C.M. n.5 Prot.n. 425
Ministero della Pubblica Istruzione
Roma, 17 Gennaio 2007
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.
Come noto, il 13 gennaio u.s. è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 10, la Legge n. 1 dell'11 gennaio 2007, recante nuove disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le Università.
L'intento primario che ha ispirato il provvedimento legislativo è stato quello di restituire serietà e dignità all'esame di Stato, che costituisce la vicenda culminante del percorso scolastico dello studente e al tempo stesso si configura come la carta d'identità di una scuola seria, impegnata e in grado di garantire ai giovani una preparazione adeguata per affrontare le sfide culturali e tecnologiche del nostro tempo.
In tale contesto trovano piena affermazione sia il criterio della equità, che consente di rendere a ciascuno studente il giusto riconoscimento delle conoscenze e competenze acquisite durante l'intero percorso di studio, sia quello della valorizzazione delle eccellenze, attraverso l'attribuzione della lode e, dai prossimi anni, anche di incentivi concreti.
E' di tutta evidenza che il giusto riconoscimento dei risultati scolastici dello studente, oltre ad assicurare all'esame di Stato un indubbio carattere di competitività, anche a livello europeo, ne riafferma l'importanza e il valore nei confronti dell'Università e del mondo del lavoro e della produzione.
Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.
1- Ammissione all'esame di stato
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.
2- Abbreviazione per merito
L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
3- Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e 20/11/200, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, <>.
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.
4- Composizione della Commissione giudicatrice
La nuova legge ha innovato la composizione della Commissione giudicatrice, che è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno.
Per alcuni indirizzi di studio, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale con il quale sono state individuate le materie oggetto della seconda prova scritta e quelle assegnate ai commissari esterni, in ragione della specifica organizzazione delle cattedre, la commissione di esame è composta da quattro commissari - di cui due esterni e due interni - più il presidente.
In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Per ogni singola classe si costituisce una Commissione.
I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate generalmente secondo criteri di omogeneità o affinità culturali e pedagogiche esistenti tra gli indirizzi di studio.
I membri interni viceversa sono i docenti rappresentanti di ciascuna classe.
La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
5- Punteggio
Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
6- Indicazioni operative
Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.
Sarà cura dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali e dei Dirigenti scolastici organizzare conferenze di servizio e incontri, anche con la presenza degli Ispettori operanti sul territorio, al fine di approfondire i vari profili del nuovo esame e porre gli studenti in grado di affrontare le prove con sicurezza e serenità.
In tale contesto, anche in coerenza con il comma 12 del capoverso 4 dell'art. 1 della nuova legge, è stata costituita, presso il Dipartimento dell'Istruzione, una task-force di Ispettori in servizio presso il Ministero, con il compito di fornire alle scuole la più ampia informazione sulle novità dell'esame e di porre in essere, di concerto con gli Ispettori operanti nelle regioni, adeguate forme di assistenza e di intervento.
Sarà altresì cura dei succitati ispettori procedere alla verifica della più rigorosa osservanza, da parte degli istituti scolastici statali e paritari, delle norme e delle disposizioni impartite.
Appositi incarichi ispettivi saranno infine disposti dai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali in presenza di eventuali irregolarità emerse negli istituti statali e in ogni caso a campione negli istituti paritari per verificare la regolare predisposizione di tutti gli adempimenti previsti per lo svolgimento degli esami di Stato, di idoneità e integrativi.
IL MINISTRO
F.to FIORONI