuovo incarico;
mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale;
assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che
rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento
fuori ruolo, comando o utilizzazione. A tal fine, gli interessati
dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico
regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al
comma 3 del presente articolo;
mutamento d’incarico in casi eccezionali;
nuovo incarico per mobilità professionale;
mobilità interregionale.
Nell’ambito
delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene
conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del
dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre
province della regione.
Le operazioni
di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15
luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo
incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo.
Art. 15
Norme transitorie e finali
In via
transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla
sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili
degli Uffici scolastici regionali possono conferire un nuovo
incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano
domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di
appartenenza.
Il
conferimento dell’incarico avviene nel rispetto dei criteri di cui
all’art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 23 del
C.C.N.L. La mobilità professionale di cui al presente comma può
essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti
annualmente.
Una volta
definita sia la contrattazione integrativa regionale relativamente
agli istituti di cui agli artt. 43 e 44 del C.C.N.L., sia i
conseguenti provvedimenti applicativi del Direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale, con atto bilaterale a carattere dichiarativo
tra il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e il Dirigente
Scolastico, vengono riconosciuti:
lo svolgimento
delle funzioni dirigenziali già attribuito ai sensi della C.M. n.
193 del 3.8.2000, con decorrenza 1.9.2000 o successiva;
la determinazione della relativa retribuzione di posizione, con
decorrenza comunque non anteriore all’1.1.2001;
la determinazione della relativa retribuzione di risultato per
l’anno scolastico 2001/02.
Quanto
spettante a ciascun dirigente come retribuzione di posizione è
conguagliato con quanto percepito a titolo di indennità di
direzione - parte fissa e parte variabile - di cui all’art. 33,
comma 5, lett. a), b) e c) del C.C.N.I. del 31.8.1999.
Per l’anno
scolastico 2001/2002, considerato che il C.C.N.L. è stato
sottoscritto in corso d’anno, con conseguente impossibilità di
predisporre un sistema di valutazione ai sensi dell’art. 27 del
medesimo C.C.N.L., la retribuzione di risultato viene erogata in
uguale misura a ciascun dirigente scolastico, salvo casi di
acclarata responsabilità formalizzata in atti. A decorrere dall’a.s.
2002/2003 la retribuzione di risultato è corrisposta per effetto
della valutazione che viene effettuata sulla base delle risultanze
della tornata contrattuale di cui all’art. 7, comma 5.
Allegato 1)
PARTI CHE
SOTTOSCRIVONO IL CONTRATTO INTEGRATIVO NAZIONALE PER IL PERSONALE
DELL’AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA RELATIVO AL PERIODO
1.9.2000 - 31.12.2001
PARTE
DATORIALE
Dr. Antonio
ZUCARO _____________________
Dr. Giuseppe COSENTINO _____________________
Dr. Mario FIERLI _____________________
Dr. Silvio CRISCUOLI _____________________
Dr. Michele PARADISI _____________________
Dr. Sergio SCALA _____________________
Dr. Nicola ROSSI _____________________
Dr. Paolo NORCIA _____________________
Dr. Francesco PAGLIUSO _____________________
Dr. Vincenzo MAIDA _____________________
Dr. Antonio COCCIMIGLIO _____________________
Dr. Benedetto MATURANI _____________________
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
CGIL-SCUOLA _____________________
CISL-SCUOLA _____________________
UIL-SCUOLA _____________________
SNALS-SCUOLA _____________________CIDA-ANP _____________________ |