Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Uffici di
supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento
Ufficio 2
CIRCOLARE n. 37
Roma, 24 marzo 2004
Prot. N. 613/DIP/U02
OGGETTO:
Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico
2004/2005. Trasmissione schema di Decreto interministeriale.
Allo scopo di
garantire il corretto e puntuale svolgimento delle operazioni
finalizzate al regolare inizio dell’anno scolastico 2004/2005, è
necessario che codesti Uffici e i dipendenti CSA provvedano, con
la massima sollecitudine, alla definizione e all’assegnazione
delle dotazioni organiche del personale docente relativo al citato
anno scolastico. Ciò in coerenza con le innovazioni introdotte
dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 e dal Decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme
generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, nonché con quanto previsto dalla legge n.
448/2001 (finanziaria 2002) e dalla legge n. 289/2002 (finanziaria
2003). Le suddette operazioni, come è noto, costituiscono
adempimento preliminare rispetto alla gestione delle fasi e allo
svolgimento delle procedure relative alla mobilità, alle
utilizzazioni e alle assunzioni del personale scolastico.
Nell’ottica
suindicata si trasmette, con la presente, la bozza del Decreto
interministeriale da assumere di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze e con il parere delle competenti
Commissioni parlamentari. È appena il caso di far presente che
sarà cura di questo Ministero comunicare alle SS.LL. eventuali
variazioni che dovessero rendersi necessarie per effetto di
interventi modificativi da parte dei citati organi.
Per completezza di
quadro espositivo e di riferimenti, si richiama l’attenzione delle
SS.LL. sui contenuti della Circolare n. 29 del 5 marzo 2004 avente
ad oggetto "Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.
indicazioni e istruzioni".
In conformità di
quanto previsto dalla legge n. 448/2001, le dotazioni organiche
sono assegnate a livello regionale. Spetterà, poi, alle SS.LL.
procedere alla ripartizione di tali dotazioni tra le province di
rispettiva competenza, sulla base delle conformazioni delle scuole
e degli attuali assetti, della consistenza delle platee
scolastiche, nonché dei criteri indicati dalle disposizioni
vigenti, come richiamate nella suddetta bozza di Decreto
interministeriale.
Come fatto
presente anche negli anni decorsi, sono ammesse, in casi di
necessità, compensazioni tra i contingenti riferiti ai diversi
ambiti di scolarità.
Le consistenze
delle dotazioni organiche regionali sono riportate nelle tabelle
allegate al testo della richiamata bozza di Decreto e facenti
parte integrante dello stesso. Tali consistenze sono state
rideterminate rispetto a quelle relative agli organici di diritto
dell’anno scolastico 2003/2004, tenendo conto del numero degli
alunni risultanti dall’organico di fatto, dell'entità previsionale
della popolazione scolastica riferita all’anno 2004/05,
dall’andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi
anni, nonché delle situazioni di cui è menzione nell’art.1, comma
1, della suddetta bozza di decreto.
Con specifico
riferimento alla scuola primaria, relativamente a talune realtà
particolarmente esposte a situazioni di disagio, sono stati
applicati indicatori e correttivi che hanno parzialmente temperato
l’incidenza del decremento delle platee scolastiche.
In funzione del
ridimensionamento previsto dalla legge n. 448/2001, sono stati
applicati i seguenti criteri:
-
per
la scuola primaria: sono state apportate contenute e proporzionali
riduzioni della dotazione di organico funzionale in quelle
province che presentavano quote più consistenti di detto organico;
-
per
l’istruzione secondaria: ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni contenute nell'art. 35, comma 1, della citata legge
n. 289/2002, rimane confermata la riconduzione a 18 ore delle
cattedre attualmente costituite con un orario di insegnamento
inferiore; ulteriori precisazioni e indicazioni in merito sono
fornite nel paragrafo relativo all’istruzione secondaria di I e II grado;
-
per
il sostegno: l’organico di diritto rimane confermato nei limiti
della dotazione organica fissata nel decorso anno scolastico; la
quota di organico aggiuntiva è stata invece rideterminata sulla
base del rapporto 1/138 (come previsto dalla legge n. 449/1997)
con opportuni temperamenti.
La bozza del
citato Decreto interministeriale reca in allegato anche la tabella
B1, contenente il numero dei posti assegnati a ciascuna regione
per far fronte alle esigenze derivanti dalle iscrizioni anticipate
alla prima classe della scuola primaria e all’introduzione in
forma generalizzata dell’insegnamento della lingua inglese.
L’assegnazione dei
posti è stata effettuata tenendo a riferimento i dati comunicati
dalle SS.LL., sulla cui base è stato possibile prevedere l’aumento
del numero delle classi.
Procedure e
adempimenti relativi alla definizione degli organici
Le SS.LL.
cureranno direttamente e con la collaborazione dei responsabili
dei CSA territorialmente competenti, l’organizzazione e il buon
funzionamento degli Uffici preposti alle rilevazioni e alla
definizione degli organici, assicurando che, in relazione
all’importanza e alla complessità degli adempimenti, il personale
agli stessi assegnato sia in possesso di adeguate competenze
tecniche e della necessaria esperienza.
Premesso che le
citate istituzioni scolastiche hanno già provveduto a trasmettere
al Sistema informativo i dati propedeutici alla determinazione
degli organici in termini di alunni e classi, si rappresenta
l’esigenza che tali dati siano opportunamente verificati,
esaminati e validati dalle SS.LL.
Le SS.LL.
medesime, pertanto, una volta effettuati i necessari controlli,
anche con la collaborazione dei dirigenti scolastici, col
riscontro delle serie storiche relative all’andamento della
scolarità degli ultimi anni, provvederanno, apportate le eventuali
variazioni, a rendere definitivi i dati, dandone formale
comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al
Sistema informativo.
Circa i criteri di
definizione degli organici, si richiama quanto stabilito dal
Decreto interministeriale n. 131 del 18/12/2002, dal Decreto
interministeriale concernente le dotazioni organiche dell’anno
scolastico 2003/2004, che ha previsto alcune modifiche per dare
attuazione alle prescrizioni dell'art. 35 della legge n 289/2002,
nonché dalla più volte citata bozza di Decreto interministeriale
recante talune modifiche in funzione degli obiettivi di
contenimento della spesa fissati dalla legge n. 448/2001.
Come già
evidenziato con la circolare n. 29 del 5 marzo 2004, e come sarà
precisato in maniera più puntuale nei paragrafi successivi
relativi ai singoli ambiti di scolarità, le articolazioni orarie
del nuovo ordinamento introdotte con il Decreto legislativo n.
59/2004 sono sostanzialmente corrispondenti, per l’anno scolastico
2004/2005, a quelle dell’ordinamento previgente.
Ne consegue,
pertanto, che, per la determinazione degli organici, sono
confermati, per il prossimo anno scolastico, i criteri che
attualmente presiedono alla formazione delle classi ed alla
determinazione delle cattedre e dei posti.
Scuola
dell’infanzia
Nessuna modifica
viene apportata, per la scuola dell'infanzia, ai criteri fissati
dal Decreto interministeriale relativo alla determinazione degli
organici per l’anno scolastico 2003/2004, stante la sostanziale
corrispondenza tra le quantità orarie previste dalla previgente
normativa e quelle fissate dal Decreto legislativo n. 59/2004.
Al fine, poi, di
corrispondere alle avvertite esigenze delle famiglie e di ridurre
gradualmente il fenomeno delle liste di attesa, in vista di una
programmata generalizzazione del servizio, vengono recepiti
nell’organico di diritto di ciascuna regione gli incrementi dei
posti autorizzati in organico di fatto per il corrente anno
scolastico.
Eventuali
ulteriori incrementi delle dotazioni organiche derivanti
dall’applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge 53/2003
e dal Decreto legislativo n. 59/2004 in materia di anticipi,
saranno realizzati in sede di adeguamento dell’organico di diritto
alle situazioni di fatto, a conclusione della fase negoziale
attivata in funzione della sperimentazione di nuove
professionalità e modalità organizzative. Pertanto, solo dopo
l’acquisizione degli esiti della citata fase negoziale, si darà
corso, ove possibile, alla pratica degli anticipi. Sempre in sede
di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto,
si valuterà, anche attraverso confronti e approfondimenti da
effettuare nelle sedi competenti, se ricorrano le condizioni per
l’istituzione di ulteriori sezioni e posti, in relazione a
specifiche, particolari esigenze debitamente motivate dalle SS.LL.
Scuola
primaria
Come è noto, il
Decreto legislativo n. 59/2004, all’articolo 7, commi 1 e 2,
prevede, per la scuola primaria, un tempo scuola di 990 ore annue,
comprensive dell’orario obbligatorio di 891 ore e di quello
facoltativo opzionale di 99 ore. A tale orario va aggiunto il
tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che,
nella sua estensione massima, è di 330 ore annue.
Per le ragioni già
rappresentate con la circolare n. 29/2004, per il prossimo anno
scolastico le consistenze orarie per lo svolgimento delle attività
didattiche rimangono fissate per ciascuna classe in 30 ore
settimanali, comprendenti 27 ore obbligatorie e tre ore
facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per la
scuola. Alle citate 30 ore complessive settimanali per classe va
aggiunto il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo
mensa, che, nella sua espansione massima, è pari a 10 ore
settimanali, anch’.esse rientranti a pieno titolo nelle
complessive consistenze di organico.
Si richiama
l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, per l’anno
scolastico 2004/2005, in base a quanto previsto dall'art. 15 del
citato Decreto legislativo n. 59/2004, rimane confermato numero
dei posti complessivamente funzionanti a livello nazionale e
regionale nell’anno in corso per le attività di tempo pieno;
numero che non può subire deroghe e che le SS.LL. provvederanno a
ripartire in ambito provinciale e tra le singole istituzioni
scolastiche. Con l’occasione si chiarisce che è consentita
l’organizzazione del tempo scuola in tutte le attuali
articolazioni e configurazioni a condizione che non venga superato
il contingente di posti assegnato.
In dipendenza di
quanto sopra, attesa la corrispondenza, per l’anno scolastico
2004/2005, tra gli assetti e le quantità orarie previsti dal più
volte menzionato Decreto legislativo n. 59/2004 e quelli vigenti
nel corrente anno scolastico, rimane applicata, per il citato anno
2004/2005, la normativa che disciplina la determinazione delle
dotazioni organiche e delle relative quantità nella scuola
primaria.
Per quel che
concerne lo studio generalizzato della lingua straniera nelle
prime e nelle seconde classi, si precisa che il fabbisogno di
posti e di ore va quantificato in organico di diritto, e non più,
come è avvenuto nell’anno scolastico 2003/2004, in sede di
adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.
Anche per
l’insegnamento della lingua straniera, con riguardo
all’individuazione delle quantità orarie e alla determinazione del
fabbisogno di ore e di posti, si confermano i criteri adottati per
la definizione degli organici per l’anno scolastico in corso.
Premesso che in
tutte le prime classi dovrà essere impartito l’insegnamento della
lingua inglese, nelle classi nelle quali nell’anno scolastico
2003/2004 è stato praticato l’insegnamento di una lingua straniera
diversa dall'inglese, si proseguirà nello studio di tale lingua.
Si rammenta che ai
sensi dell'art. 22, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.448,
l’insegnamento della lingua straniera deve essere assicurato
prioritariamente dall’insegnante di
classe in possesso dei requisiti richiesti; in subordine attendono
a tale compito gli altri insegnanti facenti parte dell’organico di
istituto nel quadro dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle
risorse. Solo in via residuale possono essere attivati posti da
assegnare a docenti specialisti, in ragione, di regola, di uno
ogni 6 o 7 classi, purché per ciascuno di essi si raggiungano
almeno 18 ore di insegnamento.
Istruzione
secondaria di I grado
Il Decreto
legislativo prevede (articolo 10, comma 1) un orario obbligatorio
annuale di lezioni nella scuola secondaria di I grado di 891 ore,
al quale si aggiunge quello destinato ad insegnamenti ed attività
facoltative opzionali, quantificato in 198 ore annue (articolo 10,
comma 2).
Agli orari
sopraccitati, fermo restando il limite costituito dal numero
complessivo dei posti funzionanti nell’anno scolastico in corso,
di cui all’articolo 15 del Decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente riservato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua
espansione massima, è di 231 ore annue (sino mediamente a 7 ore
settimanali).
Tale previsione si
applica, limitatamente all’anno scolastico 2004/2005, alle sole
prime classi.
Per l’anno
2004-2005, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 14 e 15
del Decreto in questione, restano confermati, anche per le prime
classi, i criteri di costituzione dell’organico fissati dal DPR 14
maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, e il
numero dei posti istituiti, per l’anno 2003/2004, per le attività
di tempo prolungato.
In coerenza con
quanto sopra, gli insegnamenti, le attività facoltative opzionali
e i servizi di assistenza educativa alla mensa dovranno essere
assicurati entro il limite delle risorse di organico assegnate, e
il numero dei posti di tempo prolungato non potrà superare, a
livello nazionale e regionale, in totale quello attivato nell’anno
scolastico 2003/2004. Analogamente a quanto previsto per la scuola
primaria è consentita l’organizzazione
del tempo scuola in tutte le attuali articolazioni e
configurazioni a condizione che non venga superato il contingente
di posti assegnato.
Con riferimento
poi all’incidenza delle Indicazioni nazionali di cui al più volte
citato Decreto legislativo sugli attuali quadri-orario di talune
discipline, si osserva quanto segue:
a) Lingue
comunitarie
È opportuno
premettere che l’insegnamento delle due lingue comunitarie
riguarderà solo le prime classi e non anche le seconde e le terze
alle quali si applicherà l’ordinamento previgente.
Ciò posto, in sede
di determinazione dell’organico di diritto, si terrà conto della
sola lingua straniera già autorizzata in ciascun corso, nel
rispetto delle consistenze orarie determinate nel corrente anno
scolastico con riferimento a ciascuna classe. Restano, poi,
confermate le dotazioni organiche per le ex sperimentazioni in
atto della seconda lingua straniera.
Una volta
quantificato il reale fabbisogno legato allo studio dell’altra
lingua straniera e valutate le soluzioni praticabili con
riferimento sia alle suddette sperimentazioni, sia all’eventuale
utilizzo di docenti aventi titolo, si procederà alla rilevazione e
alla copertura delle residue necessità nell’ambito
dell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto
e nelle operazioni di utilizzazione e di nuove nomine per il
prossimo anno scolastico.
b )
Educazione tecnica
In via transitoria
e in attesa della revisione delle classi di concorso secondo
quanto stabilito dall’art.14, comma 6 del Decreto legislativo n.
59/2004, i docenti di educazione tecnica saranno assegnati
all’insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti
previsti nell’area disciplinare “Matematica, scienze e
tecnologia”.
Per l’eventuale
quota oraria non coperta (rispetto alle attuali tre ore previste
per l’insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione
verranno impiegati negli insegnamenti e nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle relative all’informatica e quelle
laboratoriali) secondo le competenze professionali possedute.
Tanto anche in
previsione della costituzione di un.area della tecnologia.
Ad ogni buon fine,
con riferimento ai predetti docenti, si fa riserva di ulteriori
indicazioni a seguito di valutazioni ed approfondimenti da
effettuare nelle sedi competenti.
c) Strumento
musicale
Tale insegnamento,
entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla
base delle scelte formulate dalle famiglie, si colloca, in
coerenza con il nuovo quadro ordinamentale disegnato dalla riforma
e con il piano dell’offerta formativa, nell’ambito delle
consistenze dell’organico di diritto e del monte ore riservato
agli insegnamenti e alle attività facoltative opzionali. In tale
logica sono stati già forniti chiarimenti alle scuole e sono state
definite le procedure selettive degli alunni aspiranti a detto
indirizzo di studio.
Analogamente a
quanto stabilito per gli altri insegnamenti, si confermano per lo
strumento musicale i criteri di costituzione delle cattedre e dei
posti, secondo la normativa previgente.
Si precisa infine
che la bozza di Decreto interministeriale, più volte citata,
prevede che per le classi di concorso A028, A030, A032 e per
quelle di Lingua straniera, la riconduzione delle relative
cattedre a 18 ore di insegnamento avvenga dopo la formazione delle
cattedre e dei posti interni ed esterni secondo la normale
procedura. La riconduzione a 18 ore avverrà attraverso l’utilizzo
degli spezzoni residui, presenti nella scuola complessivamente
intesa (sia sede centrale che sezioni staccate) e con l’estensione
anche alle cattedre orario esterne.
Istruzione
secondaria di II grado
Per l’organico
delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado vengono
confermate le innovazioni introdotte al Decreto interministeriale
relativo alla determinazione degli organici dell’anno scolastico
2003/2004 con un.unica modifica riferita all’articolazione delle
prime classi.
Le conferme
pertanto riguardano:
-
La
riconduzione a 18 ore settimanali delle cattedre costituite con
orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento,
salvaguardando l'unitarietà dell’insegnamento di ciascuna
disciplina; riconduzione limitata alle sole classi di concorso
individuate nell’anno scolastico 2003/2004.
Si rammenta che la
norma di cui all'art. 35 della legge 289/2002 (finanziaria 2003),
dovrà trovare applicazione solo qualora non si determinino
situazioni di soprannumerarietà. Nel caso di titolarità su
cattedre costituite tra più scuole, la possibilità di mantenimento
della titolarità rimane subordinata all’avvenuto completamento
sino a 18 ore dell’orario delle cattedre interne.
I posti acquisiti
al Sistema informativo, al solo fine di salvaguardare le
titolarità, non sono disponibili per le operazioni di mobilità.
-
La
costituzione della prima classe di sezione staccata, scuola
coordinata, sezione di diverso indirizzo e specializzazione
funzionanti con un solo corso, per la quale si richiede,
analogamente a quanto disposto nell'a.s. 2003/04 e in deroga al
comma 4 dell'art. 18 del citato D.M. 331/1998, un numero minimo di
20 alunni. Come precisato con nota n. 41 dell’11 aprile 2003, per
gli istituti di istruzione artistica e per quelli situati in zone
geograficamente disagiate possono essere consentiti, nell’ambito
del contingente dei posti assegnato alle SS.LL., limitati
scostamenti rispetto al citato numero di 20 alunni, qualora
ricorrano motivate ed eccezionali esigenze.
È consentita, al
fine di garantire il pluralismo dell’offerta formativa, la
costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso
indirizzo di studio, purché le classi siano formate da un numero
di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di
studio di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni.
Nel caso in cui il
numero delle domande di iscrizione non sia sufficiente per la
costituzione di una prima classe, il competente Consiglio di
istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra
i diversi corsi di studio della stessa scuola, ferma restando la
possibilità per gli stessi alunni di chiedere l’iscrizione ad
altri istituti in cui funzionino la sezione, l’indirizzo o la
.sperimentazione. richiesti.
Le disposizioni in
questione hanno lo scopo di evitare dispersione di risorse e
l’attivazione di indirizzi di studio che non garantiscano, per gli
anni successivi, il funzionamento di classi con un sufficiente
numero di alunni.
Si ritiene infine
di dover evidenziare che l’eventuale istituzione di nuovi
indirizzi di studio, non potrà comunque comportare incremento del
numero dei posti complessivamente assegnati.
Educazione
degli adulti
Per quanto
concerne i Centri Territoriali Permanenti, le relative consistenze
di organico non possono superare, in ciascuna realtà regionale, le
dotazioni dell’organico di diritto dell’anno scolastico 2003/2004.
Ciò anche in previsione di una complessiva revisione e di una
disciplina aggiornata della materia. Rimane ferma, ovviamente,
l’esigenza di puntuali e attente verifiche da parte delle SS.LL.,
volte a stabilire se le consistenze stesse, in relazione
all’andamento delle effettive frequenze, debbano subire riduzioni.
Adeguamento
dell’organico di diritto alle situazioni di fatto
Per quanto
riguarda l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di
fatto, la legge 22/11/2002, n. 268 ha fornito l’interpretazione
autentica dell’art.3, I° comma, della legge 20/8/2001 n. 333.
Il citato primo
comma va pertanto applicato nel senso che i dirigenti scolastici,
nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni
di fatto:
-
possono disporre incrementi del numero delle classi assolutamente
indispensabili nel caso in cui si registri un numero di alunni
superiore a quello previsto nell’organico di diritto, e tale da
legittimare gli incrementi stessi;
-
sono
tenuti ad operare i necessari accorpamenti di classi qualora il
numero degli alunni iscritti risulti inferiore alle previsioni e
non più rispondente ai parametri fissati dal D.M. n. 331/1998.
Poiché la
corrispondenza tra la previsione dell’organico di diritto e la
situazione di fatto costituisce il presupposto essenziale per la
corretta e razionale gestione delle risorse, nonché per il
regolare avvio dell’anno scolastico, si richiama la responsabilità
dei dirigenti scolastici, cui sono affidate le proposte per la
formazione delle classi e la definizione degli organici, affinché
le previsioni siano improntate alla massima oculatezza, avendo
cura di tenere in debito conto la serie storica dei flussi di
scolarità, delle ripetenze e dei tassi di passaggio, nonché di
valutare i contesti e le aree di riferimento e le variabili che
influiscono sulla consistenza delle platee scolastiche.
E. appena il caso
di far presente che la possibilità da parte dei dirigenti
scolastici di attivare nuove classi ai sensi dell'art. 3 della
legge n.333/2001, non costituisce un.operazione ordinaria ma
riveste carattere eccezionale e deve rivelarsi assolutamente
indispensabile per far fronte ad eventuali incrementi di alunni
non previsti in sede di determinazione dell’organico di diritto.
Tale adempimento deve essere formalizzato con provvedimento
motivato da comunicare tempestivamente ai CSA di riferimento e
alle SS.LL. medesime per i seguiti di competenza e per
l’attivazione dei necessari controlli.
Si ricorda
altresì, che l’accorpamento delle classi, allorché il numero degli
alunni accertato nelle fase di adeguamento dell’organico di
diritto alle situazioni di fatto risulti inferiore alle
previsioni, si configura come un. operazione obbligatoria per i
dirigenti scolasti e per Uffici competenti.
Si richiama, poi,
l’attenzione sulla necessità di una attenta gestione del fenomeno
delle richieste di nulla-osta per il passaggio da un.istituzione
scolastica all'altra, che spesso determina, da una parte il
mantenimento di classi ingiustificatamente sottodimensionate,
dall’altra la formazione di un numero di classi superiore a quello
previsto nell’organico di diritto.
Sulle situazioni
sopraccennate le SS.LL. vorranno esercitare ogni doverosa azione
di vigilanza e di controllo nell’ottica del rigoroso rispetto
della normativa vigente e di una oculata razionalizzazione delle
risorse.
Sempre per effetto
della citata legge n. 268/2002 è fatto divieto di sdoppiamento e
di istituzione di nuove classi dopo il 1° settembre, anche in
presenza di eventuali incrementi tardivi di alunni.
La stessa legge
finanziaria n. 289/2002 dispone, inoltre, che la necessità di
istituire posti di sostegno in deroga debba essere valutata dal
competente Direttore Regionale che provvede alle necessarie
autorizzazioni.
Verifiche e
monitoraggio
Gli Uffici
regionali, al fine di poter disporre di un quadro sempre chiaro e
aggiornato delle situazioni che consenta di rilevare e valutare il
corretto impiego delle risorse, nel rispetto dei contingenti di
posti assegnati, effettueranno un costante monitoraggio delle
operazioni e delle fasi volte alla determinazione degli organici.
In relazione a tale esigenza i medesimi Uffici cureranno, in
particolare, il monitoraggio delle attività di avvio dell’anno
scolastico, vigilando sul puntuale e tempestivo espletamento delle
stesse e accertando che gli incrementi delle classi e dei posti di
sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.
Ai fini di cui
sopra, le SS.LL. vorranno avvalersi della collaborazione
dell’apposita struttura costituita nell’anno decorso, avendo cura
di segnalare a questo Dipartimento (n. fax 0658492848. e-mail
dpst.staff.uff2@istruzione.it) e alla Direzione Generale del
Personale della scuola (n. fax 0658492997 - e-mail eugenia.volpe@istruzione.it)
il nominativo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta
elettronica del dirigente o del funzionario di riferimento.
Tanto anche
nell’intento di raccordare l'attività della menzionata struttura
con quella del servizio istituito e funzionante presso questo
Dipartimento.
Si ringrazia per
la sperimentata fattiva collaborazione.
IL CAPO
DIPARTIMENTO
F.to Pasquale
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