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Prot. n. 151

Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio

Roma, 14 marzo 2007

Oggetto: Programma annuale delle istituzioni scolastiche per l’anno 2007. Indicazioni operative di carattere generale.

L’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) introduce una semplificazione nelle procedure di assegnazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche, prevedendo che le stesse siano attribuite dal Ministero della pubblica istruzione direttamente alle scuole, sulla base di criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, criteri e parametri che infatti sono stati individuati con il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.
Si è, quindi, proceduto alla predisposizione del piano di riparto delle risorse per la determinazione della dotazione finanziaria da assegnare a ciascuna istituzione scolastica.
In ottemperanza a quanto previsto nel citato D.M. n. 21/2007, l’ammontare della dotazione finanziaria, comprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’ IRAP – ove dovuti - , è stato determinato con riferimento ai sottoelencati dati dimensionali e di struttura delle singole istituzioni scolastiche:

  • tipologia di istituto;
  • sedi aggiuntive;
  • popolazione scolastica;
  • numero di alunni diversamente abili, limitatamente agli oneri relativi alla sperimentazione didattica;
  • compensi dei revisori dei conti, per le scuole individuate come “capofila”;
  • supplenze brevi e saltuarie;
  • compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa, limitatamente ai parametri di cui alla nota prot. 1609 del 2 dicembre 2003, “Allegato A”;
  • numero delle classi terminali di scuole secondarie di 2° grado, sedi di esami di Stato.

Inoltre, si ritiene opportuno precisare che la dotazione finanziaria, come sopra determinata, non esaurisce la totalità delle somme da trasferire alle scuole per l’anno 2007, ma rappresenta soltanto una quota, alla quale devono essere aggiunti:

  • gli importi da determinarsi, autonomamente, dalle scuole, riguardo ad alcuni istituti contrattuali nonché ad altre spese già giuridicamente definite;
  • le integrazioni finanziarie che saranno disposte dalla scrivente Direzione generale, a seguito di rilevazione dei dati oggettivi relativi alla gestione dell’anno di riferimento;
  • le assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali;
  • gli ulteriori finanziamenti che saranno disposti, nel corso dell’anno, sulla base di specifiche disposizioni normative (ad es. fondo legge n. 440/97, somme aggiuntive da legge finanziaria ecc.).

Premesso quanto sopra, ai fini della predisposizione del “Programma annuale 2007”, si precisa quanto segue.

ENTRATE

A) Assegnazione finanziaria disposta sulla base dei criteri e parametri di cui al D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.

La dotazione finanziaria in questione, determinata con riferimento alle voci elencate nel precedente terzo periodo, sarà comunicata a ciascuna scuola con apposita e-mail. Circa le voci ricomprese nella stessa, si specifica che la quota parte riferita alle spese per le supplenze brevi e saltuarie - determinata sulla base del parametro di cui alla Tabella 1, Quadro A), del D.M. n.21/2007 - va intesa come mero riferimento ai fini della predisposizione del piano di riparto da parte di questa Direzione generale; essa sarà integrata con le modalità più avanti descritte.

Per quanto riguarda gli oneri per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore, premesso che è stato preso a riferimento l’importo di €. 4.000 per ciascuna classe terminale dei corsi di studio, si chiarisce che lo stesso verrà integrato a seguito di rilevazione dei fabbisogni.

B) Somme da determinare da parte delle singole istituzioni scolastiche.

Le istituzioni scolastiche provvederanno altresì ad iscrivere, previa autonoma determinazione, le somme loro spettanti per le seguenti voci di spesa: - Funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa per il personale docente. Per tale voce è confermato il numero delle funzioni attribuite ai sensi della C.M. n. 104, del 23 settembre 2002 del Dipartimento per i servizi nel territorio - Direzione Generale per il personale della scuola e dell’Amministrazione, confermata con le successive note n. 3641 del 30 ottobre 2003 e n. 2631 del 29 ottobre 2004;

- Funzioni aggiuntive inerenti alla valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario, nel numero attribuito ai sensi della lettera circolare n. 624, del 25 settembre 2002 del Dipartimento per i servizi nel territorio – Direzione Generale per il personale della scuola e dell’Amministrazione, confermata con le successive note n. 3641 del 30 ottobre 2003 e n. 2631 del 29 ottobre 2004;

- Oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva, fino alla concorrenza della somma complessiva utilizzata nell’ anno 2006;

- Indennità di turno notturno e/o festivo per convitti ed educandati, prendendo a base, la somma assegnata nel precedente esercizio finanziario, ove esistano le condizioni per la corresponsione del compenso medesimo;

- Oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia e altre attività ausiliarie, di cui alla direttiva ministeriale n. 68 del 28 luglio 2005, e dai contratti di fornitura del servizio di pulizia svolto dal personale ex LSU stabilizzato, nonché dal pagamento dei compensi al personale ex LSU con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui alla direttiva ministeriale n. 92 del 23 dicembre 2005, limitatamente alle scuole interessate.

Con apposita comunicazione saranno, successivamente, date indicazioni circa le modalità di acquisizione dei dati sopraelencati, ai fini dell’assegnazione delle relative risorse finanziarie.

La dotazione finanziaria come sopra determinata deve essere iscritta nella voce “Entrate” del Programma annuale (Modello A), Aggregato 02 – Voce 01-.

C) Integrazioni finanziarie da disporsi nel corso dell’anno.

Saranno oggetto di specifica integrazione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno delle scuole e degli esiti del monitoraggio svolto dagli Uffici Scolastici Regionali, le cui modalità saranno indicate con successiva comunicazione – le seguenti voci di spesa:

  • il finanziamento per supplenze brevi e saltuarie, il quale sarà integrato in relazione al fabbisogno accertato, e alle complessive disponibilità di bilancio;
  • i compensi e le indennità per il miglioramento dell’offerta formativa. In relazione ad essi si dovranno acquisire:
    o la quota spettante, sulla base dei parametri di cui alla citata nota 1609 del 2 dicembre 2003, in funzione della consistenza numerica dei posti di sostegno assegnati alla scuola in organico di diritto, limitatamente alle scuole secondarie di 2° grado;
    o la parte variabile dell’indennità di amministrazione spettante al Direttore dei servizi generali ed amministrativi nei casi previsti dal CCNL per il quadriennio 2002-2005, articolo 55, Tabella 9;
    o le somme relative alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica, sulla base delle specifiche risultanze della contrattazione decentrata regionale;
  • le somme assegnate per la corresponsione dei compensi ai componenti delle Commissioni degli esami di Stato, con riferimento alla composizione delle Commissioni medesime, tenendo conto che nella determinazione della dotazione finanziaria, comunicata con la e-mail di cui sopra, è stato già computato l’importo di euro 4.000 per ciascuna classe terminale di scuola secondaria superiore di 2° grado;
  • il contributo relativo alla fruizione della mensa da parte del personale docente impegnato nella vigilanza e assistenza degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, durante la refezione. La quota unitaria di detto contributo sarà determinata sulla base del numero dei pasti complessivamente erogati e delle disponibilità finanziarie;
  • i compensi per gli esami di idoneità per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, limitatamente alle scuole sedi di esame.

Ove sussistano esigenze straordinarie, alle istituzioni scolastiche potranno essere assegnati finanziamenti aggiuntivi, previa valutazione degli Uffici Scolastici Regionali e delle disponibilità finanziarie, così come previsto dall’articolo 4 del citato D.M. n. 21 del 1° marzo 2007.

D) Assegnazioni finanziarie che continueranno ad essere disposte dagli Uffici scolastici regionali e dagli Uffici scolastici provinciali.

Il nuovo modello di finanziamento non ricomprende tutte le risorse finanziarie destinate alle scuole. Infatti, alcuni finanziamenti continueranno ad essere disposti secondo le medesime modalità utilizzate sino ad oggi. Detti finanziamenti riguardano le risorse iscritte sotto il competente Centro di responsabilità amministrativo (CDR), riferito a ciascun Ufficio scolastico regionale e, principalmente, a:
o formazione ed aggiornamento del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici;
o formazione dei docenti specializzati nelle attività di sostegno agli alunni diversamente abili;
o spese per le attrezzature tecniche, per i sussidi didattici e per ogni altra forma di ausilio tecnico necessario alla integrazione scolastica degli alunni diversamente abili;
o spese in materia di sicurezza nelle scuole.

Ovviamente anche le somme di cui sopra devono essere iscritte nelle ENTRATE - Aggregato 02 - Voce 01.

Resta inteso che le risorse finanziarie assegnate e iscritte nelle Entrate - Aggregato 02 – Voce 01 potranno essere utilizzate dalle scuole senza ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli derivanti dalla vigente normativa contrattuale, per quanto riguarda il Fondo d’istituto, e da obbligazioni giuridiche già assunte da parte delle scuole medesime. Fatte salve tali precisazioni, si fa presente comunque l’esigenza di assicurare la dovuta priorità alle spese connesse allo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola (art. 21, comma 5, legge n. 59/97).

SPESE

Nulla è innovato relativamente agli aggregati di spesa, e sono pertanto confermate le indicazioni contenute nelle circolari n. 173 del 10 dicembre 2001 e n. 118 del 30 ottobre 2002.

Si ricorda, poi, che – come previsto dall’articolo 7 del citato D.M. n 21 del 1° marzo 2007 - il programma annuale dovrà essere approvato dal Consiglio d’Istituto entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’entità delle risorse finanziarie assegnate per l’anno 2007.

Si fa presente, da ultimo, che tutti i modelli per la redazione del programma annuale sono disponibili sulla rete INTRANET di questo Ministero nonché sul sito www.pubblica.istruzione.it

Le SS.LL. sono pregate di trasmettere tempestivamente alle istituzioni scolastiche funzionanti nell’ambito territoriale di competenza copia della presente nota, che viene diramata anche via INTRANET e INTERNET.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Domenica Testa

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