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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali

 

Nota prot. n. 133 dell’8 febbraio 2005

Oggetto: Graduatorie permanenti. Corsi di perfezionamento. Tabella allegata alla legge 143/04

Si fa riferimento ai numerosi quesiti pervenuti anche da parte delle OO.SS. in merito alla valutabilità dei corsi di perfezionamento che, ai sensi della tabella, allegata alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, danno diritto a 3 punti quali “altro titolo”.

La scrivente Direzione Generale, anche sulla base del parere espresso dal C.U.N. nell’adunanza del 4 novembre 2004, ha acquisito sulla questione specifici chiarimenti dalla competente Direzione Generale per l’Università che, per opportuna conoscenza e norma, si trascrivono di seguito.

“La legge 143/04 al punto C-11 dell’annessa tabella prescrive l’assegnazione di 3 punti per ogni diploma di specializzazione o master universitario o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria.

La stessa legge richiama quale elemento essenziale ai fini della valutazione del titolo la durata almeno annuale.

Nel sistema universitario i corsi di perfezionamento possono essere istituiti ai sensi del d.P.R. n. 162/82 con durata da 3 mesi ad un anno, organizzati sotto la responsabilità del Rettore e con il rilascio di un attestato di frequenza , sia ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04, con durata annuale e con il rilascio del titolo di Master universitario di I o di II livello se successivi rispettivamente al conseguimento della laurea o della laurea specialistica o magistrale.

In questo caso la annualità deve essere correlata ai crediti, ovvero 60 crediti pari a 1.500 ore: un credito è pari a 25 ore, 60 crediti ovvero una annualità sono pari a 1500 ore.

Ciò premesso, fermo restando l’autonomia delle Università ad istituire ed attivare corsi di perfezionamento in applicazione delle due diverse normative vigenti in materia, sarà cura dello scrivente richiamare l’attenzione delle autorità accademiche sulla normativa di cui alla legge 143/04, tabella A, C-11 ed invitarle a rilasciare comunque, in caso di corsi di perfezionamento (ex d.P.R. 162/82 o D.M. 270/04), idonea certificazione con la specifica del monte ore.”.

Il Direttore Generale: Giuseppe Cosentino

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