Prot. n. AOODGPER 14306
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Roma, 12 luglio 2007
Oggetto: Graduatorie ad esaurimento relative all’educazione musicale - titoli di accesso.
E’ stato segnalato alla scrivente Direzione Generale che alcuni Uffici Scolastici Provinciali, in relazione di quanto specificato nella nota 1 alla tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, hanno escluso dalla ammissione alle graduatorie relative all’educazione musicale alcuni candidati che, pur possedendo tutti i titoli richiesti per l’accesso (compreso quello di Conservatorio) hanno conseguito uno dei titoli richiesti (il diploma di II grado), successivamente a quello di Didattica della musica.
Al riguardo, considerato che la nota 1 citata è stata apposta in applicazione dell’articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n, 268, in cui viene precisato che i diplomi di Didattica della musica hanno valore abilitante purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio, senza che sia disposto che necessariamente il conseguimento dell’un titolo debba avvenire prima all’altro, si ritiene che il conseguimento successivo del titolo di II grado rispetto a quello di Didattica della musica non debba costituire motivo di esclusione.
Le SS.LL, pertanto, vorranno invitare gli Uffici Scolastici Provinciali della rispettiva regione ad accogliere gli esposti prodotti da eventuali candidati esclusi per i motivi anzidetti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to GIUSEPPE FIORI