Prot. n.6325
Roma, 5 settembre 2003
Oggetto: Rinnovo delle RSU nel
comparto Scuola. Elezioni del 9 -12 dicembre 2003. Chiarimenti
circa lo svolgimento delle elezioni e la trasmissione dei verbali
elettorali all'ARAN
PREMESSA
Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto
1998, parte II, le organizzazioni sindacali del comparto Scuola e
le confederazioni cui esse aderiscono, con Protocollo
sottoscritto il 7 luglio 2003, hanno indetto le elezioni per il
rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che, già
elette nel 2000, scadranno nel dicembre 2003 (art. 7 Accordo
quadro).
Con il citato Protocollo, che contiene l'annuncio delle elezioni,
è stato definito il calendario delle votazioni con la tempistica
delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella
generalità delle Istituzioni scolastiche del comparto Scuola nei
giorni 9 - 12 dicembre 2003.
La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni svoltesi
sia nel comparto Scuola che in tutti i rimanenti comparti
pubblici, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di
più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento,
per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel
regolamento elettorale.
Con la presente l'Aran ha inteso riassumere in un testo unitario
le citate note, alle quali, pertanto, non si dovrà più fare
riferimento in quanto il loro contenuto è stato riformulato nel
testo che segue.
Per facilitare le operazioni elettorali delle Istituzioni
scolastiche e delle Commissioni elettorali, la presente nota è
resa completa di tutta la documentazione necessaria, della quale
si raccomanda una attenta lettura.
Il sommario che segue riporta l'elenco della documentazione
allegata.
A tal fine, si chiede alle Istituzioni scolastiche di consegnare
alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle
Commissioni elettorali, oltre al materiale previsto, anche la
presente nota e gli allegati alla stessa, significando che tutta
la documentazione è pubblicata sul sito internet dell'ARAN
all'indirizzo www.aranagenzia.it nella Sezione "Relazioni
Sindacali" alla voce "RSU Scuola 2003" in formato facilmente
scaricabile e stampabile.
Analoga collaborazione si chiede alle organizzazioni sindacali
nazionali per le proprie categorie territoriali.
ELEZIONI DELLE RSU DEL COMPARTO SCUOLA DEL 9 - 12
DICEMBRE 2003 CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE
SOMMARIO:
A.
PROTOCOLLO
del 7 luglio 2003
B.
CHIARIMENTI
1.
Tempistica delle
procedure elettorali
2.
Sede di elezione della
RSU
3.
Presentazione delle
liste elettorali
4.
Soggetti esclusi dalla
presentazione delle liste elettorali
5.
Elettorato passivo
6.
Procedura per la
presentazione delle liste
7.
Elettorato attivo
8.
Commissione elettorale:
composizione, insediamento e costituzione
9.
Compiti della
Commissione elettorale §10. Quoziente necessario per la validità
delle elezioni
10.
Quoziente necessario per
la validità delle elezioni
11.
Riparto e attribuzione
dei seggi
12.
Compiti delle
Istituzioni scolastiche
13.
Comitato dei garanti
14.
Insediamento della RSU
C.
RACCOMANDAZIONI PER
LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA
D.
RICHIESTE DI
ULTERIORI CHIARIMENTI E QUESITI
E.
TRASMISSIONE DEI
VERBALI ELETTORALI ALL'ARAN
ALLEGATI:
1.
PROTOCOLLO DEL 7 LUGLIO 2003 PER LA
DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE
RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA -
TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI
2.
ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO 1998 PER
LA COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE
3.
FAC-SIMILE
DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)
A) PROTOCOLLO DEL
7 LUGLIO 2003
Il documento fondamentale è rappresentato dal "Protocollo per
la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle
rappresentanze unitarie del personale del comparto scuola -
tempistica delle procedure elettorali" sottoscritto in data 7
luglio 2003, e pubblicato nella G.U. n. 165 del 18 luglio 2003,
contenente l'annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate
le varie scadenze che precedono le elezioni (allegato
n. 1).
Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna
Scuola.
B) CHIARIMENTI
Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore
comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti
operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro
del 7 agosto 1998, la cui conoscenza rimane assolutamente
fondamentale (allegato
n. 2).
1.
Tempistica delle
procedure elettorali
Le elezioni si svolgono contestualmente nell'intero comparto
Scuola.
Non si può, pertanto, procedere ad alcun accordo a livello locale
in quanto le elezioni sono già state indette e fissate le relative
tempistiche, la votazione e lo scrutinio nel Protocollo di cui
alla lettera A).
Le elezioni non possono essere rinviate per motivi organizzativi
locali.
Il primo giorno delle votazioni (9 dicembre 2003) è utilizzato per
l'insediamento del seggio elettorale (o dei seggi definiti dalle
Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle
eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di
elezione della RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni
di voto.
Pertanto, i giorni 9 - 10 - 11 dicembre 2003 sono dedicati alle
votazioni.
E' compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le
migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di
apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare,
quello dell'ultimo giorno di votazione (11 dicembre), dandone la
necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso
l'affissione all'albo della Scuola.
Il giorno 12 dicembre 2003 è dedicato esclusivamente allo
scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in
tutto il comparto Scuola anche lo scrutinio deve avvenire
contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte
solamente la mattina del giorno 12 dicembre 2003.
In sede di Istituzione scolastica non può essere prevista alcuna
anticipazione dello scrutinio.
A prescindere dalla data di costituzione, tutte le RSU attualmente
in carica sono ricondotte alla scadenza generale di dicembre 2003.
Ciò significa che devono essere tutte rielette, sia nel caso in
cui siano state costituite per la prima volta a dicembre 2000
ovvero che siano state elette o rielette anche in data successiva
nel corso del triennio.
2.
Sede di elezione della RSU
E' prevista una unica RSU per Istituzione scolastica.
Non essendo stato sottoscritto alcun accordo integrativo a livello
nazionale per il comparto Scuola, la norma contrattuale di
riferimento per la individuazione delle sedi dove possono
svolgersi le elezioni delle RSU è l'art. 2, comma 1 della parte I
dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.
Non è, pertanto, possibile l'elezione della RSU laddove vi siano
Istituti diversi ed autonomi che, ancorché situati nella stessa
sede, abbiano ciascuno meno di 15 dipendenti.
La elezione della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione
scolastica, coincidente con il collegio elettorale unico (che
ricomprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro
collocazione territoriale).
Gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi
disponibili dal MIUR (su supporto informatico) e dal Ministero
degli esteri (su carta), alle organizzazioni sindacali che ne
facciano richiesta, entro il giorno 15 settembre 2003.
3.
Presentazione delle liste elettorali
Possono presentare le liste elettorali:
1.
Le organizzazioni
sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni
firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU. A dette organizzazioni non è richiesto
alcun atto di adesione all'Accordo predetto.
Nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, esse
devono formalmente dimostrare di aderire alle confederazioni
firmatarie, tramite attestazione della confederazione stessa, da
allegare alla lista elettorale.
2.
Le altre organizzazioni
sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto
costitutivo, purché abbiano aderito all'Accordo quadro del 7
agosto 1998 ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali
di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni ed
integrazioni.
A dette organizzazioni è richiesta la formale adesione all'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 entro il giorno 10 novembre 2003, come
indicato nel Protocollo di cui al punto A), salvo che non vi
abbiano già provveduto in occasione delle precedenti elezioni.
3.
Le organizzazioni
sindacali di cui al precedente punto 2) consegnano la
documentazione ivi richiesta - adesione all'Accordo quadro del 7
agosto 1998, statuto e atto costitutivo - alla Commissione
elettorale congiuntamente alla presentazione della lista.
Per facilitare le procedure, come
eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello
statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati
all'Aran, che rilascia un attestato di deposito in carta semplice.
In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della
presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del
deposito materiale delle statuto e dell'atto costitutivo,
l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di
legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa
l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione
espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per
dimostrarne la corretta provenienza.
Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del
7 agosto 1998 può essere presentata all'Aran, che rilascia un
attestato in carta semplice.
In questo caso vale quanto indicato al precedente capoverso.
L'Aran pubblica sul proprio sito internet il testo degli attestati
e l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati
rilasciati.
4.
Soggetti esclusi
dalla presentazione delle liste elettorali
Non sono soggetti abilitati a
presentare le liste elettorali:
1.
Le singole
organizzazioni sindacali aggregandosi tra loro, a meno che non
abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo
statuto.
2.
Le organizzazioni
sindacali costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni
sindacali formate da più e diverse sigle.
Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le
proprie liste essendo la titolarità della presentazione della
lista in capo esclusivamente alla federazione unitariamente
intesa.
La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente
attraverso la denominazione esatta della federazione sindacale e
non delle singole sigle che la compongono o che sono affiliate o
aderenti.
3.
Le organizzazioni
sindacali non possono presentare liste congiunte (es. lista
congiunta "cgil scuola e cisl scuola" o "snals - confsal e uil
scuola").
4.
Le organizzazioni e le
associazioni che non sono formalmente costituite con proprio
statuto e atto costitutivo.
5.
I dipendenti attraverso
proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente
paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità
sindacali.
E' compito della Commissione
elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione
delle liste, non accettandole ove non rispondano ai requisiti
richiesti.
5.
Elettorato passivo
L'elettorato passivo (candidati) è
riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo
indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale), qualità
che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla
carica di eletto nella RSU.
Non sono titolari di elettorato passivo:
·
i presentatori della
lista;
·
i membri della
Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono
dichiarare espressamente di non candidarsi);
·
i dipendenti a tempo
determinato;
·
i dipendenti con
qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al
quale sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo
determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
·
i dipendenti in comando
o fuori ruolo provenienti da amministrazioni di comparti diversi
da quello della Scuola. Essi hanno l'elettorato passivo
nell'amministrazione di provenienza anche se possono votare nella
Scuola ove prestano servizio.
Possono essere candidati i
sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata
nell'elenco delle esclusioni.
E' possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui,
nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la
Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la
presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite
affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine
assegnato, ad optare.
In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla
competizione elettorale.
Il personale della Scuola in comando o fuori ruolo presso altre
amministrazioni di diverso comparto ha l'elettorato attivo presso
queste ultime (e, pertanto, ha votato in occasione delle RSU degli
altri comparti nel 2001 in base ai chiarimenti a suo tempo forniti
circa l'elettorato attivo in detti comparti).
Tale personale mantiene, invece, l'elettorato passivo presso
l'Istituto scolastico da cui proviene a condizione che il suo
rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in
servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo.
Al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione della
candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo
di esclusione.
Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o
di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è
presentato.
6.
Procedura per la
presentazione delle liste
L'art. 4 del regolamento elettorale
indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti
necessario per la presentazione della lista.
Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità
della firma apposta.
Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente
sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione
sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa
(la delega deve essere allegata alla lista).
Può essere un dipendente con qualifica dirigenziale nel solo caso
in cui sia dirigente sindacale e ricopra tale carica all'interno
del sindacato di categoria del comparto Scuola interessato a
presentare la lista.
Il presentatore di lista può anche essere tra i firmatari della
stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di
elezione della RSU.
La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal
dirigente scolastico della Istituzione scolastica interessata, o
da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti
dalla legge.
L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione
elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo
all'organizzazione interessata perché provveda alla formale
regolarizzazione.
I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme
dei lavoratori.
Le liste possono essere presentate dal giorno 21 ottobre 2003 e
sino al 10 novembre 2003, ultimo giorno utile.
La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo
della Scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle
liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con
quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle.
Nel solo caso in cui la Scuola sia chiusa nella giornata del 10
novembre 2003 - termine ultimo per la presentazione delle liste -
e la Commissione elettorale non possa operare (es. festività
locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste
elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente
successivo.
Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali
nella sede principale di ogni Scuola presso i rispettivi uffici di
segreteria e poi, dalla data del suo insediamento, direttamente
alla Commissione elettorale.
Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la
lista deve, comunque, pervenire entro il termine massimo fissato
per la presentazione della stessa. Fa testo il protocollo della
Commissione elettorale o della Scuola.
Per individuarne l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle
liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o
della Scuola.
Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di
precedenza sulla scheda è estratto a sorte.
Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono
usare correttamente la propria denominazione.
E' esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero
usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.
E' interesse della organizzazione sindacale verificare che la
propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede
elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle
votazioni.
Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista
e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o
abbreviazioni in uso nella prassi.
L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della
Commissione elettorale. La Scuola non ha alcuna competenza in
merito né può esprimere pareri.
Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un
terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo
esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3
componenti il numero di candidati della lista non può essere
superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4].
Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga
presentata alcuna lista, la Scuola deve darne immediata
comunicazione all'Aran.
7.
Elettorato attivo
Hanno diritto all'elettorato attivo (diritto di voto) tutti i
dipendenti a tempo indeterminato in servizio alla data
delle elezioni presso la Scuola, indipendentemente dai compiti
svolti, anche se non titolari di posto nella Scuola stessa
(rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni
stabili es: personale utilizzato o temporaneamente assegnato
presso la Scuola sede di elezione) e i dipendenti a tempo
determinato con contratto di incarico o supplenza annuale
ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività
didattiche. Ha diritto di voto altresì il personale in comando o
fuori ruolo da altre amministrazioni di diverso comparto, in
servizio presso la Scuola, purché a tempo indeterminato
nell'amministrazione di provenienza.
Dal diritto di voto è, comunque, escluso il personale non
contrattualizzato e quello con qualifica dirigenziale, ivi
compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito
l'incarico di presidenza a tempo determinato con stipulazione del
relativo contratto individuale. Più in generale, dal diritto di
voto è escluso tutto il personale a cui si applica un contratto
diverso da quelli stipulati dall'Aran.
Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle
procedure elettorali (20 ottobre 2003) e la data di votazione ha
diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti, senza
conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo
dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Il diritto di voto si esercita in una unica sede, pertanto i
docenti che hanno l'orario articolato su più sedi votano solamente
nell'Istituzione scolastica che li amministra.
A tal fine l'Istituzione scolastica deve inserire il nominativo
del docente nell'elenco generale alfabetico degli elettori nel
solo caso in cui ne abbia la gestione amministrativa.
E' compito della Commissione elettorale controllare che non si
verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le
diverse Scuole in cui i suddetti docenti operano.
8.
Commissione
elettorale: composizione, insediamento e costituzione
I componenti della Commissione
elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni
sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i
dipendenti, compresi quelli a tempo determinato o in posizione di
comando o fuori ruolo, in servizio presso la Scuola in cui si
vota.
In presenza di plessi o articolazioni nella Scuola sede di RSU, il
componente della Commissione può essere sia un dipendente della
sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente
della Istituzione scolastica interessata.
Non possono essere designati quali componenti della Commissione
elettorale i dirigenti scolastici.
Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola ai
quali sia stato conferito l'incarico di presidenza a tempo
determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.
La Scuola non ha alcun compito né può intervenire sulle
designazioni dei componenti della Commissione elettorale.
I componenti della Commissione elettorale sono integrati,
automaticamente, con i lavoratori designati allo scopo nelle liste
presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della
Commissione stessa.
La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre
componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in
cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della
Scuola chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al
raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento.
Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due
soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista
possono designare un componente aggiuntivo.
Se il presentatore di lista è un dipendente della Scuola, può
essere designato per la Commissione elettorale nei soli casi in
cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di
più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici
abbia nominato il componente.
La Commissione elettorale deve essere insediata entro il 30
ottobre 2003 e formalmente costituita entro il 4 novembre 2003.
La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella
circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata,
su comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano
pervenute almeno tre designazioni. Pertanto, può essere insediata
ed operare anche prima del 30 ottobre, salvo sua successiva
formale costituzione nei termini fissati.
Per individuare, in prima istanza, in modo unitario il momento
dell'insediamento, le designazioni dei componenti sono presentate
all'ufficio del dirigente scolastico, cui spetta, parimenti, il
compito della comunicazione di insediamento della Commissione
elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e
della trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo
pervenuti.
Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste
e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.
Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date
previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione
elettorale, la circostanza non impedisce la costituzione della
stessa anche in data successiva.
Infatti, poiché le liste elettorali possono essere presentate sino
al giorno 10 novembre 2003, è questa la data ultima per la
definitiva costituzione della Commissione elettorale.
La Scuola, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le
liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e
costituzione. Se alla data del 10 novembre - termine ultimo - non
risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, la
Scuola dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo
svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella
sede di lavoro e darne comunicazione all'Aran.
Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario,
unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie
del CCNL, della delegazione trattante di parte sindacale ai fini
della contrattazione integrativa.
In nessun caso il mancato insediamento e costituzione della
Commissione nei termini previsti dal calendario inficia la sua
regolare costituzione anche in tempi successivi entro, appunto,
l'ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste.
Non vi è alcuna competenza delle Scuole a negare lo svolgimento
delle elezioni nell'ipotesi in cui la costituzione della
Commissione elettorale avvenga solo l'ultimo giorno (10 novembre
2003).
Tutte le Scuole hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle
Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti
utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del
lavoro.
I rapporti tra le Istituzioni scolastiche e i componenti delle
Commissioni elettorali sono disciplinati, in particolare - su
conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso
in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 - tenendo presente
che, essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio
per legge in vista della costituzione di organismi che assumono
carattere necessario ai fini della misurazione della
rappresentatività sindacale, anche i componenti delle Commissioni
elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di
seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le
ore di servizio.
9.
Compiti della
Commissione elettorale
Il regolamento elettorale non può
essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel
corso delle procedure elettorali.
E', pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di
fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri
cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona
fede.
Di seguito, riassumendo le clausole contrattuali e i chiarimenti
forniti nelle precedenti elezioni, convalidati nelle prassi
seguite, sono indicati gli adempimenti della Commissione
elettorale che:
0.
Nella prima seduta
plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze
organizzative della Scuola, previo accordo con il dirigente
scolastico, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera
dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo
giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell'albo della
Scuola tutti i dipendenti elettori.
La Commissione elettorale, in ogni caso, non può modificare le
date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata
giornaliera di apertura dei seggi.
1.
Acquisisce dalla
direzione scolastica l'elenco generale degli elettori.
2.
Riceve le liste
elettorali.
3.
Verifica le liste e le
candidature e ne decide l'ammissibilità.
4.
Esamina i ricorsi
sull'ammissibilità delle liste e delle candidature.
Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la
verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella
presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono
autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle
liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie
degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es.
autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a
soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere
orientamenti al proposito.
In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella
presentazione delle liste, la Commissione consente la
regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo
per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali
ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con
denominazioni - per le organizzazioni sindacali rappresentative -
non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto alle tabelle del
CCNQ del 18 dicembre 2002 e - per quelle non rappresentative -
rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi la Commissione
assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la
regolarizzazione.
Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie
instauratesi prima della data delle elezioni devono essere prese
rapidamente, ossia con tempi coerenti in modo da consentire alle
organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti
gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.
Le liste dei candidati devono essere portate a conoscenza di tutti
i lavoratori mediante affissione all'apposito albo della Scuola
almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni.
5.
Definisce, previo
accordo con il dirigente scolastico, o persona da lui delegata, i
luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione
dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti
l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro
(es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono
essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di evitare
eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto.
Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo
rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU
da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel
collegio elettorale unico.
I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a
conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito
albo della Scuola almeno otto giorni prima della data fissata per
le votazioni.
6.
Predispone il "modello"
della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa
verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle
organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati
l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le
indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale.
7.
Distribuisce il
materiale necessario allo svolgimento delle elezioni.
8.
Predispone l'elenco
completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio.
9.
Nomina i presidenti di
seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche
da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc..
Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione
elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo
scrutatore.
10.
Organizza e gestisce le
operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di
procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il
prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio
elettorale.
11.
Raccoglie i dati
elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il
riepilogo finale dei risultati.
12.
Redige i verbali delle
operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati.
Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione
elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le
contestazioni.
Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi e proclama gli
eletti.
Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto
dal presidente e da tutti i componenti della Commissione
elettorale. Nel compilare il verbale finale, la Commissione
elettorale deve avere cura di riportare esattamente la
denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente
conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.
Il fac-simile del verbale finale,
allegato
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in
forma stampabile (allegato
n. 3), non è suscettibile
di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da
parte delle Commissioni elettorali perché collegato
all'accertamento della rappresentatività.
13.
Comunica i risultati ai
lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali che hanno
presentato le liste, curando l'affissione per 5 giorni all'albo
della Scuola dei risultati elettorali.
Decorsi i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati
ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è
confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale
finale che diviene definitivo.
Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati
ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore,
inserendo l'esito nel verbale finale.
14.
Notifica alle
organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali
e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni
elettorali, copia del verbale definitivo, compilato dopo avere
affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato i reclami o
ricorsi, e copia dei verbali di seggio.
Alla Scuola deve essere consegnato il verbale finale in originale
o copia conforme per il successivo inoltro all'Aran dello stesso.
L'invio all'Aran deve avvenire esclusivamente a cura della Scuola
ed inderogabilmente entro i 5 giorni successivi alla consegna. La
Commissione verifica che la Scuola vi abbia provveduto nei tempi
previsti. La trasmissione del verbale all'Aran dovrà avvenire
esclusivamente secondo le modalità indicate al punto E) della
presente nota.
15.
Al termine dello
operazioni, sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche
quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati, esclusi i
verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Scuola.
Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli
accordi tra Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne
la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre
mesi, sarà distrutto alla presenza di un delegato della
Commissione elettorale e di un delegato della Scuola.
Le decisioni della Commissione
elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito
Comitato dei garanti.
10.
Quoziente necessario
per la validità delle elezioni
Per quanto attiene alla validità delle
elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti
dell'Istituzione scolastica.
Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno
degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).
Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi
diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è
raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63
elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l'elenco degli elettori
aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è
raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64
elettori [(126:2)+1].
La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo
scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano
seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del
raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.
In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si
deve, pertanto, procedere alle operazioni di scrutinio e le
elezioni vengono ripetute entro 30 giorni.
Non è ammessa la presentazione di nuove liste.
Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle
seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi
90 giorni.
11.
Riparto e
attribuzione dei seggi
Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del
7 agosto 1998 e non può essere soggetto a modifiche nella sede
della contrattazione integrativa, anche se concordato con le
organizzazioni sindacali.
Tale compito, ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'Accordo stesso,
sarebbe stato di spettanza del contratto integrativo nazionale,
che, come noto, non è stato stipulato.
Pertanto la RSU deve essere composta da un numero di componenti
minimo di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale
della Scuola, secondo la seguente tabella:
·
tre componenti nelle
Scuole che occupano fino a 200 dipendenti;
·
altri tre ogni 300
dipendenti o frazione di 300 nelle Scuole che occupano da 201 a
3000 dipendenti (ad esempio in una scuola di 300 dipendenti il
numero di componenti è pari a 6 e cioè 3 per i primi 200
dipendenti più tre per la frazione da 201 a 300 dipendenti);
·
altri tre ogni 500
dipendenti o frazione di 500 nelle Scuole che occupano oltre 3001
dipendenti.
E', invece, compito della Commissione
elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione
ai voti presi da ogni singola lista concorrente (ai sensi
dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le
RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a
voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti").
A tal fine occorre calcolare il relativo quorum facendo
riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i seggi
facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola
lista.
In sintesi:
3.
il numero dei seggi
(numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7
agosto 1998 in base al numero dei dipendenti;
4.
il quorum per
l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei
dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti
cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
5.
i seggi si ripartiscono
tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno
ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in
quanto non attribuibili).
Esempio: caso di una Scuola che
abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3
e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell'ipotesi: tutti
escluso il dirigente scolastico e un supplente temporaneo) e si
siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il
numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire
(n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
LA NORMA NON PREVEDE ALCUN ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER
ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA UTILIZZATO CON I SUOI
DECIMALI.
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla
ripartizione dei tre seggi.
A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a
votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie
liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.
Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti
8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti
6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti
12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti
11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle
liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori
fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,
il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella
che ha il resto maggiore.
Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non è necessario
che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari
al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.
Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a
votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie
liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla.
Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti
15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti
0,333l
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti
12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti
10,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle
liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori
fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire,
il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella
che ha il resto maggiore.
Ripartiti i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li
attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai
candidati al fine di proclamare gli eletti.
A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della
lista.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità
di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che
ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si
verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di
preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si
attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai
principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a
favore della lista il cui candidato sia più anziano
anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida
perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della
lista.
Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi
per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo
candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di
assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra
lista.
In ogni caso ove la RSU non risulti composta dai 3 componenti
minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno
essere ripetute con l'avvertenza che non sono contemplate nelle
norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.
Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale
finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni
"seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto
sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai
"seggi assegnati".
12.
Compiti delle
Istituzioni scolastiche
La Scuola deve favorire la più ampia
partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali,
informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative,
assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle
elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata
organizzazione del lavoro.
La Scuola è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto
logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le
votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo
le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel
merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in
quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di
verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della
Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.
La Scuola, anche per facilitare il lavoro della Commissione
elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 21
ottobre 2003, giorno successivo all'inizio delle procedure
elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne
facciano richiesta l'elenco alfabetico generale degli aventi
diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso,
nonché sottoelenchi anch'essi in ordine alfabetico distinti in
relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di elezione della
RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali staccati. Gli
stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati - non
appena insediata - alla Commissione elettorale (vedi paragrafi 7 e
9).
La Scuola, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni
sindacali e poi, quando si insedia, con la Commissione elettorale,
dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente
tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a
quello della consegna dell'elenco degli elettori, la messa a
disposizione di:
- locale per la Commissione elettorale;
- locali per il voto;
- materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo
scrutinio (matite, urne,...);
- stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione
elettorale;
- stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei
seggi;
- cura della sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota
specie dopo la chiusura;
- cura della integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio
utilizzando ogni mezzo utile a disposizione (casseforti, camere di
sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza prendendo accordi
con l'UTG).
La Scuola ha l'obbligo di consentire ai componenti delle
Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti
utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del
lavoro (vedi paragrafo 8).
La Scuola deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo entro 5
giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Commissione
elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio
indicate al punto E) della presente nota.
13.
Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione
elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito
Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento
elettorale.
Il Comitato dei garanti è composto da un componente in
rappresentanza della lista che presenta il ricorso, da uno
nominato dalla Istituzione scolastica in cui si è svolta la
votazione, ed è presieduto dal direttore della Direzione
provinciale del lavoro o da un suo delegato.
Il Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale
presso il suddetto ufficio.
Nel merito della composizione del Comitato dei garanti, si
sottolinea che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei
garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.
A tal fine le Scuole devono designare, sin dall'insediamento della
Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei
garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione
elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.
Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si
ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta
ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o comunque di
componimento consensuale delle controversie.
Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che
all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente
stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli
aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle
deliberazioni da assumere.
In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa
essere considerato un collegio perfetto.
L'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere
sulle sue deliberazioni. Il Comitato dei garanti non può in alcun
modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a
quesiti posti all'Aran.
Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni
nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento
elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole
generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile,
attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia
elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute
nella normativa contrattuale.
Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre
possibile il ricorso giurisdizionale.
Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia
delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni
possono ugualmente avere luogo.
14.
Insediamento della
RSU
La Commissione elettorale, trascorsi
cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali all'albo
della Scuola senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo
avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà
atto nel verbale finale - che diviene definitivo - della conferma
della proclamazione degli eletti.
Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento
della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti,
senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte
della Istituzione scolastica o da parte delle organizzazioni
sindacali (vedi paragrafo 9).
In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede
giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può
comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli
incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in
attesa della decisione del giudizio pendente.
C) RACCOMANDAZIONI
PER LE COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
PRESENTATRICI DI LISTA
Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni
elettorali ed alle stesse organizzazioni sindacali presentatrici
di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si
augura di raggiungere l'obiettivo che la documentazione che sarà
inviata possa essere perfettamente corretta dal punto di vista
formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di
evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione
nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della
rappresentatività.
Allo scopo si formulano per i predetti soggetti le seguenti
raccomandazioni:
a.
il verbale elettorale
finale è unico, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo
quadro del 7 agosto 1998 e alla presente nota e non è suscettibile
di variazioni (vedi lett. B paragrafo 9);
b.
il verbale elettorale
finale non può contenere omissioni o cancellazioni (vedi lett. B
paragrafo 9);
c.
la Commissione
elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale
finale (vedi lett. B paragrafo 9);
d.
i nomi delle
organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere
esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste
e nelle schede elettorali. Dovrà essere cura delle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale
adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.
Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art.
18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità
di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque
giorni di affissione dei risultati (vedi lett. B paragrafo 9);
e.
nel caso in cui le
Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non
ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle
presenti raccomandazioni, l'Aran non potrà procedere ad alcuna
correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati
eventualmente imprecisi;
f.
le eventuali rettifiche
di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran
dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione
fissata dal Comitato paritetico di cui all'art. 43 del D.Lgs.
165/2001. Detto criterio, già stabilito in via generale per tutti
i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 17
luglio 2003, prevede, inoltre, che le correzioni, per potere
essere ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione dei voti per
la rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti
modalità:
- mediante l'invio di un nuovo verbale elettorale ovvero mediante
comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- ove la Commissione elettorale non sia più funzionante, da una
certificazione effettuata a norma di legge dalla Scuola attestante
la denominazione della lista originaria presentata dal sindacato
che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale
depositato presso la medesima amministrazione. La certificazione
dovrà essere corredata della scheda elettorale.
Non sarà ammissibile la correzione
dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione
dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della
Commissione elettorale.
Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni
elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole Scuole,
cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che
la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel
rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui
all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico,
potrebbe impedire, per i singoli soggetti, il conteggio, ai fini
del calcolo della rappresentatività, dei voti ottenuti nelle sedi
di lavoro dove si è verificato l'errore.
Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 6, parte II
dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i
suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni
elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla
Scuola, la quale deve debitamente conservarli (vedi lett. B
paragrafo 9).
D) RICHIESTE DI ULTERIORI CHIARIMENTI E
QUESITI
L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del
pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e
vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la
pubblicazione sul proprio sito internet.
Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole
Istituzioni scolastiche, l'Aran risponderà solo a quelli aventi
carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e
non già trattate in precedenza.
In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle
Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse
(liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà
pareri telefonici.
Si significa, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in
quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti
posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità,
possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno
designato i componenti) che da singoli dipendenti.
Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da
amministrazione datoriale diversa dall'Aran, e contrastante con le
norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la
presente nota di chiarimenti, non può essere presa in
considerazione.
E) TRASMISSIONE DEI VERBALI ELETTORALI
ALL'ARAN
Si significa, innanzitutto, la necessità e l'importanza di una
piena collaborazione da parte delle Istituzioni scolastiche nel
corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo alla
tempestività nell'invio dei verbali elettorali.
Infatti, come noto, i risultati elettorali faranno media con i
dati associativi relativi al 31 dicembre 2002 e la rilevazione
complessiva (deleghe e voti) dovrà essere portata a termine
dall'Aran entro il mese di gennaio 2004 per poter consentire
all'Agenzia stessa, previa certificazione dei dati da parte del
Comitato paritetico previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 165/2001, di
accertare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali da
ammettere alle trattative contrattuali per il secondo biennio
economico 2004-2005.
Non sfugge, pertanto, l'importanza della collaborazione di codeste
Istituzioni scolastiche nell'invio tempestivo della documentazione
richiesta che dovrà essere effettuato tenendo scrupolosamente
conto delle seguenti indicazioni:
a.
Il fac-simile del
verbale elettorale finale (che è unico per tutte le Scuole) è
allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, nonché alla
presente nota, non è suscettibile di variazioni da parte delle
Commissioni elettorali e non può contenere omissioni o
cancellazioni (vedi lett. B paragrafo 9 e lett. C).
b.
La Commissione
elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di
affissione all'albo, il verbale finale in originale o copia
conforme alla Scuola per il suo successivo inoltro all'Aran (vedi
lett. B paragrafo 9).
c.
L'invio all'Aran deve
avvenire esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente
entro i 5 giorni successivi alla consegna (vedi lett. B
paragrafi 9 e 12).
d.
L'Aran non prenderà
in considerazione comunicazioni che abbiano diversa
provenienza, anche se inviate dalle Commissioni elettorali.
e.
La trasmissione deve
avvenire esclusivamente tramite posta con Raccomandata con
ricevuta di ritorno (RRR) all'indirizzo:
ARAN - UFFICIO RELAZIONI SINDACALI - VIA DEL CORSO,
476 - 00186 ROMA
Pertanto le Scuole non
dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc., invio
che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non
ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della
raccomandata richiesta.
f.
La trasmissione deve
avvenire con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente
scolastico su carta intestata della Scuola, per individuarne con
certezza il mittente, contenente l'indicazione della avvenuta
affissione dei risultati elettorali per cinque giorni e precisando
se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione elettorale.
Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere
trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura della Scuola
comunicare, con nota successiva, l'esito degli stessi.
g.
Il verbale elettorale
che la Scuola trasmette all'Aran dovrà essere la copia originale
consegnata dalla Commissione elettorale (in tal caso sarà
trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata
nel caso in cui sia trattenuto l'originale. La Scuola avrà cura di
verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal
Presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.
Si raccomanda a tutte le Scuole di
dare tempestiva comunicazione all'Aran nel caso in cui le elezioni
non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa
dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i
verbali.
Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati
dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida
nella piena collaborazione.
Il Presidente
(Avv. Guido Fantoni)
Allegato n. 1:
Protocollo del 7 luglio 2003 per la definizione del calendario
delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del
personale del comparto scuola - tempistica delle procedure
elettorali.
Allegato n. 2:
Accordo collettivo nazionale quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle
pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo
regolamento elettorale.
Allegato n. 3:
Verbale
elettorale in formato stampabile:
Verbale RSU (formato pdf 7Kb)
Verbale RSU (formato jpg 259 Kb) |