Oggetto: Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l’a.s. 2004/05. Attribuzione di rapporti di lavoro “in attesa dell’avente titolo” ex art. 40 legge 27.12.1997, n. 449.
Facendo seguito alla nota prot. n. 566 del 10 settembre 2004, si richiama l’attenzione sulla circostanza che la disposizione normativa di cui all’oggetto e la fattispecie ad essa collegata - cioè l’attribuzione di supplenze sulla scorta di graduatorie previgenti tramite contratti a carattere provvisorio in attesa dell’individuazione dell’effettivo avente titolo non appena siano disponibili le nuove graduatorie - disciplina esclusivamente il conferimento di supplenze annuali e supplenze sino al termine delle attività didattiche e, quindi, si applica relativamente ai posti disponibili per tutto l’anno scolastico.
Nei casi, invece, in cui si debba ricorrere alle previgenti graduatorie di circolo e di istituto per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, le relative supplenze temporanee vanno attribuite senza alcuna clausola risolutiva collegata alla pubblicazione delle nuove graduatorie e conservano validità, nei riguardi del supplente temporaneo in servizio, per tutto il periodo di assenza del titolare, ivi inclusi, se ricorrono, gli eventuali periodi di proroga o conferma previsti ai commi 3 e 4 dell’art.7 del Regolamento emanato col D.M. n. 201/2000.