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Dipartimento per l'Istruzione

Prot. n. 151/Dip/Segr

Roma, 27 gennaio 2005

Oggetto: Divieto di fumo nei locali pubblici e privati - Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute

Come è noto, dal 14 gennaio u.s. sono entrate in vigore le disposizioni esecutive dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che fa divieto di fumare in tutti i luoghi pubblici e in quelli privati aperti ad utenti o al pubblico.

La normativa sopra richiamata, ai sensi della circolare del Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004, "persegue il fine primario della tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale".

Sempre ai sensi della citata normativa, il divieto di fumare "trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".

Destinatarie delle norme sopracitate sono anche le istituzioni scolastiche, per le quali il divieto era già vigente ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 584/1975 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Quest'ultima, in particolare, ha individuato i locali scolastici nei quali è operante tale divieto: aule, corridoi, segreterie, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc.

Ciò premesso, e fermi restando i profili precettivi e vincolanti delle norme, non può sfuggire che il divieto in questione, nell'ambito delle istituzioni scolastiche acquista ulteriore significato e valenza in quanto intimamente connesso con temi di grande importanza ed attualità quali la tutela della salute individuale e collettiva, l'educazione alla cittadinanza e alla convivenza civile, il rispetto della propria e dell'altrui persona, le corrette relazioni umane e sociali.

Tali temi, strettamente correlati allo sviluppo della persona umana e alla formazione dei cittadini, in coerenza con la funzione della scuola di promozione della crescita umana, civile e culturale delle giovani generazioni, debbono tradursi in vere e proprie regole morali e costituire oggetto di comportamenti consapevoli e condivisi.

L'articolo n. 51 della legge n. 3/2003 va interpretato e applicato, pertanto, con riferimento al sistema scolastico anche in un'ottica di prevenzione in linea con il ruolo e le funzioni educative proprie della scuola.
Tanto premesso, si pregano le SS. LL. di sensibilizzare le istituzioni scolastiche, il personale tutto e in particolare i docenti perché, nell'ambito dei percorsi didattici e dell'offerta formativa, si possano promuovere occasioni di studio, di riflessione e di approfondimento ed azioni di carattere informativo e formativo.

Questo Dipartimento riserva grande interesse ed attenzione alle iniziative che le istituzioni scolastiche attiveranno in tal senso, in particolare a quelle di prevenzione realizzate con il coinvolgimento attivo dei ragazzi, al fine di far acquisire comportamenti responsabili e consapevoli nel rispetto di sé e degli altri, utilizzando anche il metodo della "peer education". Ciò nell'intento di diffondere e disseminare, anche con il coinvolgimento dei docenti referenti alla salute, le migliori pratiche che le SS.LL. vorranno trasmettere.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo

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