Roma, 31 agosto 2006
Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - frequenza della scuola dell’infanzia dei nati entro febbraio 2004
Come è noto alle SS. LL., con sequenza contrattuale svoltasi presso l’ARAN ai sensi dell’art. 43 del CCNL del comparto scuola 24 luglio 2003 e conclusasi il 17 luglio 2006, relativamente alla scuola dell’infanzia si è convenuto che “… non essendo state definite le figure professionali, gli organici e gli accordi interistituzionali connessi alla introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative, di cui all’art. 2, comma 1, lett.e) della legge 28 marzo 2003, n. 53, tutte condizioni necessarie per l’attivazione degli anticipi, non sussistono i presupposti perché il tema venga affrontato in sede di sequenza contrattuale.”
È noto, altresì, alle SS. LL. che con la legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, è stato, tra l’altro, prorogato all’anno scolastico 2007/2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell’infanzia.
Dagli atti sopra richiamati si desume che non sussistono allo stato a livello centrale, i presupposti che possano consentire l’adozione, in via generale, di provvedimenti autorizzativi degli anticipi.
Ciò premesso, nell’attuale situazione di transizione, si rivela necessario verificare se e quale esito abbiano avuto o possano avere le richieste di iscrizione a suo tempo prodotte sia pure in un quadro di diffuse incertezze, ai sensi delle circolari ministeriali n. 93 del 23 dicembre 2005 e n. 45 del 9 giugno 2006.
Giova ricordare che le citate iscrizioni, pur non configurando titolarità di veri e propri diritti soggettivi, concretizzano legittime aspettative, peraltro assai avvertite, per ragioni di carattere sociale ed educativo.
Pur nel quadro di scelte che hanno portato al superamento dell’anticipo e mentre si procede ad approfondimenti e confronti istituzionali e con le parti sociali per la definizione di soluzioni di prospettiva, che costituiranno un nuovo quadro di riferimento per le iscrizioni all’anno scolastico 2007/2008, si ritiene utile richiamare le fonti normative disciplinanti le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, al fine di stabilire, limitatamente all’anno scolastico 2006/2007, se e quali risposte possano meglio soddisfare le attese delle famiglie, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Una prima fonte è certamente quella costituita dalla circolare ministeriale n. 3 del 5 gennaio 2001, che, richiamando le annuali disposizioni in materia:
- prevedeva il diritto all’iscrizione per le bambine e i bambini che compivano i tre anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento;
- estendeva tale termine consentendo l’iscrizione e, conseguentemente, la frequenza, sempre che vi fosse la disponibilità di posti, nei confronti di coloro che compivano i tre anni di età entro il 31 gennaio (ovviamente sempre dell’anno scolastico di riferimento).
L’articolo 7 della legge n. 53/2003, nel prevedere un’attuazione dell’istituto di carattere sperimentale e con criteri di gradualità, ha fissato, per il primo anno scolastico di decorrenza della riforma (2003/2004), il mese di febbraio quale limite temporale di compimento dei tre anni, ai fini dell’iscrizione, facendo decorrere dall’anno scolastico 2006/2007 la messa a regime del termine del 30 aprile.
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 59/2004 ha, poi, rimesso al Ministro la facoltà di modulare, mediante proprio decreto, per gli anni scolastici intermedi, le anticipazioni delle iscrizioni, sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Per l’anno scolastico 2006/2007, con la legge 23 febbraio 2006, n. 51 è stata confermata la data del 28 febbraio quale termine per il compimento dei tre anni, al fine dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia.
Alla luce di tutte le suaccennate considerazioni, ferme restando le preclusioni individuate in sede ARAN per un’attuazione generalizzata dell’istituto, non si esclude che, a livello locale, la frequenza per l’anno scolastico 2006/2007 di coloro che compiono i tre anni entro il mese di febbraio dell’a.s. di riferimento possa trovare ambiti di praticabilità, nel quadro di intese tra le singole istituzioni scolastiche e i comuni interessati, anche a seguito di informazione alle parti sociali. Tali intese sono volte a garantire l’esistenza dei necessari requisiti, quali disponibilità di strutture, di dotazioni, di risorse professionali, di modalità organizzative, di posti una volta azzerate le liste di attesa. Ulteriori condizioni volte a qualificare l’organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto con l’ANCI dal Coordinamento interassociativo per la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2005/2006, che può costituire base di riferimento per gli accordi territoriali. Si rammenta il contenuto della circolare n. 45 del 9 giugno 2006 (adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto) che prevede, per l’iscrizione di bambini nati entro il 28 febbraio, la formale delibera del collegio dei docenti relativa alla modalità di organizzazione dell’azione educativa, espressione dell’autonomia didattica della scuola, richiamando la responsabilità dei dirigenti scolastici in ordine all’attivazione di intese istituzionali e al coordinamento organizzativo-didattico.
Si richiede una verifica puntuale dell’applicazione delle condizioni sopracitate, senza le quali non si ritiene possibile l’accoglimento delle iscrizioni; si consideri tuttavia che tale normativa, riferita all’anno scolastico 2006/2007, è del tutto transitoria, anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 279 del 15 luglio 2005, concernente l’acquisizione di parere da parte della Conferenza Stato-Regioni.
Questo Ministero intende promuovere nei prossimi mesi una significativa azione di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle esperienze realizzate, anche ai fini di acquisire elementi utili alle successive determinazioni, che dovranno essere assunte in questa delicata materia, chiedendo alle SS. LL. la collaborazione necessaria a garantire la raccolta dei dati e la loro validità. Tanto si comunica perché le SS. LL. possano tener conto delle suesposte valutazioni, fermo restando che in nessun caso potrà essere consentita la frequenza della scuola dell’infanzia a bambini che compiano i 3 anni di età dopo il 28 febbraio 2007.
IL VICE MINISTRO
F.to Mariangela Bastico