Oggetto: Comparto scuola - C.C.N.L. 24 luglio 2003
Art. 8, comma 2, art. 17, comma 8, art. 33 e art. 58 -Chiarimenti.
Al fine di assicurare corretta ed uniforme applicazione delle norme contrattuali indicate in oggetto, si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, il testo dei chiarimenti forniti dall'A.R.A.N. con nota prot.n. 1289 del 17 febbraio 2004:
1) La norma di cui all'art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal 1° gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
2) Gli artt.33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente l'integrità e la continuità dell'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
3) Le assemblee di cui all'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e ATA, ove indette separatamente."
La presente viene diramata tramite la rete Intranet di questo Ministero al fine di darne la massima diffusione.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
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Roma, 17 febbraio 2004
Risposta a nota n.302 dell’11.2.04
Al Direttore Generale per il Personale
della scuola presso il MIUR
viale Trastevere 76/A
00153 ROMA
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03
In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
La norma di cui all' art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal lo gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente 1 'integrità e la continuità dell 'anno scolastico sotto il profilo didattico e amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
Le assemblee di cui all 'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A T A, ove indette separatamente.
Il Presidente
Guido Fantoni