CCDN concernente la riconversione professionale del personale docente della scuola statale

 

L'anno 1997, il giorno 19 mese di settembre 1997, in Roma, presso il Ministero della P.I., in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale.

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale.

ED

i rappresentanti della delegazione Sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente contratto,

VIENE CONCORDATO

il seguente contratto nazionale decentrato concernente la riconversione professionale del personale docente della Scuola.

 

Art. 1 - Campo di applicazione - Durata e decorrenza

II presente contratto fissa i criteri e stabilisce le iniziative di riconversione professionale del personale docente da attivare, a norma dell'art. 5, comma 4 lett. e) C.C.N.L. del comparto scuola, sottoscritto il 4.8.95, con i fondi disponibili per l'anno finanziario 1997, sulla base delle indicazioni fornite dai Sovrintendenti Scolastici regionali e dalle competenti Direzioni Generali e Ispettorati del Ministero della P.l.

 

Art. 2 - Criteri per l'istituzione dei corsi di riconversione abilitante

Le parti convengono che i corsi di riconversione di cui all'art. 1, comma 2 lett. a) del D.M. 2.8.96 n. 457 (corsi abilitanti) rivolti ai docenti appartenenti a classi di concorso in esubero debbano essere svolti solo qualora la classe di concorso presenti adeguate possibilità di assorbimento del personale riconvertito privilegiando a livello territoriale, le province dove esistono maggiori possibilità di mobilità. Ai corsi in questione devono essere ammessi a partecipare prioritariamente docenti utilizzati, a domanda e d'ufficio, in scuole e istituti dello stesso o di altro ordine e grado, per classe di concorso diversa da quella di titolarità.

Nei casi in cui venga istituito il corso di riconversione con almeno il numero minimo di partecipanti e siano state soddisfatte tutte le richieste del personale utilizzato di cui sopra, laddove esistano ulteriori disponibilità di posti, sono ammessi a partecipare, sino al raggiungimento del numero massimo fissato dall'art. 3, comma 5, lett. a) del D.M. 2.8.96, anche i docenti non utilizzati, comunque provenienti da classi di concorso in situazioni di esubero di personale. In tal caso, per l'ammissione al corso si dovrà tenere conto delle disponibilità esistenti per la mobilità nelle singole province e, contestualmente, della situazione di maggior esubero della classe di concorso di titolarità dei richiedenti. Qualora i suddetti criteri non siano sufficienti alla graduazione dei richiedenti i Provveditori agli Studi ne individueranno altri in sede di contrattazione decentrata con le OO.SS.

I corsi di riconversione vengono istituiti dai Sovrintendenti scolastici con apposito provvedimento, da sottoporre all'esame del competente organo di controllo, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali regionali.

Qualora le richieste nominative di riconversione siano esigue, alfine di ottimizzare le risorse disponibili, competenti Uffici centrali del Ministero individueranno gli Uffici scolastici regionali che istituiranno i corsi interregionali o nazionali, operando comunque in modo da rendere il più agevole possibile la partecipazione dei corsisti.

 

Art. 3 - Aree d'intervento

II Ministero, previo esame congiunto con le OO.SS., individua le classi di concorso per le quali attuare iniziative di riconversione abilitante sulla base della programmazione di posti o cattedre vacanti negli anni scolastici successivi, della verifica delle disponibilità residuate dopo i movimenti, della sussistenza delle condizioni di esubero e delle esigenze segnalate dalle Sovrintendenze scolastiche regionali.

 

Art. 4 - Criteri per l'lstituzione dei corsi di riconversione non abilitanti e aree di intervento

Per quanto riguarda i corsi non abilitanti di cui all'art. 1, comma 2 lett. b) del D.M. 2.8.96 n. 457, le parti convengono, in primo luogo, sulla necessità di completare i programmi di riconversione del personale appartenente a classi di concorso che hanno subito modifiche di ordinamento, eventualmente già iniziati con i fondi disponibili per l'E.F. 96. Successivamente ritengono necessario rivolgere l'intervento di formazione alle altre classi non ancora interessate dalla riconversione a cui appartengono ora docenti in possesso di titolo di studio non più previsti dalla nuova classe, ovvero docenti ai quali manca la conoscenza specifica di argomenti appartenenti ora alla nuova classe di concorso oggetto di modifiche e/o revisione dei relativi insegnamenti.
Tali interventi devono essere effettuati sulla base di un ordine di priorità che tenga conto della consistenza dell'intervento di riconversione e della urgenza dello stesso con riferimento alla maggiore discrasia tra titoli di studio e competenze richieste.

 

Art. 5 - Ripartizione delle risorse disponibili

I fondi, assegnati per la riconversione (L. 4.750.000.000) dalla Direttiva n. 70 del 28.1.97 nell'ambito delle iniziative di formazione e aggiornamento relative all'anno finanziario 1997, verranno ripartiti sulla base delle puntuali richieste dei singoli Uffici interessati. Tali richieste saranno articolate tenendo conto dei criteri indicati al precedente art. 2 e sulla base delle priorità di intervento nelle classi di concorso già individuate. A livello locale, i Sovrintendenti Scolastici Regionali valuteranno le ulteriori e/o diverse esigenze sopravvenute in seguito alle risultanze della mobilità territoriale e professionale e, nel rispetto delle regole generali fissate nel presente contratto, opereranno, prima dell'istituzione dei corsi e previo esame congiunto con le OO.SS., Le scelte di priorità negli interventi.

Resta inteso che la ripartizione dei fondi alle Direzioni Generali e Ispettorati, in quanto effettuata su dati parziali, relativi all'a.s. 96/97, potrà essere suscettibile di modifiche e/o integrazioni in relazione alle diverse ed ulteriori richieste dei Sovrintendenti Scolastici Regionali e dei Provveditori agli Studi, emergenti in seguito alle risultanze della mobilità professionale e territoriale per l'a.s. 97/98.

In tal caso le eventuali integrazioni di somme già assegnate ad un ufficio dovranno necessariamente comportare una contestuale riduzione delle somme assegnate agli altri.


Dichiarazione congiunta a verbale

Le parti, esaminati i risultati delle operazioni di monitoraggio delle esperienze realizzate nel settore della riconversione professionale del personale docente, preso atto della percentuale estremamente esigua del numero di passaggi di cattedra o di ruolo che ha interessato il personale che ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento a seguito dei corsi in questione, rispetto al numero complessivo dei docenti riconvertiti e, di conseguenza, degli alti costi che l'operazione ha comportato, affermano l'imprescindibile necessità che le iniziative in materia non vadano considerate come un mezzo per il mero conseguimento del titolo abilitante, ma debbano essere attuate esclusivamente allo scopo di perseguire le finalità ad esse demandate dalla norma primaria e cioè come lo strumento di riequilibrio e di ottimizzazione degli organici per rendere possibile la mobilità professionale del personale all'interno del comparto scuola. Pertanto, anche per giungere alla definitiva equiparazione tra la mobilità territoriale e quella professionale prevista dall'art. 470 del D.L.vo n. 297/94, le parti si impegnano a studiare, nella competente sede contrattuale per la mobilità del personale della scuola, apposite procedure operative che incentivino o favoriscano la mobilità professionale del personale riconvertito, al fine di ridurre le situazioni di esubero.

L'Amministrazione, a norma dell'art. 10 del D.M. 457/96, una volta acquisiti i dati relativi alla riconversione di tipo A e B all'inizio dell'anno scolastico sottoporrà alle OO.SS., al fine di una verifica congiunta, i dati sul personale che si è avvalso dei corsi, sui passaggi effettuati, sulla quantificazione di personale proveniente da classi in esubero abilitati a seguito dei corsi, suddiviso per classi di concorso, ed in relazione al valore abilitante o non del corso e l'individuazione percentuale di quanti hanno ottenuto il passaggio.

L'Amministrazione si impegna altresì a costruire un'anagrafe professionale del personale appartenente a classi con situazioni in esubero al fine di prorogare gli eventuali futuri interventi.

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