Roma 28 luglio 2004
Prot. n. 279
Oggetto: Nomine a tempo indeterminato e/o a tempo determinato del personale docente, educativo e ATA - Applicazione legge 104/92 –
Dagli Uffici Periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, numerosi quesiti circa quanto disposto dagli artt. 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992,n.104 , in particolare se la precedenza nella scelta delle sede, in occasione dell’assunzione, si applica soltanto a favore degli aspiranti connotati con handicap dalle commissioni mediche delle ASL (art. 21, legge 104/92) oppure anche a favore della categoria di cui all’art. 33 della medesima legge.
A riguardo si riferisce che l’art. 21 della legge in questione stabilisce il diritto alla persona handicappata, con un certo grado di invalidità, di scegliere prioritariamente, al momento dell’assunzione, la sede di servizio tra quelle disponibili.
L’art. 33, invece, prevede agevolazioni a favore del genitore o di familiare lavoratore, già in servizio con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine handicappato, in particolare il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonché il divieto per il datore di lavoro di disporre il trasferimento della citata categoria di lavoratori ad altra sede senza il loro consenso.
Appare evidente, pertanto, che le posizioni soggettive regolate rispettivamente dall’art. 21 e dall’art. 33 della legge 104/92 sono diverse e non possono essere trattate alla medesima maniera.
D’altra parte le stesse intitolazioni dei rispettivi articoli – l’art.21 è intitolato “Precedenza nell’assegnazione della sede” mentre l’art. 33 “ Agevolazioni” – fanno evidentemente riferimento a due situazioni differenti e cioè, l’una alla fase del reclutamento e l’altra alla fase di gestione del rapporto di lavoro.
In tale contesto si ritiene di fatto incongruente l’eventuale attribuzione di una precedenza in sede di nomina a tempo indeterminato e/o a tempo determinato a persone destinatarie esclusivamente delle disposizioni dell’art. 33 della citata legge 104/92.
Il Direttore Generale
F.to Giuseppe Cosentino
Con la nota il MIUR chiarisce che sia ai fini della “scelta della sede” provvisoria per il prossimo anno scolastico da parte dei neo immessi in ruolo, che della scelta della sede per gli aventi diritto ad una supplenza annuale e fino al termine delle lezioni, hanno diritto di precedenza solo gli aspiranti portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 della legge n. 104/92 e non anche il personale di cui all’art. 33 della stessa legge (aspiranti parenti o affini di handicappato grave cui prestano assistenza). E questo perché, mentre l’art. 21 riconosce esplicitamente il diritto alla scelta della sede con precedenza al momento dell’assunzione, l’art. 33 parla invece di “agevolazioni” a personale già in servizio e non anche al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di una tesi (discutibile) da sempre sostenuta dall’amministrazione, che per la prima volta esplicita per iscritto evitando in questo modo (e questo è positivo) che ci siano interpretazioni della legge difformi nelle varie province come accaduto fino ad oggi. La nota parla genericamente dell’art. 33 nel suo insieme, ignorando però (o volutamente assimilando tutti) che l’art. 33 è composto di 2 commi: il 5 e 6. Il 5 fa riferimento a parenti o affini che assistono un familiare handicappato grave, mentre il comma 6 si riferisce al “lavoratore handicappato in stato di gravità e bisognoso di assistenza continuativa”. Quindi, se possibile, in situazione più grave di chi ha riconosciuto l’art. 21. Non sembra ragionevole non fare questa distinzione. Probabilmente il contenzioso rimarrà. Si ricorda, infine, che al personale neo immesso in ruolo verrà assegnata una “sede provvisoria” per il prossimo anno scolastico 2004-05, mentre quella definitiva sarà assegnata per l’anno scolastico 2005-06 con le procedure ordinarie previste dal contratto sulla mobilità, dove la materia è disciplinata in modo diverso e puntuale.