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Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici
Ufficio primo

Prot. n.11477

Roma, 6 dicembre 2005

Oggetto: Riconoscimento e revoche della parità scolastica- Rapporto di lavoro dei docenti.

Continuano a pervenire alla scrivente quesiti che denotano incertezze interpretative e difformità di comportamenti in materia di riconoscimento o revoca della parità scolastica in relazione al tema della natura del rapporto di lavoro dei docenti.

Il tema è particolarmente delicato e complesso in quanto le disposizioni dettate in materia dalla legge 10 marzo 2000, n.62 sono antecedenti alla legge 14 febbraio 2003, n.30 che ha introdotto rilevanti innovazioni nel mercato del lavoro introducendo tipologie di rapporti di lavoro non riconducibili con certezza alle due tradizionali categorie del lavoro subordinato e di quello autonomo.

La questione richiede approfondimenti e confronti non suscettibili di fornire esiti definitivi in tempi brevi.

Nelle more dei definitivi chiarimenti che dovranno intervenire sulla questione appare opportuno che non vengano adottati dalle SS.LL. provvedimenti di revoca della parità scolastica o di diniego di riconoscimento di nuove parità che trovino il loro fondamento esclusivamente sulla natura dei rapporti di lavoro che i gestori instaurano con il personale docente.

Allo stato attuale appare sufficiente che siano rispettati i principi fondamentali posti dalla citata legge n. 62/2000:

  • possesso dell'abilitazione da parte dei docenti;
  • contratti individuali di lavoro che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore;
  • percentuale non superiore al 25% delle prestazioni complessive di docenti volontari o a contratto di prestazione di opera, tipologie di rapporto che non fanno capo, per loro natura, a contratti collettivi nazionali.

Si confida nel consueto spirito di collaborazione per conferire uniformità, su tutto il territorio, all'azione amministrativa e si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli

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