CCDN concernente la riconversione
professionale del personale docente della scuola statale
L'anno 1997, il giorno
19 mese di settembre 1997, in Roma, presso il Ministero della P.I.,
in sede di negoziazione decentrata a livello ministeriale.
TRA
la delegazione di parte
pubblica per la negoziazione decentrata a livello ministeriale.
ED
i rappresentanti della
delegazione Sindacale, risultanti dall'allegato 1 al presente
contratto,
VIENE CONCORDATO
il seguente contratto
nazionale decentrato concernente la riconversione professionale
del personale docente della Scuola.
Art. 1 - Campo di
applicazione - Durata e decorrenza
II
presente contratto fissa i criteri e stabilisce le iniziative di
riconversione professionale del personale docente da attivare, a
norma dell'art. 5, comma 4 lett. e) C.C.N.L. del comparto scuola,
sottoscritto il 4.8.95, con i fondi disponibili per l'anno
finanziario 1997, sulla base delle indicazioni fornite dai
Sovrintendenti Scolastici regionali e dalle competenti Direzioni
Generali e Ispettorati del Ministero della P.l.
Art. 2 - Criteri per
l'istituzione dei corsi di riconversione abilitante
Le
parti convengono che i corsi di riconversione di cui all'art. 1,
comma 2 lett. a) del D.M. 2.8.96 n. 457 (corsi abilitanti) rivolti
ai docenti appartenenti a classi di concorso in esubero debbano
essere svolti solo qualora la classe di concorso presenti adeguate
possibilità di assorbimento del personale riconvertito
privilegiando a livello territoriale, le province dove esistono
maggiori possibilità di mobilità. Ai corsi in questione devono
essere ammessi a partecipare prioritariamente docenti utilizzati,
a domanda e d'ufficio, in scuole e istituti dello stesso o di
altro ordine e grado, per classe di concorso diversa da quella di
titolarità.
Nei casi in cui venga istituito il corso di riconversione con
almeno il numero minimo di partecipanti e siano state soddisfatte
tutte le richieste del personale utilizzato di cui sopra, laddove
esistano ulteriori disponibilità di posti, sono ammessi a
partecipare, sino al raggiungimento del numero massimo fissato
dall'art. 3, comma 5, lett. a) del D.M. 2.8.96, anche i docenti
non utilizzati, comunque provenienti da classi di concorso in
situazioni di esubero di personale. In tal caso, per l'ammissione
al corso si dovrà tenere conto delle disponibilità esistenti per
la mobilità nelle singole province e, contestualmente, della
situazione di maggior esubero della classe di concorso di
titolarità dei richiedenti. Qualora i suddetti criteri non siano
sufficienti alla graduazione dei richiedenti i Provveditori agli
Studi ne individueranno altri in sede di contrattazione decentrata
con le OO.SS.
I corsi di riconversione vengono istituiti dai Sovrintendenti
scolastici con apposito provvedimento, da sottoporre all'esame del
competente organo di controllo, previo esame congiunto con le
organizzazioni sindacali regionali.
Qualora le richieste nominative di riconversione siano esigue,
alfine di ottimizzare le risorse disponibili, competenti Uffici
centrali del Ministero individueranno gli Uffici scolastici
regionali che istituiranno i corsi interregionali o nazionali,
operando comunque in modo da rendere il più agevole possibile la
partecipazione dei corsisti.
Art. 3 - Aree d'intervento
II Ministero, previo esame congiunto con le OO.SS., individua le
classi di concorso per le quali attuare iniziative di
riconversione abilitante sulla base della programmazione di posti
o cattedre vacanti negli anni scolastici successivi, della
verifica delle disponibilità residuate dopo i movimenti, della
sussistenza delle condizioni di esubero e delle esigenze segnalate
dalle Sovrintendenze scolastiche regionali.
Art. 4 - Criteri per l'lstituzione
dei corsi di riconversione non abilitanti e aree di intervento
Per quanto riguarda i corsi non abilitanti di cui all'art. 1,
comma 2 lett. b) del D.M. 2.8.96 n. 457, le parti convengono, in
primo luogo, sulla necessità di completare i programmi di
riconversione del personale appartenente a classi di concorso che
hanno subito modifiche di ordinamento, eventualmente già iniziati
con i fondi disponibili per l'E.F. 96. Successivamente ritengono
necessario rivolgere l'intervento di formazione alle altre classi
non ancora interessate dalla riconversione a cui appartengono ora
docenti in possesso di titolo di studio non più previsti dalla
nuova classe, ovvero docenti ai quali manca la conoscenza
specifica di argomenti appartenenti ora alla nuova classe di
concorso oggetto di modifiche e/o revisione dei relativi
insegnamenti.
Tali interventi devono essere effettuati sulla base di un ordine
di priorità che tenga conto della consistenza dell'intervento di
riconversione e della urgenza dello stesso con riferimento alla
maggiore discrasia tra titoli di studio e competenze richieste.
Art. 5 - Ripartizione delle
risorse disponibili
I fondi, assegnati per la riconversione (L. 4.750.000.000) dalla
Direttiva n. 70 del 28.1.97 nell'ambito delle iniziative di
formazione e aggiornamento relative all'anno finanziario 1997,
verranno ripartiti sulla base delle puntuali richieste dei singoli
Uffici interessati. Tali richieste saranno articolate tenendo
conto dei criteri indicati al precedente art. 2 e sulla base delle
priorità di intervento nelle classi di concorso già individuate. A
livello locale, i Sovrintendenti Scolastici Regionali valuteranno
le ulteriori e/o diverse esigenze sopravvenute in seguito alle
risultanze della mobilità territoriale e professionale e, nel
rispetto delle regole generali fissate nel presente contratto,
opereranno, prima dell'istituzione dei corsi e previo esame
congiunto con le OO.SS., Le scelte di priorità negli interventi.
Resta inteso che la ripartizione dei fondi alle Direzioni Generali
e Ispettorati, in quanto effettuata su dati parziali, relativi
all'a.s. 96/97, potrà essere suscettibile di modifiche e/o
integrazioni in relazione alle diverse ed ulteriori richieste dei
Sovrintendenti Scolastici Regionali e dei Provveditori agli Studi,
emergenti in seguito alle risultanze della mobilità professionale
e territoriale per l'a.s. 97/98.
In tal caso le eventuali integrazioni di somme già assegnate ad un
ufficio dovranno necessariamente comportare una contestuale
riduzione delle somme assegnate agli altri.
Dichiarazione congiunta a verbale
Le
parti, esaminati i risultati delle operazioni di monitoraggio
delle esperienze realizzate nel settore della riconversione
professionale del personale docente, preso atto della percentuale
estremamente esigua del numero di passaggi di cattedra o di ruolo
che ha interessato il personale che ha conseguito l'abilitazione
all'insegnamento a seguito dei corsi in questione, rispetto al
numero complessivo dei docenti riconvertiti e, di conseguenza,
degli alti costi che l'operazione ha comportato, affermano
l'imprescindibile necessità che le iniziative in materia non
vadano considerate come un mezzo per il mero conseguimento del
titolo abilitante, ma debbano essere attuate esclusivamente allo
scopo di perseguire le finalità ad esse demandate dalla norma
primaria e cioè come lo strumento di riequilibrio e di
ottimizzazione degli organici per rendere possibile la mobilità
professionale del personale all'interno del comparto scuola.
Pertanto, anche per giungere alla definitiva equiparazione tra la
mobilità territoriale e quella professionale prevista dall'art.
470 del D.L.vo n. 297/94, le parti si impegnano a studiare, nella
competente sede contrattuale per la mobilità del personale della
scuola, apposite procedure operative che incentivino o favoriscano
la mobilità professionale del personale riconvertito, al fine di
ridurre le situazioni di esubero.
L'Amministrazione, a norma dell'art. 10 del D.M. 457/96, una volta
acquisiti i dati relativi alla riconversione di tipo A e B
all'inizio dell'anno scolastico sottoporrà alle OO.SS., al fine di
una verifica congiunta, i dati sul personale che si è avvalso dei
corsi, sui passaggi effettuati, sulla quantificazione di personale
proveniente da classi in esubero abilitati a seguito dei corsi,
suddiviso per classi di concorso, ed in relazione al valore
abilitante o non del corso e l'individuazione percentuale di
quanti hanno ottenuto il passaggio.
L'Amministrazione si impegna altresì a costruire un'anagrafe
professionale del personale appartenente a classi con situazioni
in esubero al fine di prorogare gli eventuali futuri interventi. |