CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 18 dicembre 2002 alle ore 10,00 ha avuto luogo
l’incontro tra l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle
Pubbliche Amministrazioni (A.Ra.N.) e le Confederazioni sindacali
nelle persone di :
per l’ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali
CGIL Firmato
CISAL Firmato
CISL Firmato
CONFSAL Firmato
RDB CUB Firmato
UGL Firmato
UIL Firmato
USAE Firmato
Al
termine della riunione viene sottoscritto l’allegato Contratto
Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei Comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005.
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA
DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2002
-2005
ART. 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.
I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti
collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
ART. 2
Determinazione dei comparti di
contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di
contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale delle Agenzie fiscali;
B) Comparto del personale delle Amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo;
C) Comparto del personale degli Enti pubblici non economici;
D) Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale;
E) Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione;
F) Comparto del personale dei Ministeri;
G) Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
H) Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali;
I) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;
L) Comparto del personale della Scuola;
M) Comparto del personale dell'Università.
ART. 3
Comparto del personale delle Agenzie fiscali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera A), comprende il personale dipendente:
- dall’Agenzia del demanio;
- dall’Agenzia delle dogane;
- dall’Agenzia delle entrate;
- dall’Agenzia del territorio.
ART. 4
Comparto del personale delle Amministrazioni autonome dello
Stato ad ordinamento autonomo
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera B), comprende il personale dipendente:
- dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
- dai Monopoli di Stato.
ART. 5
Comparto del personale degli Enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente dai
sottoindicati Enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell’art.
69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- Enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni e integrazioni - ivi compreso l’Istituto nazionale
per il commercio con l’estero (ICE) - ad eccezione di quelli
espressamente indicati nell'art. 7, nonché dagli ulteriori enti
pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza
dello Stato;
- Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’Istituto di
previdenza del settore marittimo (IPSEMA);
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli
e collegi nazionali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), fatto salvo
quanto previsto dall’art. 14, comma 4.
ART. 6
Comparto del personale delle Istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2,
comma 1, lettera D) comprende il personale dipendente:
- dalle Accademie di belle arti;
- dall’Accademia nazionale di danza;
- dall’Accademia nazionale di arte drammatica;
- dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);
- dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati.
ART. 7
Comparto del personale delle Istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera E) comprende il personale dipendente:
- dagli Enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al
punto 6 della tabella allegata
alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
- dall’Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
-
dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e
talassografici;
- dall’Istituto per le telecomunicazioni e l’elettronica
«Giancarlo Vallauri» (Mariteleradar) di Livorno;
- dal Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste (AREA Science Park);
- dall’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
- dall’Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
- dall’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (e dai relativi
osservatori astronomici ed astrofisici che vi sono confluiti);
-
dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici (APAT);
-
dall’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica
sulla montagna (INRM);
-
dall’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) (così
denominato dall’art. 7 del decreto legislativo 29 settembre 1999,
n. 381 e già compreso nella tabella di cui al primo alinea col
nome Istituto nazionale di ottica);
-
dall’Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);
-
dall’Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS),
così denominato dall’art. 7 del decreto legislativo 29 settembre
1999, n. 381 (già Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste);
-
dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) (nel
quale è confluito - a norma dell’art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 29 settembre 1999, n. 381 - l'Osservatorio vesuviano);
-
dal Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo
rurale (già Centro di specializzazione e ricerche
economico-agrarie per il Mezzogiorno);
-
dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche
«Enrico Fermi» (già Istituto di fisica di via Panisperna);
- dall’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e
la ricerca rieducativa (INDIRE);
-
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
dell’istruzione (INVSI).
ART. 8
Comparto del personale dei Ministeri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera F), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri (ivi incluso il personale
di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165);
- il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 ed
esclusa l’APAT ricompresa nell’art. 7;
-
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli
artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752;
- il personale dipendente dal Centro interforze studi applicazioni
militari (CISAM).
ART.
9
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2,
comma 1, lettera G), comprende il personale dipendente dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART. 10
Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera H), comprende il personale dipendente:
- dalle Regioni a statuto ordinario;
- dagli Enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a
statuto ordinario;
- dagli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque
denominati e dal Consorzio regionale IACP Marche ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
- dai Comuni;
- dalle Province;
- dalle Comunità montane;
- dai Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e
comunità montane ed i cui dipendenti siano disciplinati dai
contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del
comparto;
-
dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti
dagli enti locali;
- dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui
dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al
rapporto di lavoro pubblico del comparto;
-
dalle Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n.
584;
- dall’Agenzia per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e
provinciali;
-
dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).
2.
Il rapporto di lavoro dei Segretari comunali e provinciali è
regolato nell’ambito del comparto Regioni-Autonomie locali.
ART.
11
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all’art. 2,
comma 1, lettera I), comprende il personale dipendente:
- dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
- dagli Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed
integrazioni;
- dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive
modificazioni ed integrazioni;
- dall'Ordine Mauriziano di Torino;
- dall'Ospedale Galliera di Genova;
- dalle ex Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);
- dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);
- dall’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai
sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato
ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 115.
ART. 12
Comparto del
personale della Scuola
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera L), comprende il personale dello Stato delle
scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle
istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni
altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui
agli artt. 6 e 13.
ART. 13
Comparto del personale delle Università
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2,
comma 1, lettera M) comprende - ad eccezione dei professori e
ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti
amministrazioni (ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):
- università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettera a) dell’art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;
-
Istituto universitario di scienze motorie (ex ISEF) di Roma.
ART. 14
Norme finali
1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto
nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere
successivamente alla modifica della composizione dei comparti di
cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste
dall’art. 40, comma 2 e dall’art. 41, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2.
Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma
rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare
l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale
per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni,
peraltro, già in essere nei CCNL.
3.
Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni
pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle
Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati
da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di
rappresentanza – ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità
e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali
(ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle
rispettive trattative.
4.
L’AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici
con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella
fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo
ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono
fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL
del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello
Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti
adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la
disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento
normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui
all’art. 4 a quello dell’art. 5.
5.
Quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 troverà
applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in
cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio
del personale da un comparto all’altro ovvero ciò si verifichi nel
corso dell’attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
6.
Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto Istituzioni
ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova,
inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità
professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del
rapporto di lavoro del relativo personale.
7.
Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del
Servizio sanitario nazionale e dell’Università, per le aziende
ospedaliere di cui alla lettera b) dell’art. 2 del decreto
legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste,
con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto
attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e
sindacale della contrattazione integrativa.
ART. 15
Disapplicazioni
1.
Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente
quelle contenute nei Contratti collettivi nazionali quadro di
definizione dei comparti di contrattazione stipulati in data 2
giugno 1998, 9 agosto 2000 e 6 marzo 2001.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In relazione al dibattito sviluppatosi al tavolo negoziale con
riferimento alla collocazione del personale della Corte dei Conti,
dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio di Stato, le parti
concordano sulla necessità che, previa una verifica congiunta,
venga valutata l’opportunità della costituzione di un apposito
comparto secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1 del
presente accordo.
Firmato Aran – Cgil – Cisl – Uil – Cisal – Confsal – Ugl – Usae
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
L’ARAN prende atto che presso il Dipartimento della Funzione
Pubblica è in corso un approfondimento tecnico circa la futura
collocazione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Pertanto
l’attuale inserimento di detto personale nel comparto di cui
all’art. 4 assume carattere transitorio. L’ARAN sottoporrà alle
parti le ipotesi di collocazione che deriveranno dal confronto.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Per quanto concerne i Monopoli di Stato, con riferimento all’art.
12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, l’ARAN sottoporrà alle
parti una diversa ipotesi di collocazione del relativo personale
rispetto a quella prevista dall’art. 4 del presente accordo,
qualora ai Monopoli stessi saranno assegnate eventuali diverse
funzioni.
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE ARAN
Con riguardo all’art. 14, comma 2, l’ARAN, relativamente
all’articolazione della normativa nei contratti collettivi
nazionali di lavoro per specifici settori o sezioni, ferma
rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, dichiara la
propria intenzione di sostenerla, in particolare, nei comparti di
cui agli artt. 6 e 12, per individuare (anche confermando quelle
esistenti) distinte sezioni per il personale docente e non docente
e, nell’ambito dell’unico comparto di cui all’art. 10, per il
personale delle Regioni e per il personale delle Aziende pubbliche
di servizi alle persone (ex IPAB).
Firmato Aran
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL,
CISL, UIL, CONFSAL e UGL chiedono che la verifica in ordine al
comparto Corte dei Conti, Consiglio di Stato e Avvocatura dello
Stato sia effettuata nei tempi più brevi possibili per poter
rendere operativa tale decisione nel corso del I biennio
contrattuale 2002 – 2003.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
CGIL, CISL, UIL, CONFSAL e UGL dichiarano la loro più ferma
opposizione al passaggio del CISAM dal comparto Ricerca a quello
dei Ministeri. Le particolari competenze professionali e le
funzioni esistenti nel CISAM, rendono immotivata tale
trasformazione contrattuale e comunque non in grado di cogliere le
specificità esistenti sia in termini di funzioni che di qualità
professionali.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento all’art. 14, comma 2, le sottoscritte
Confederazioni affermano il valore irrinunciabile dell’unicità dei
comparti e, in particolare, per quanto attiene il comparto di cui
all’art. 12 dichiarano, in considerazione dell’organizzazione del
lavoro nel sistema delle autonomie scolastiche, di voler mantenere
le articolazioni funzionali già presenti nell’ultimo CCNL di
comparto.
Firmato
Cgil – Cisl – Uil – Confsal – Cisal - Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 14, comma 2, per
quanto concerne il comparto di cui all’art. 10 CGIL, CISL, UIL e
CONFSAL riaffermano il valore dell’unicità del comparto e
dichiarano la loro forte contrarietà a forme di settorializzazione
della normativa, lasciando alla contrattazione collettiva di
categoria, ferma restando l’unicità del comparto, l’introduzione
di una parte modulare capace di rappresentare e risolvere gli
specifici problemi delle varie tipologie d’enti e funzioni che
compongono il sistema.
Firmato Cgil – Cisl – Uil – Confsal
DICHIARAZIONE A VERBALE
In riferimento all’articolo 4 del presente accordo relativo al
comparto Aziende, la CISL, la UIL e la UGL dichiarano di
sottoscrivere il contratto collettivo quadro per la definizione
dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005 solo
in quanto considerano che l’attuale collocazione del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco è transitoria, in attesa che venga
opportunamente definito per via legislativa l’inserimento nel
comparto Sicurezza.
Firmato
Cisl –Uil – Ugl
DICHIARAZIONE A VERBALE
Per il comparto aziende, le innovazioni organizzative già avvenute
nel corso della precedente stagione contrattuale e quelle che
potrebbero verificarsi a seguito di nuove ipotesi di riforma
amministrativa che possono portare ad identificare soluzioni
condivise fra le parti, rendono possibile per il suddetto comparto
l’attuazione di quanto previsto dal c. 1 dell’art. 14 dell’accordo
allegato anche nel coso della stagione contrattuale 2002-2005.
Al verificarsi delle condizioni sopra citate l’Aran e le OO.SS.
procederanno, con le procedure contrattuali di cui agli artt. 40
c. 2 e 41 c. 6 alla modifica della attuale composizione del
comparto.
In questo ambito la collocazione del Corpo Nazionale dei Vigili
del fuoco nel comparto Aziende, come si evince dal contenuto
dell’accordo, non riveste alcun carattere transitorio.
La Cgil dichiara la sua contrarietà alla collocazione del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza. Tale
soluzione se attuata segnerebbe un intervento legislativo sul
rapporto di lavoro di personale oggi regolato dal 165/2001;
trasformerebbe il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in un altro
Corpo di Polizia ad ordinamento civile, con grave riduzione
dell’autonomia organizzativa e gestionale. La CGIL si opporrà a
qualsiasi tentativo di riduzione, attraverso tale iniziativa del
Governo, dei diritti sindacali e di manomissione degli istituti
regolati dal CCNL.
Firmato
Cgil
DICHIARAZIONE A VERBALE
La
CISAL, in riferimento alla nota inviata del Presidente dell’ENEA e
ad identica richiesta proveniente dalla categoria, auspica
nell’immediato futuro, che il comparto contrattuale del personale
del predetto ENTE, possa essere quello proprio denominato
“Comparto del personale delle istituzione e degli Enti di Ricerca
e Sperimentazione” di cui all’art. 7.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL in riferimento all’art. 13 ed al comma 7 dell’art. 14
auspica nell’immediato futuro che, fermo restando la unicità del
comparto, il personale dell’università ed il personale dei
policlinici universitari possa beneficiare di un unico contratto
normativo, mentre per la parte retributiva si propone, in
simultanea, la doppia contrattazione, una riferita a tutto il
personale del comparto università e l’altra avente come
riferimento il comparto della sanità.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL condivide e fa proprie le dichiarazioni a verbale dell’ARAN
n. 1 e 2.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL
esprime perplessità e riserva per la collocazione del personale
del CISAM all’art. 8 anziché al 7 che, a suo avviso, appare più
congruo.
Firmato Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
La CISAL,
a seguito delle aspettative ingenerate nel personale del Consiglio
di Stato, Avvocatura e Corte dei Conti ritiene indispensabile
prevedere un apposito comparto contrattuale per queste categorie
con collocazione immediata.
Firmato
Cisal
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nell’ipotesi di contratto collettivo quadro per la definizione dei
comparti di contrattazione per il quadriennio 2002-2005 la
confederazione USAE dichiara di non condividere alcune scelte
operate dall’agenzia Aran che si sono tradotte nel testo siglato.
In particolare l’USAE non condivide :
Che all’art.7 “Comparto del personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione” non sia inserito l’ENEA.
Al riguardo si ricorda che vi è stato un preciso impegno politico
dei vertici dell’ente, contenuto nell’Atto di indirizzo per il
rinnovo del CCNL ENEA 98-2001, al suo inserimento, per il
successivo rinnovo contrattuale, nel contratto del Comparto degli
enti pubblici di ricerca (v. ultimo capoverso della prima pagina
dell’Atto di indirizzo ENEA ).
Tale impegno politico è stato fatto proprio dal Governo attraverso
l’approvazione del citato Atto di indirizzo (Intesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la
Funzione pubblica il quale con lettera del 23 ottobre 2000 prot.n.
P. 558997007.515 ha sancito l’Intesa richiesta ai sensi dell’art.73
- comma 5 - del D.lgs.n.29/93).
Inoltre è precisa anche l’indicazione contenuta nel decreto
legislativo 36/99 di riforma dell’ENEA che, richiedendo
l’applicazione di tutto il decreto 29/93 all’ENEA, rinvia alla
norma di ridefinizione dei comparti l’inserimento dell’ENEA nel
comparto ricerca.
Si richiede ora il rispetto del decreto legislativo 36/99 e degli
impegni presi nel citato Atto di indirizzo con l’inserimento
quindi dell’ENEA nel Comparto della ricerca per la prossima
contrattazione 2002-2005.
Da ultimo, a sostegno della richiesta di inserimento dell’ENEA nel
comparto della ricerca, si inserisce l’approvazione definitiva del
DDL sulla dirigenza pubblica avvenuto alla Camera il giorno 19
giugno ed ora in via di pubblicazione. Infatti ai sensi dell’art.7
comma 4 i ricercatori e tecnologi dell’ENEA, dalla data di entrata
in vigore della legge, costituiscono un’area contrattuale della
dirigenza unitamente ai ricercatori e tecnologi degli enti di
ricerca del comparto.
l’inserimento dell’ultimo comma all’art. 8 relativo al Cisam e ciò
in particolare per la carenza di una specifica definizione dei
tempi e delle modalità di tale inserimento che appare incoerente
con le scelte contrattuali operate – anche di recente – dall’ente.
La
formulazione dell’art. 9, ed in particolare la cancellazione
dell’inserimento nel comparto della Corte dei Conti, del Consiglio
di Stato e dell’Avvocatura di stato, così come risultava nella
prima proposta dell’Aran. Cancellazione che peraltro comporta
una particolare continuità e coincidenza di soggetti fra la
trattativa per il CCNL nazionale di comparto e la trattativa
integrativa nazionale del medesimo CCNL.
La formulazione dell’art. 13. In alcune aziende ospedaliere
universitarie di cui alla lettara a) del d.lgs. 21.12.99 n. 517
infatti risulta essere inserito anche personale del comparto
S.S.N.; conseguentemente anche la formulazione del comma 7
dell’art. 14 risulta riduttiva.
Si allega la dichiarazione concomitatamente alla sottoscrizione
dell’ipotesi per sottolineare le differenti posizioni.
Firmato USAE
DICHIARAZIONE A VERBALE
La decisione della RdB Pubblico Impiego di sottoscrivere la
presente “ipotesi di CCQ per la definizione dei comparti di
contrattazione per il quadriennio 2002 – 2005”, pur in presenza di
numerose riserve, è ispirata essenzialmente dalla necessità di
chiudere al più presto questo capitolo della contrattazione perché
propedeutico all’immediata apertura della fase negoziale per il
rinnovo dei contratti di tutti i dipendenti pubblici.
La RdB P.I. intende sottolineare, però, la propria totale
avversità alla definizione di aree, settori e sezioni separate di
contrattazione che, minando l’unicità dei comparti, riconoscano le
spinte corporative già in essere e ne alimentino di nuove
spezzettando così in mille rivoli il mondo del lavoro pubblico a
danno di tutti.
La RdB non sottoscrive la nota congiunta relativa al personale
della Corte dei Conti, dell’Avvocatura dello Stato e del Consiglio
di Stato perché, pur riconoscendo la specificità del ruolo, delle
funzioni e delle competenze di detto personale, ritiene possano
trovare idonea soluzione normativa ed economica nella collocazione
data. In ogni caso la RdB ritiene, a tal proposito, che se la
discussione in corso dovesse orientarsi verso la costituzione di
un nuovo specifico comparto, tale soluzione non potrà che
riguardare tutto il personale dipendente del settore Giustizia.
Per quanto riguarda, infine, la collocazione dei Vigili del Fuoco,
la RdB dichiara di voler mettere in campo ogni tipo di iniziative
ed ogni forma di mobilitazione e di lotta per mantenere intatti i
tratti essenziali della peculiare funzione sociale svolta dal
Corpo nazionale al servizio del Paese nel ruolo precipuo di
protezione civile.
In tal senso la RdB ritiene illegittima, perché contraria alle
procedure previste dal D. lgs. 165/2001, e scellerata nel merito
la ventilata ipotesi sostenuta da alcuni ambienti governativi di
collocare i Vigili del Fuoco nel comparto Sicurezza perché, oltre
che irrobustire un pericoloso processo di militarizzazione della
società, ne snaturerebbe le funzioni e le competenze a tutto danno
del Paese e dei Vigili stessi.
Firmato RdB Pubblico Impiego |