Circolare n. 28 Prot. 2613
Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
Roma, 15 marzo 2007
Oggetto: esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole statali e paritarie per l’anno scolastico 2006-2007.
L’esame finale del primo ciclo, come è ben noto a tutti gli insegnanti, coincide con la conclusione di una lunga e complessa fase processuale, e al tempo stesso apre nuovi scenari nel percorso di formazione culturale e personale di ciascun ragazzo.
Da una parte, l’esame assume infatti una particolare importanza, perché conclude un percorso scolastico nel quale, ad una base conoscitiva generale, ha fatto seguito una sistematizzazione dei saperi su cui si fondano le consapevoli scelte per il futuro.
L’esame, dall’altra, pur con le criticità proprie dell’età adolescenziale, coincide con una fase evolutiva, contrassegnata, per ciascun ragazzo, dai processi di maturazione della personalità, da un insieme particolarmente ricco di relazioni interpersonali, dall’emergere in modo più chiaro di interessi e vocazioni. Pertanto, gli insegnanti vorranno riservare, come di consueto, particolare attenzione a questa fase conclusiva del ciclo di istruzione. In merito assumono uno specifico rilievo gli interventi relativi alla predisposizione degli strumenti di valutazione, allo svolgimento dell’esame di Stato e alla certificazione delle competenze.
Per parte sua, il Ministero ha già avuto modo nella fase iniziale di questo anno scolastico di intervenire (nota di indirizzo del 31 agosto 2006 e nota del 10 novembre 2006) su alcuni aspetti connessi con gli adempimenti conclusivi e con l’esame finale del primo ciclo di istruzione. Alcune recenti modifiche normative hanno poi interessato direttamente l’esame di Stato con cui si conclude la scuola secondaria di I grado.
La predisposizione di prove da parte dell’Invalsi per l’esame conclusivo del primo ciclo, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 286/2004, è stata infatti annullata dall’art. 3 della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Di conseguenza, è stata confermata l’esclusiva competenza delle commissioni esaminatrici nel predisporre tutte le prove di esame.
Tenendo conto, pertanto, della nuova configurazione di questo settore scolastico, e sulla scorta del parere espresso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, si ritiene utile fornire un quadro generale di riferimento per gli adempimenti necessari.
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’ESAME
Si segnalano di seguito le principali attività della fase preparatoria allo svolgimento dell’esame di Stato.
1. Validità dell’anno scolastico
Ai sensi del primo comma dell’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004, i docenti debbono accertare per ciascun alunno la validità dell’anno scolastico sulla base della sua frequenza alle lezioni: “Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.”
Per tale adempimento il computo della frequenza dovrà essere, pertanto, attuato con riferimento all’orario complessivo delle attività e degli insegnamenti obbligatori e facoltativo-opzionali; i criteri per eventuali deroghe connesse a particolari tipologie di assenza dovranno essere preventivamente definiti dagli organi di istituto. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà pertanto alla formale validazione dell’anno scolastico, computando preliminarmente il monte ore annuo delle presenze e applicando eventualmente i criteri derogatori stabiliti.
2. Ammissione all’esame
Non è più prevista l’ammissione all’esame. Infatti, le norme che prevedevano, ai fini dell’ammissione degli alunni all’esame di Stato, un giudizio di idoneità da parte del consiglio di classe, sono state abrogate dall’art. 19 del decreto legislativo n. 59/2004 con effetto dal corrente anno scolastico.
Pertanto, non trovano più applicazione gli articoli 177 (valutazione e scheda personale dell’alunno) e 183 (ammissione all’esame di licenza) del Testo unico (decreto legislativo 296/1994) che, in diverso modo, fino al precedente anno scolastico, disciplinavano l’istituto dell’ammissione all’esame di Stato.
L’ammissione, conseguentemente, è disposta d’ufficio nei confronti di tutti gli alunni frequentanti l’ultimo anno di corso della scuola secondaria di I grado, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti conseguiti al termine dell’anno scolastico e, comunque, alla sola condizione del raggiungimento del monte ore annuo di presenze di cui al precedente paragrafo.
3. Predisposizione relazione finale del consiglio di classe
Pur in presenza della abrogazione del giudizio di idoneità e ammissione all’esame (ex-comma 5 dell’art. 177 del Testo Unico), viene confermata l'importanza della relazione finale del consiglio di classe, in cui sono presentati le attività e gli insegnamenti effettivamente svolti, le linee didattiche seguite, gli interventi effettuati - compresi quelli eventuali di sostegno e di integrazione - e la sintesi di quanto la programmazione educativa e didattica, impostata nel triennio, ha via via ipotizzato, verificato e vagliato. Sarà poi la scheda individuale di valutazione, completa di giudizi analitici per disciplina e di giudizio globale conclusivo del terzo anno, a consentire una conoscenza sufficientemente completa del risultato cui ciascun alunno è pervenuto sia in relazione allo sviluppo delle capacità che al possesso dei contenuti culturali.
Valgono in proposito, per questi adempimenti preliminari all’esame, le indicazioni, per quanto compatibili, fornite dalla Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90 che, fatte salve le modifiche richiamate dalla presente circolare, è da considerare base di riferimento per ogni altro adempimento relativo allo svolgimento dell’esame di Stato.
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
Sulle discipline di studio riguardanti il curricolo della scuola secondaria di I grado sono intervenute modifiche che incidono sulle prove d’esame.
L’attuale configurazione del curricolo comprende infatti lo studio di una seconda lingua comunitaria e una diversa strutturazione dell’area tecnologica, così come disposto dal decreto legislativo n. 59/2004 e dal decreto legislativo n. 226/2005.
Per le scuole di lingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, di lingua francese della Valle d’Aosta e di lingua slovena per le province di Trieste e Gorizia si confermano le disposizioni specifiche in materia di prove linguistiche.
1. Prove scritte
Sulla base della consolidata e sperimentata prassi, peraltro richiamata dalla ordinanza ministeriale n. 90/2001, è prevista di norma l’effettuazione di tre prove scritte, da svolgersi su tre giorni diversi e per una durata oraria definita, in modo coordinato, dalle commissioni esaminatrici. Si rammenta, in proposito, di tener conto nella calendarizzazione delle prove della presenza di alunni di religione ebraica.
La prova scritta di italiano è opportuno sia formulata in modo da consentire all’alunno di mettere in evidenza la propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite.
La prova dovrà accertare la coerenza e la organicità del pensiero, la capacità di espressione personale e il corretto ed appropriato uso della lingua.
Nel rispetto dell’autonomia delle singole scuole, tenendo conto dell’esperienza consolidata, la prova di italiano si svolge sulla base di almeno tre tracce, formulate in modo da rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni. Le tracce, a scelta del candidato, terranno conto delle seguenti indicazioni di massima:
- esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca, diario, lettera, racconto o intervista ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina.
Per quanto riguarda le lingue comunitarie che, per la prima volta in modo generalizzato, costituiscono oggetto di valutazione di esame, mentre, da una parte, deve essere affermata la pari dignità di entrambi gli insegnamenti delle lingue comunitarie (inglese e altra lingua scelta dalla scuola), dall’altra, tale parità deve essere praticata in modo graduale per renderla sostanzialmente credibile.
Pertanto, in questo anno di prima applicazione, è opportuno, per quanto riguarda in particolare la prova scritta, prevedere che l’effettuazione di tale prova per la seconda lingua abbia carattere sperimentale.
In via generalizzata la prova scritta riguarderà la prima lingua comunitaria. Previa delibera del collegio dei docenti, potrà essere sperimentata la prova scritta unica delle due lingue comunitarie, articolata su contenuti afferenti la prima e la seconda lingua comunitaria. In tal caso la prova potrà attuarsi in forme differenziate (elaborato, composizione, questionario, simulazione di dialogo, ecc.), con conseguente valutazione riferita agli insegnamenti di entrambe le lingue.
Nella predisposizione e nella valutazione della prova di seconda lingua comunitaria per gli alunni che vengono a trovarsi in una condizione di ripetenza e/o che non hanno potuto usufruire di tale insegnamento per l’intero corso, le commissioni tengono conto della durata dello specifico percorso compiuto e dei relativi livelli di competenza conseguiti.
Nel caso in cui la scuola, su delibera del collegio, non abbia incluso la seconda lingua comunitaria nell’unica prova scritta, dovrà prevedere che essa sia oggetto di specifica trattazione e valutazione in sede di colloquio pluridisciplinare.
Le istituzioni scolastiche interessate da esperienze consolidate di bilinguismo possono deliberare autonomamente lo svolgimento di prove scritte separate delle due lingue comunitarie.
La prova scritta di matematica ed elementi di scienze e tecnologia deve tendere a verificare le capacità e le abilità essenziali individuate dal curricolo di studi. La prova può essere articolata su più quesiti, che non comportino soluzioni dipendenti l'una dall'altra per evitare che la loro progressione blocchi l'esecuzione della prova stessa.
Nel rispetto dell’autonomia delle scuole, sulla base dell’esperienza consolidata, i quesiti potranno toccare aspetti numerici, geometrici e tecnologici, senza peraltro trascurare nozioni elementari nel campo della statistica e della probabilità.
Uno dei quesiti potrà riguardare gli aspetti matematici di una situazione avente attinenza con attività svolte dagli allievi nel corso del triennio nel campo delle scienze sperimentali.
Ogni commissione deciderà se e quali strumenti di calcolo potranno essere consentiti, dandone preventiva comunicazione ai candidati.
È tassativamente vietato l’uso di telefoni cellulari.
2. Colloquio pluridisciplinare
Come è consuetudine consolidata, il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera commissione esaminatrice, dovrà consentire di valutare, attraverso il coinvolgimento delle varie discipline di studio, la maturazione globale dell’alunno.
Nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della responsabilità delle singole commissioni esaminatrici, il colloquio pluridisciplinare, per quanto attiene agli approfondimenti delle singole discipline di studio, potrà essere condotto in modo autonomo, assumendo, eventualmente, a riferimento le indicazioni contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981, fatti salvi gli opportuni aggiornamenti curricolari e normativi sopravvenuti, nonché altri criteri autonomamente individuati anche sulla base di qualificate esperienze realizzate.
Come per altre discipline, per quanto riguarda la valutazione delle due lingue comunitarie la commissione esaminatrice provvederà a verificare quali capacità e competenze (nella fattispecie, di livello differenziato) sono state conseguite dall’alunno.
Per le sole classi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio pluridisciplinare, viene verificata, come espressamente previsto dal decreto ministeriale n. 201/1999, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello della conoscenza teorica.
3. Giudizio finale
Sulla base delle risultanze complessive degli scrutini finali, delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare, la commissione esaminatrice che, comunque, è chiamata ad operare collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio, formula un motivato giudizio complessivo.
Tale giudizio, se positivo, si conclude con la formulazione sintetica di “OTTIMO”, “DISTINTO”, “BUONO” e “SUFFICIENTE”; se negativo, con il giudizio di “NON LICENZIATO”.
Considerata la globalità del giudizio, le prove scritte non assumono valore eliminatorio rispetto al colloquio pluridisciplinare.
Il giudizio sintetico viene riportato sul diploma di licenza di scuola secondaria di I grado, firmato dal presidente della Commissione esaminatrice.
Si precisa che, come di consueto, i diplomi, stampati dal Poligrafico dello Stato su ordinativo del Ministero dell’Economia, verranno da quest’ultimo trasmessi agli Uffici scolastici provinciali entro il prossimo mese di aprile, per il successivo inoltro alle istituzioni scolastiche.
4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento
Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l’impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.
5. Alunni diversamente abili
I docenti preposti al sostegno degli alunni diversamente abili fanno parte del consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla predisposizione e correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale.
Gli alunni possono svolgere una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), secondo le previsioni contenute nell’art. 318 del Testo Unico (d. lvo n. 297/1994).
Nel caso di esito negativo delle prove di esame, per gli alunni diversamente abili è possibile rilasciare un attestato che certifichi i crediti formativi acquisiti.
Tale attestato è titolo per l’iscrizione e la frequenza di classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati (cfr. ordinanza ministeriale n. 90/2001).
Le prove d’esame, per le quali l’alunno diversamente abile può avvalersi degli ausili necessari, dovranno essere idonee a valutare il progresso conseguito in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali.
Nel diploma di licenza non deve essere fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni diversamente abili.
6. Alunni con cittadinanza non italiana
Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può essere spesso compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Nelle linee guida predisposte da questo Ministero e trasmesse con circolare n. 24 del 1 marzo 2006, nel rammentare che il superamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è condizione assoluta per il prosieguo del corso di studi, si fornivano, in proposito, indicazioni per mettere in atto ogni misura di accompagnamento utile agli alunni stranieri per conseguire il titolo finale.
Pur nella inderogabilità della effettuazione di tutte le prove scritte previste per l’esame di Stato e del colloquio pluridisciplinare, le Commissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni stranieri e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti che tenga conto anche delle potenzialità formative e della complessiva maturazione raggiunta.
7. Candidati privatisti
In base al divieto contenuto nell’art. 1-bis, comma 5 della legge 6 febbraio 2006, n. 27, secondo il quale “Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né intermedi, né finali”, gli studenti che stanno frequentando la terza classe presso scuole private non paritarie, devono presentare domanda per sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile.
Per qualsiasi candidato esterno che intende sostenere l’esame di Stato presso una scuola statale o paritaria, si richiamano le disposizioni previste in materia dal comma 6, art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 che, in proposito, recita: “All'esame di Stato … sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di età.”
8. Alunni in ospedale
Per gli alunni ospedalizzati o impediti nella frequenza per malattia, valgono tuttora le indicazioni fornite dalla circolare n. 353 del 7 agosto 1998 che, in merito, suggeriscono modalità derogatorie per lo svolgimento dell’esame.
9. Prove suppletive
Le prove suppletive degli esami di Stato per gli alunni assenti per gravi e comprovati motivi, devono concludersi prima del termine dell’anno scolastico. Nello svolgimento di tali prove devono essere seguiti gli stessi criteri indicati per la sessione ordinaria.
10. Adulti
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie, e, in particolare, quelle sedi di Centri Territoriali Permanenti (CTP) che organizzano corsi per adulti (ex- corsi sperimentali per lavoratori 150 ore), per le finalità di cui all’ordinanza ministeriale 2 maggio 2000, n. 134, art. 5 e in applicazione della nota prot. 777 del 31 gennaio 2006, possono indire, anche nel corso dell'anno scolastico, sessioni speciali di esami di Stato per il conseguimento del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado a favore di coloro che, in età adulta, abbiano l'esigenza di conseguire la relativa attestazione.
Per lo svolgimento delle sessioni di esami di cui trattasi le istituzioni scolastiche interessate possono assumere a riferimento le disposizioni di cui alla presente circolare, secondo opportuni adattamenti relativi a durata, modalità di svolgimento e contenuti delle prove, composizione delle commissioni.
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE
L’articolo 10 del dpr 275/1999 (Regolamento dell’autonomia scolastica) prevede che “Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione sono adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate”.
Conseguentemente la certificazione delle competenze, oltre ad assumere una funzione di orientamento e sostegno al processo formativo di ciascun alunno, registra:
- competenze acquisite, capacità e potenzialità dimostrate nelle diverse aree disciplinari e traguardi raggiunti dall’alunno, tenendo presente sia il percorso scolastico che gli esiti delle prove d’esame, sulla base di specifici indicatori individuati dalla scuola;
- particolari attitudini emerse durante la complessiva attività scolastica del triennio;
- piano di studi seguito (monte ore svolto, discipline, attività facoltative ed opzionali, crediti formativi acquisiti, ecc.).
Si tratta, come ben si può intuire, di un adempimento indubbiamente complesso, su cui si è soffermata la nota di indirizzo 31 agosto 2006 (confermata dalla nota 10 novembre 2006) con cui il Ministro ha configurato l’a.s. 2006-2007 come “anno ponte”: un anno, dunque, di operosa transizione durante il quale anche il delicato tema delle certificazioni deve essere necessariamente affrontato in termini sperimentali, flessibili e aperti. Tanto più in una fase, come l’attuale, che è contraddistinta da un articolato processo di innovazione di cui costituiscono momenti qualificanti sia il nuovo obbligo di istruzione sino al sedicesimo anno di età, sia la ridefinizione, in corso, delle Indicazioni nazionali.
Allo stato attuale, come è noto, non si dispone tuttavia di un quadro compiuto di definizione degli obiettivi specifici di apprendimento e delle competenze. Pertanto, di fronte alla non ancora compiuta definizione del nuovo impianto pedagogico-didattico, la messa in atto dei corrispondenti strumenti valutativi/certificativi non può non avere un carattere sperimentale.
1. Fase sperimentale
In questa fase transitoria in cui è in corso la ridefinizione delle Indicazioni nazionali per le scuole del primo ciclo di istruzione, si ritiene opportuno che il modello di certificazione delle competenze, allegato alla presente, sia adottato da tutte le istituzioni scolastiche in via sperimentale, con gli opportuni adattamenti alle specifiche situazioni delle realtà locali.
In particolare, in considerazione delle diffuse esperienze di innovazione presenti in molte istituzioni scolastiche, si invitano soprattutto gli insegnanti coinvolti negli esami conclusivi del primo ciclo, ad una riflessione sull’argomento delle competenze e alla individuazione, in termini aperti e flessibili, di forme valutative/certificative.
Possono essere utili, in tal senso, sia l’azione di rete che molte istituzioni scolastiche realizzano su problematiche formative specifiche, sia le esperienze di ricerca-azione sulle competenze condotte da singole scuole e che possono diventare oggetto di orientamento e disseminazione.
2. Misure di accompagnamento
Al fine di favorire il processo di elaborazione e sperimentazione sulle competenze, questo ministero offrirà opportune misure di accompagnamento, di seguito individuate.
- Predisposizione da parte del Ministero di specifico dossier (legislazione sulle competenze; livelli di competenze disciplinari nel quadro comunitario e internazionale; bibliografia; documentazione relativa a convegni e seminari sulle competenze, ecc.).
- Costituzione di un gruppo tecnico nazionale con compiti di analisi e valutazione delle proposte innovative, in funzione della predisposizione del modello definitivo di certificazione.
- Costituzione di gruppi regionali di raccordo delle esperienze e di consulenza e assistenza per l’attività di ricerca e innovazione delle scuole. - Raccolta di pratiche esemplari.
I Direttori Generali regionali vorranno, nell’occasione, mettere in atto ogni utile intervento per sostenere questo particolare processo di innovazione.
Dalla collaborazione degli insegnanti e dell’Amministrazione potrà nascere una proposta di sintesi valida e condivisa da utilizzare a partire già dal prossimo anno scolastico.
Il Direttore Generale
Mario G. Dutto