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Prot. n. 3108

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Struttura Tecnica Esami di Stato

Roma, 27 marzo 2007

Oggetto: Giudizio di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Precisazioni.

In risposta ai quesiti pervenuti sulla formulazione del giudizio di ammissione all'esame di Stato, di cui all'art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 26 del 15 marzo 2007, si forniscono le seguenti precisazioni.

E' fatto obbligo al Consiglio di Classe di formulare il giudizio di ammissione, debitamente motivato, nei confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare l'esame.

Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che, avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare nella categoria delle eccellenze prevista dalla legge 11.1.2007, n.1, art. 2, comma 1, lettera d.

IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto

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