Ministero della Pubblica Istruzione
Gabinetto
Ua/4
Prot. N.12022 /FR
Roma, 22 nov. 2006
Oggetto: Permessi Sindacali – Comparto Scuola – Periodo 1.9.2006 -31.8.2007- CCNQ sulla modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, del 7 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni – artt 8 – 9 – 10.
In attuazione del CCN indicato in oggetto questa Amministrazione ha provveduto alla determinazione e successiva ripartizione del monte-ore dei permessi sindacali retribuiti fra le Organizzazioni Sindacali aventi titolo per il periodo 1 settembre 2006 – 31 agosto 2007.
Nel trasmettere i prospetti ripartiti per ogni singole provincia, contenenti il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.902006 – 31.8.2007 , occorre precisare quanto segue.
Permessi sindacali retribuiti
I dirigenti delle OO.SS. rappresentative, indicate nel prospetto allegato, non collocati in distacco sindacale, possono fruire, ai sensi dell’art.10 del citato Contratto stipulato il 7.8.98 nel limite del monte ore a ciascuna spettante, di permessi sindacali giornalieri ed orari per:
- l’espletamento del loro mandato;
- partecipazione a trattative sindacali;
- partecipazione a convegni e congressi di natura sindacale.
I suddetti permessi non possono superare bimestralmente, per ciascun dirigente sindacale tenuto ad assicurare la continuità didattica, i cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, i dodici giorni nel corso di tutto l’anno scolastico. Nella singola istituzione scolastica, nel periodo in cui si svolge la contrattazione integrativa, il cumulo dei permessi, fermo rimanendo il limite massimo di dodici giorni nel corso dell’anno scolastico, può essere diversamente modulato previo accordo tra le parti.
Si precisa che, nel caso di fruizione di permesso sindacale giornaliero, dovrà essere conteggiato un numero di ore pari all’orario di lavoro giornaliero del dirigente sindacale che ne usufruisce.
Le associazioni sindacali rappresentative comunicano per iscritto all’Amministrazione i nominativi dei dirigenti sindacali titolari dei permessi. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.
Si precisa inoltre che qualora le OO.SS. indicate nell’allegato prospetto, avessero già usufruito dall’1.9.2006 di permessi sindacali retribuiti, il numero delle ore utilizzate dovrà essere scomputato dal contingente complessivo spettante fino al 31.8.2007.
Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa – comunque denominata – di appartenenza del dipendente. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il dirigente responsabile della struttura secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell’associazione sindacale di appartenenza dello stesso.
Per quanto attiene i dirigenti sindacali collocati in posizione di semi distacco o semi aspettativa sindacale si richiama l’attenzione della S.V. sul contenuto del comma 8 dell’art.7 del CCNQ del 7.8.98 dove è precisato che i citati dirigenti “non possono usufruire di permessi previsti dagli artt. 8 e 9. In caso di urgenza è ammessa la fruizione di permessi ad assentarsi dal servizio per l’espletamento del mandato senza riduzione del debito orario che dovrà essere recuperato nell’arco dello stesso mese”.
Cumuli di permessi sindacali retribuiti
Il contratto collettivo nazionale del 27.1.99, all’art.6, comma 1, prevede che i permessi sindacali, giornalieri ed orari spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati. Tale dispositivo è riferito, per il comparto scuola, al solo personale che non è tenuto ad assicurare la continuità didattica, vale a dire al personale ATA ed ai Dirigenti Scolastici. Le modalità attuative di detta norma, la cui applicazione non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi, anche indiretti, sono state definite con il contratto integrativo nazionale stipulato in data 24 novembre 1999.
Permessi sindacali non retribuiti
Nel richiamare l’attenzione della S.V. sulle modalità e procedure previste dall’art.12 del citato Contratto del 7.8.98, si precisa che i dirigenti delle associazioni sindacali indicati all’art.10 hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale.
Permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Il contratto collettivo quadro del 3 agosto 2004, all’art. 3 comma 2, prevede che i permessi sindacali spettanti alle RSU sono pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La S.V. vorrà, pertanto, invitare i dirigenti scolastici a determinare, per il periodo 1.9.2006-31.8.2007, il contingente annuo di permessi spettanti alle RSU, secondo le modalità sopra indicate, e comunicarlo alle RSU stesse. Il contingente dei permessi attribuito nonché la eventuale distribuzione tra i componenti della RSU è gestito autonomamente dalle stesse ovviamente nel rispetto del tetto massimo loro attribuito e delle norme pattizie sopra richiamate.
Si richiama l’attenzione della S.V. sull’art.4, punto 3 lett.b del CCNL del 24.7.03 del comparto scuola ove è previsto che l’esercizio dei permessi sindacali è oggetto di contrattazione collettiva integrativa regionale.
IL VICE CAPO GABINETTO
(Dr. Sergio SCALA)