Prot. n. 302/Dip/Segr.
Roma, 14 febbraio 2005
Oggetto: Assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica.
Legge 23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2005/2006.
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti, compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio 1999. Il personale che presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due anni.
Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, sembra opportuno far riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:
Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, è fissato in complessive 500 unità. Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale - Dipartimento per l'Istruzione e agli Uffici Scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119 unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con la circolare n.71 del 13 aprile 2001, che, ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato 1). Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per l'Istruzione ripartirà il contingente dell'Amministrazione Centrale tra i Dipartimenti che, a loro volta, provvederanno a ripartire il numero delle unità assegnate tra gli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come individuati dal D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, concernente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca". I Direttori generali degli uffici scolastici regionali provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e i docenti alle articolazioni territoriali di cui all'articolo 8 del citato D.P.R. n.319/2003, assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2005.
I Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici scolastici regionali, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli uffici entro il giorno 31 marzo 2005. Al fine di favorire la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni ufficio invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it) una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel sito Internet di questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2005/2006, devono essere inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e comunque non oltre il giorno 30 aprile 2005.
Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale conoscenza di lingue straniere.
Può essere presentata domanda a un solo ufficio centrale o regionale. A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate genericamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non sono prese in considerazione.
Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale.
Si indicano in via esemplificativa tali requisiti, raggruppati come segue:
La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:
L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la valutazione dei titoli presentati - tra i quali particolare rilievo assumono le pregresse esperienze professionali nello svolgimento di compiti connessi all'autonomia presso l'Amministrazione centrale e periferica del MIUR - e un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche dell'area di utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento. Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato. L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
Gli uffici al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici - Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it ) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Il Capo Dipartimento
F.to Pasquale Capo