Prot. n. 198
Roma, 12 gennaio 2005
Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2005 - 2006.
Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n.67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n.41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 10-1-2005 che il tasso d'inflazione programmato per il 2005 è pari all'1,6%.
Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n.41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2005-2006, in ragione dell'1,6%, come dal seguente prospetto in euro:
per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2004-2005 riferito all'anno d'imposta 2003 | rivalutazione in ragione del 1,6%, con arrotondamento all'unità di euro superiore | limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2005-2006 riferito all'anno d'imposta 2004 |
1 | euro 4.475,00 | 72,00 | 4.547,00 |
2 | euro 7.425,00 | 119,00 | 7.544,00 |
3 | euro 9.546,00 | 153,00 | 9.699,00 |
4 | euro 11.401,00 | 183,00 | 11.584,00 |
5 | euro 13.255,00 | 213,00 | 13.468,00 |
6 | euro 15.023,00 | 241,00 | 15.264,00 |
7 e oltre |
euro 16.789,00 | 269,00 | 17.058,00 |
Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).
Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art.3, comma 94, legge 24 dicembre 2003,n.350 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) - secondo cui "gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche".
Non essendo intervenute modifiche nella situazione di fatto e di diritto, nel cui contesto è stata emessa la disposizione citata, la stesa continua, infatti, ad esplicare i propri effetti.
IL DIRETTORE GENERALE
Silvio Criscuoli