Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento

Ufficio 2

 

CIRCOLARE n. 37                                                                                      Roma, 24 marzo 2004

Prot. N. 613/DIP/U02

 

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2004/2005. Trasmissione schema di Decreto interministeriale.

 

Allo scopo di garantire il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni finalizzate al regolare inizio dell’anno scolastico 2004/2005, è necessario che codesti Uffici e i dipendenti CSA provvedano, con la massima sollecitudine, alla definizione e all’assegnazione delle dotazioni organiche del personale docente relativo al citato anno scolastico. Ciò in coerenza con le innovazioni introdotte dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, nonché con quanto previsto dalla legge n. 448/2001 (finanziaria 2002) e dalla legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). Le suddette operazioni, come è noto, costituiscono adempimento preliminare rispetto alla gestione delle fasi e allo svolgimento delle procedure relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico.

Nell’ottica suindicata si trasmette, con la presente, la bozza del Decreto interministeriale da assumere di concerto col Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari. È appena il caso di far presente che sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di interventi modificativi da parte dei citati organi.

Per completezza di quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente ad oggetto "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59. indicazioni e istruzioni".

In conformità di quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL. procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di rispettiva competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole e degli attuali assetti, della consistenza delle platee scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti, come richiamate nella suddetta bozza di Decreto interministeriale.

Come fatto presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in casi di necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi ambiti di scolarità.

Le consistenze delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle allegate al testo della richiamata bozza di Decreto e facenti parte integrante dello stesso. Tali consistenze sono state rideterminate rispetto a quelle relative agli organici di diritto dell’anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall’organico di fatto, dell'entità previsionale della popolazione scolastica riferita all’anno 2004/05, dall’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art.1, comma 1, della suddetta bozza di decreto.

Con specifico riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato l’incidenza del decremento delle platee scolastiche.

In funzione del ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati applicati i seguenti criteri:

  • per la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle province che presentavano quote più consistenti di detto organico;

  • per l’istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 35, comma 1, della citata legge n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento inferiore; ulteriori precisazioni e indicazioni in merito sono fornite nel paragrafo relativo all’istruzione secondaria di I e II grado;

  • per il sostegno: l’organico di diritto rimane confermato nei limiti della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla base del rapporto 1/138 (come previsto dalla legge n. 449/1997) con opportuni temperamenti.

La bozza del citato Decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella B1, contenente il numero dei posti assegnati a ciascuna regione per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate alla prima classe della scuola primaria e all’introduzione in forma generalizzata dell’insegnamento della lingua inglese.

L’assegnazione dei posti è stata effettuata tenendo a riferimento i dati comunicati dalle SS.LL., sulla cui base è stato possibile prevedere l’aumento del numero delle classi.

 

Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici

Le SS.LL. cureranno direttamente e con la collaborazione dei responsabili dei CSA territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla definizione degli organici, assicurando che, in relazione all’importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze tecniche e della necessaria esperienza.

Premesso che le citate istituzioni scolastiche hanno già provveduto a trasmettere al Sistema informativo i dati propedeutici alla determinazione degli organici in termini di alunni e classi, si rappresenta l’esigenza che tali dati siano opportunamente verificati, esaminati e validati dalle SS.LL.

Le SS.LL. medesime, pertanto, una volta effettuati i necessari controlli, anche con la collaborazione dei dirigenti scolastici, col riscontro delle serie storiche relative all’andamento della scolarità degli ultimi anni, provvederanno, apportate le eventuali variazioni, a rendere definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

Circa i criteri di definizione degli organici, si richiama quanto stabilito dal Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002, dal Decreto interministeriale concernente le dotazioni organiche dell’anno scolastico 2003/2004, che ha previsto alcune modifiche per dare attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n 289/2002, nonché dalla più volte citata bozza di Decreto interministeriale recante talune modifiche in funzione degli obiettivi di contenimento della spesa fissati dalla legge n. 448/2001.

Come già evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, e come sarà precisato in maniera più puntuale nei paragrafi successivi relativi ai singoli ambiti di scolarità, le articolazioni orarie del nuovo ordinamento introdotte con il Decreto legislativo n. 59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l’anno scolastico 2004/2005, a quelle dell’ordinamento previgente.

Ne consegue, pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla determinazione delle cattedre e dei posti.

 

Scuola dell’infanzia

Nessuna modifica viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai criteri fissati dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici per l’anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente normativa e quelle fissate dal Decreto legislativo n. 59/2004.

Al fine, poi, di corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno scolastico.

Eventuali ulteriori incrementi delle dotazioni organiche derivanti dall’applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge 53/2003 e dal Decreto legislativo n. 59/2004 in materia di anticipi, saranno realizzati in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, a conclusione della fase negoziale attivata in funzione della sperimentazione di nuove professionalità e modalità organizzative. Pertanto, solo dopo l’acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti  da effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per l’istituzione di ulteriori sezioni e posti, in relazione a specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dalle SS.LL.

 

Scuola primaria

Come è noto, il Decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2, prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue, comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore e di quello facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.

Per le ragioni già rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il prossimo anno scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore settimanali, anch’.esse rientranti a pieno titolo nelle complessive consistenze di organico.

Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per l’anno scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15 del citato Decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato numero dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e regionale nell’anno in corso per le attività di tempo pieno; numero che non può subire deroghe e che le SS.LL. provvederanno a ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni scolastiche. Con l’occasione si chiarisce che è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

In dipendenza di quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l’anno scolastico 2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più volte menzionato Decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno 2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola primaria.

Per quel che concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di posti e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più, come è avvenuto nell’anno scolastico 2003/2004, in sede di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Anche per l’insegnamento della lingua straniera, con riguardo all’individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso.

Premesso che in tutte le prime classi dovrà essere impartito l’insegnamento della lingua inglese, nelle classi nelle quali nell’anno scolastico 2003/2004 è stato praticato l’insegnamento di una lingua straniera diversa dall'inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448, l’insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato prioritariamente dall’insegnante di classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine attendono a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell’organico di istituto nel quadro dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. Solo in via residuale possono essere attivati posti da assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di uno ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.

 

Istruzione secondaria di I grado

Il Decreto legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore, al quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10, comma 2).

Agli orari sopraccitati, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti funzionanti nell’anno scolastico in corso, di cui all’articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore settimanali).

Tale previsione si applica, limitatamente all’anno scolastico 2004/2005, alle sole prime classi.

Per l’anno 2004-2005, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del Decreto in questione, restano confermati, anche per le prime classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il numero dei posti istituiti, per l’anno 2003/2004, per le attività di tempo prolungato.

In coerenza con quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e il numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a livello nazionale e regionale, in totale quello attivato nell’anno scolastico 2003/2004. Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria è consentita l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato il contingente di posti assegnato.

Con riferimento poi all’incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più volte citato Decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune discipline, si osserva quanto segue:

 

a)  Lingue comunitarie

È opportuno premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.

Ciò posto, in sede di determinazione dell’organico di diritto, si terrà conto della sola lingua straniera già autorizzata in ciascun corso, nel rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente anno scolastico con riferimento a ciascuna classe. Restano, poi, confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in atto della seconda lingua straniera.

Una volta quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell’altra lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con riferimento sia alle suddette sperimentazioni, sia all’eventuale utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla rilevazione e alla copertura delle residue necessità nell’ambito dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il prossimo anno scolastico.

 

b ) Educazione tecnica

In via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo quanto stabilito dall’art.14, comma 6 del Decreto legislativo n. 59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e tecnologia”.

Per l’eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste per l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e quelle laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute.

Tanto anche in previsione della costituzione di un.area della tecnologia.

Ad ogni buon fine, con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

 

c) Strumento musicale

Tale insegnamento, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto indirizzo di studio.

Analogamente a quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano per lo strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei posti, secondo la normativa previgente.

Si precisa infine che la bozza di Decreto interministeriale, più volte citata, prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per quelle di Lingua straniera, la riconduzione delle relative cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l’utilizzo degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l’estensione anche alle cattedre orario esterne.

 

Istruzione secondaria di II grado

 

Per l’organico delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono confermate le innovazioni introdotte al Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici dell’anno scolastico 2003/2004 con un.unica modifica riferita all’articolazione delle prime classi.

Le conferme pertanto riguardano:

  • La riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento, salvaguardando l'unitarietà dell’insegnamento di ciascuna disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso individuate nell’anno scolastico 2003/2004.

    Si rammenta che la norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003), dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento della titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.

    I posti acquisiti al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.

  • La costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione funzionanti con un solo corso, per la quale si richiede, analogamente a quanto disposto nell'a.s. 2003/04 e in deroga al comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/1998, un numero minimo di 20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.

È consentita, al fine di garantire il pluralismo dell’offerta formativa, la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo di studio, purché le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la .sperimentazione. richiesti.

Le disposizioni in questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e l’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente numero di alunni.

Si ritiene infine di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del numero dei posti complessivamente assegnati.

 

Educazione degli adulti

 

Per quanto concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2003/2004. Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente, l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL., volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.

 

Adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto

Per quanto riguarda l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l’interpretazione autentica dell’art.3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.

Il citato primo comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto:

  • possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni superiore a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da legittimare gli incrementi stessi;

  • sono tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.

Poiché la corrispondenza tra la previsione dell’organico di diritto e la situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il regolare avvio dell’anno scolastico, si richiama la responsabilità dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che influiscono sulla consistenza delle platee scolastiche.

E. appena il caso di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della legge n.333/2001, non costituisce un.operazione ordinaria ma riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto. Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento motivato da comunicare tempestivamente ai CSA di riferimento e alle SS.LL. medesime per i seguiti di competenza e per l’attivazione dei necessari controlli.

Si ricorda altresì, che l’accorpamento delle classi, allorché il numero degli alunni accertato nelle fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle previsioni, si configura come un. operazione obbligatoria per i dirigenti scolasti e per Uffici competenti.

Si richiama, poi, l’attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un.istituzione scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte il mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate, dall’altra la formazione di un numero di classi superiore a quello previsto nell’organico di diritto.

Sulle situazioni sopraccennate le SS.LL. vorranno esercitare ogni doverosa azione di vigilanza e di controllo nell’ottica del rigoroso rispetto della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle risorse.

Sempre per effetto della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.

La stessa legge finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie autorizzazioni.

 

Verifiche e monitoraggio

Gli Uffici regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici. In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell’anno scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Ai fini di cui sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione dell’apposita struttura costituita nell’anno decorso, avendo cura di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848. e-mail dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del Personale della scuola (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it) il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.

Tanto anche nell’intento di raccordare l'attività della menzionata struttura con quella del servizio istituito e funzionante presso questo Dipartimento.

Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO

F.to Pasquale Capo 

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