Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione
Direzione Generale Ordinamenti Scolastici
Circolare
n. 2
Roma, 13 gennaio 2004
Prot. n. 257
Ai Direttori
Generali degli
Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti
delle Regioni
LORO SEDI
Ai Sindaci dei
Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente
Scolastico
per la Provincia
di
T R E N T O
Al Sovrintendente
Scolastico
per la scuola in
lingua italiana
B O L Z A N O
All’Intendente
Scolastico
per la scuola in
lingua tedesca
B O L Z A N O
All’Intendente
Scolastico
per la scuola
delle località ladine
B O L Z A N O
Al Sovrintendente
Scolastico
per la Regione
Valle d’Aosta
A O S T A
OGGETTO: Iscrizioni nelle
scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2004/2005 – Domande di ammissione agli
esami per l’anno scolastico 2003/2004.
Si è avuto più volte modo di
evidenziare che le iscrizioni alle sezioni della scuola
dell’infanzia ed alle classi delle scuole dei diversi ordini e
gradi costituiscono un adempimento di fondamentale importanza sia
sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale, sia e
soprattutto per il diretto coinvolgimento degli alunni e delle
famiglie chiamati ad operare scelte
significative non solo ai fini
dell’accesso ai percorsi formativi e nell’ambito degli stessi, ma
anche in funzione di ulteriori scelte e dell’inserimento nel mondo
del lavoro.
In effetti tale adempimento
assume carattere preliminare rispetto a tutta una serie di
operazioni, di fasi e di procedure finalizzate a definire le
platee scolastiche, a dare assetto e stabilità al sistema
educativo e formativo e a garantire il regolare inizio dell’anno
scolastico.
Né può sfuggire che il ripetuto
adempimento, che impegna in via principale le istituzioni
scolastiche e l’Amministrazione nelle sue espressioni centrali e
locali, chiama in causa, in maniera sempre più ampia e
partecipata, livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario
titolo competenti e interessati. Si pensi agli Enti locali cui
spettano una molteplicità di interventi, quali la messa a
disposizione di locali, dotazioni, strumenti didattici,
l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e
generalizzata fruizione del diritto allo studio, ecc..
A titolo di esempio
valga, poi, il riferimento agli accresciuti compiti dei Comuni,
connessi all’attivazione degli anticipi nelle scuole dell’infanzia
e nelle scuole primarie, ai sensi della legge n. 53 del 28 marzo
2003.
Nel quadro delle iniziative
relative alle iscrizioni e all’accesso a taluni percorsi
formativi, meritano, altresì, menzione le recenti attribuzioni
delle Regioni, individuate e definite con l’Accordo del 19 giugno
2003 e con i Protocolli di intesa aventi ad oggetto ”La
realizzazione dall’anno scolastico 2003/2004 di una offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale”;
attribuzioni sulle quali si tornerà più diffusamente nel paragrafo
dal titolo “Scuola secondaria di secondo grado, Corsi di
formazione professionale”.
Nell’attuale periodo di
transizione del sistema scolastico e formativo, caratterizzato da
scenari in rapida trasformazione, nel quale coesistono assetti e
profili consolidati, con processi di riforma in via di
elaborazione o di definizione, si rende più che mai necessario
svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie,
degli allievi e di quanti, a vario titolo, nell’ambito dei
rispettivi ruoli e responsabilità, sono interessati e concorrono
all’annuale, delicata incombenza delle iscrizioni. Incombenza che,
per l’anno scolastico 2004/2005, con specifico riferimento alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, assume
ulteriori valenze, in relazione alla circostanza che il Decreto
legislativo, concernente la definizione delle norme generali
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione,
sta completando il suo iter presso gli organi competenti e,
prevedibilmente, entrerà in vigore nel primo scorcio dell’anno
2004 e produrrà i suoi effetti a partire dall’anno scolastico
2004/2005.
Stando alle previsioni del citato
decreto legislativo, i nuovi modelli e assetti educativi e
didattici riguarderanno, per l’anno scolastico 2004/2005, la
scuola dell’infanzia, l’intero corso della scuola primaria e la
prima classe della scuola secondaria di I grado.
In ordine agli aspetti innovativi
che potranno scaturire dall’applicazione del decreto suddetto e
delle connesse norme attuative, si fa riserva di fornire
specifiche istruzioni ed indicazioni non appena il quadro
normativo di riferimento avrà trovato completa definizione.
Ferma restando l’esigenza sopra
richiamata di rendere edotte le componenti scolastiche e le
famiglie interessate in tempo utile circa il nuovo assetto
ordinamentale, strutturale e organizzativo riguardante le fasce di
scolarità suddette, si ritiene che esistano, sin da ora, tutte le
condizioni e gli elementi atti ad assicurare che l’adempimento
delle iscrizioni si realizzi in un quadro esaustivo di
consapevolezza e sulla base di criteri certi e trasparenti, sì da
consentire scelte meditate e valide.
Ciò in quanto, come è stato più
volte precisato, per l’anno scolastico 2004/2005 le quantità
orarie proprie degli istituti del tempo pieno e del tempo
prolungato nonché del servizio di mensa rimangono pienamente
confermate e trovano puntuale previsione anche nel nuovo assetto
ordinamentale.
Si richiamano al riguardo, tra
l’altro, le note di commento di questo Ministero al testo
approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri nella seduta
del 12 settembre 2003, nonché gli emendamenti e le integrazioni al
ripetuto testo assunte dalla Conferenza Unificata con il parere
del 10 dicembre 2003.
Premesso quanto sopra e nel
precisare che la scadenza del termine di presentazione delle
domande di iscrizione è fissata in via ordinaria al
31
gennaio 2004,
si impartiscono, per ciascun segmento di istruzione, le
disposizioni e le indicazioni che seguono.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’articolo 2, comma 1, lettera e)
della legge 28 marzo 2003, n.53 ha previsto per le bambine e i
bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento la facoltà di iscriversi al
primo anno della scuola dell’infanzia. Si tratta di una
significativa innovazione rispetto alla previgente normativa che
fissava al 31 dicembre il compimento dell’età di ammissione alla
frequenza.
Peraltro l’esercizio di tale
facoltà da parte dei genitori è stato assoggettato, per gli anni
scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, a criteri di
gradualità e a soluzioni di carattere sperimentale.
L’articolo 7, comma 4, della
legge succitata pone tale gradualità in relazione “alla
disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni
secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità.”
Per l’anno scolastico in corso
non è stato possibile dare concreta attuazione alla citata
disposizione concernente l’iscrizione anticipata, sia per i
limitati margini temporali a disposizione, sia perché non
ricorrevano tutte le condizioni atte a far fronte alle accresciute
esigenze di personale, di strutture, di dotazioni e di servizi.
L’anno scolastico 2004/2005 è
quello intermedio dell’arco temporale di gradualità previsto dalla
legge, sicché, per dare effettiva gradualità all’istituto
dell’anticipo, evitando impatti concentrati al termine della fase
transitoria, si ritiene opportuno, pur all’insegna della doverosa
cautela, consentire, col concorso delle circostanze che di seguito
vengono esplicitate, la presentazione di istanze di ammissione
anticipata alla scuola dell’infanzia.
D’altra parte, l’avvio degli
anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni
logiche e di praticabilità sia nelle esperienze maturate in via
sperimentale nell’anno scolastico 2002/2003, sia nella possibilità
offerta nel corrente anno scolastico alle famiglie di anticipare
l’accesso dei propri figli alla scuola primaria.
Ai fini della concreta
attivazione della frequenza anticipata sono stati previsti e
avviati con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani incontri e
consultazioni (che troveranno prosieguo e implementazione
nell’ambito di stabili sedi di confronto) nell’ottica di una
valutazione approfondita e congiunta di tutti gli aspetti della
specifica materia, ivi compresi quelli relativi all’adozione degli
interventi e delle soluzioni utili già dal prossimo anno
scolastico.
Pertanto, dopo una attenta e
ponderata analisi delle varie e diversificate situazioni esistenti
nei vari contesti territoriali, questo Ministero, d’intesa con l’A.N.C.I.,
è pervenuto alla determinazione di consentire, dopo la data di
scadenza del 31 gennaio 2004 (riferita all’iscrizione delle
bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 31
dicembre 2004) l’iscrizione, fin dal prossimo anno scolastico,
anche a coloro che compiranno i tre anni di età entro il 28
febbraio 2005, subordinatamente all’esistenza delle seguenti
condizioni:
•
esaurimento delle liste di attesa
(siano esse costituite a livello di singola istituzione scolastica
o a livello comunale, secondo l’organizzazione localmente
adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di
accesso previsti dalla previgente normativa;
•
disponibilità dei posti nella
scuola interessata sia sul piano logistico che su quello della
dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che saranno
successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale;
•
assenso del Comune nel quale è
ubicata l’istituzione scolastica interessata ove lo stesso sia
tenuto a fornire, con riguardo all’attuazione degli anticipi,
servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature,
ecc..
I Direttori Regionali, coadiuvati
dai competenti Uffici scolastici provinciali, stabiliranno intese
con le Amministrazioni comunali interessate, attraverso appositi
tavoli di confronto, volte a definire sia l’accoglimento delle
iscrizioni anticipate sia l’accertamento delle suindicate,
tassative condizioni, da effettuare secondo tempi e modalità
legati alle specificità e alle condizioni di fattibilità dei
diversi contesti territoriali.
Nei comuni ove le intese
raggiunte abbiano evidenziato l’esistenza delle condizioni
stabilite, i genitori che intendano avvalersi della facoltà loro
concessa potranno presentare,
entro il
15 febbraio 2004,
istanza relativa alla iscrizione
alla scuola dell’infanzia anche delle bambine e dei bambini che
compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005.
Rimane fermo, comunque, il
termine del 31 gennaio per l’iscrizione delle bambine e dei
bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2004.
La concreta realizzazione delle
aspettative di frequenza è subordinata alla quantità delle risorse
umane disponibili quale risulterà in sede di determinazione degli
organici.
In ogni caso sarà cura dei
Direttori Generali Regionali acquisire tutti i dati inerenti le
richieste eventualmente non soddisfatte che potranno consentire
all’Amministrazione di impostare una consapevole e programmata
azione per i prossimi anni.
Per le bambine e i bambini nei
cui confronti non potrà essere fornito concreto esito all’istanza
di frequenza, saranno compilate le liste di attesa secondo i
criteri fin qui adottati in ciascun contesto locale.
Per quanto concerne gli assetti
organizzativi del servizio si richiama l’attenzione sul fatto che
il decreto legislativo in corso di approvazione prevede carichi
orario annuali compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di
1.700 ore. Tali carichi orario sono pienamente corrispondenti a
quelli vigenti, i quali, come è noto, sono articolati in un arco
temporale compreso tra l’ “orario ridotto” di 875 ore annue e l’
”orario normale” strutturato su 1.400 e 1.750 ore annue. Tenuto
conto della succitata corrispondenza, già all’atto dell’iscrizione
le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per
i citati carichi orario. Di tali opzioni, infatti, bisognerà tener
conto per la quantificazione delle risorse umane occorrenti per la
determinazione delle consistenze di organico dell’anno 2004/2005.
Resta fermo che, in via ordinaria
e prioritaria, saranno iscritti alla scuola dell’infanzia le
bambine e i bambini che compiranno i 3 anni di età entro il 31
dicembre 2004.
SCUOLA PRIMARIA
L’articolo 2 comma 1, lettera f)
della legge 28 marzo 2003, n.53 ha profondamente innovato il
regime delle iscrizioni al primo anno della scuola primaria
stabilendo che, alla stessa debbano iscriversi le bambine e i
bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto di
ciascun anno. Nel contempo è stata riconosciuta alle famiglie la
facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento. Tale anticipazione rimane assoggettata,
fino all’anno scolastico 2005/2006, ad un regime di gradualità.
Infatti, per l’anno scolastico in corso, hanno potuto esercitare
la facoltà di iscrizione anticipata le famiglie delle bambine e
dei bambini che hanno compiuto i sei anni di età entro il 28
febbraio, considerato che la progressiva estensione fino alla data
del 30 aprile, prevista a regime, è modulata in rapporto alla
disponibilità delle risorse finanziarie (articolo 7, comma 5).
Anche per il prossimo anno
scolastico si ritiene di dover confermare la data del 28 febbraio
quale termine ultimo per il compimento dell’età di ammissione
anticipata, in quanto la normativa relativa al primo ciclo, in via
di approvazione, reca con sé tutta una serie di altre innovazioni
che rendono consigliabile, allo stato, il consolidamento della
data succitata.
Pertanto, per l’anno scolastico
2004/2005 dovranno essere iscritti al primo anno della scuola
primaria tutte le bambine e i bambini nati entro il 28 febbraio
1999, le cui famiglie intendano avvalersi della facoltà di
anticiparne la scolarizzazione.
E’ evidente, infatti, che
l’esercizio della cennata facoltà da parte dei genitori produce un
obbligo di accoglimento delle istanze da parte delle autorità
scolastiche.
Si richiama l’attenzione sui
nuovi assetti strutturali previsti dalla riforma, imperniati su
una quota oraria annuale, obbligatoria, delle lezioni di 891 ore e
su ulteriori 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per
gli alunni, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il
profilo educativo, da organizzare nell’ambito dell’offerta
formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle
famiglie. A tale impianto (nella cui quota obbligatoria vanno
collocate le già avviate attività di alfabetizzazione informatica
e di studio della lingua inglese) va aggiunto il tempo
eventualmente riservato alla mensa (nel limite massimo di 330 ore
annue)
costituente a tutti gli effetti
organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata
l’assistenza del personale docente.
Come già precisato con riguardo
alla scuola dell’infanzia, l’opzione delle famiglie, tra orario
obbligatorio e orario comprensivo di quello aggiuntivo di tipo
facoltativo e opzionale nonché del tempo eventualmente dedicato
alla mensa, va formulata all’atto dell’iscrizione, concorrendo la
stessa alla determinazione del fabbisogno di risorse umane
necessarie per la elaborazione delle consistenze di organico. In
effetti la struttura oraria articolata sugli orari aggiuntivi
trova piena corrispondenza con le quantità orarie proprie
all’attuale istituto del tempo pieno ed è, pertanto, compatibile
con i modelli di erogazione del servizio scolastico ormai
consolidati nei vari contesti territoriali in un quadro di
continuità.
Si fa riserva di ulteriori, più
dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili
opzioni entro l’area delle attività e degli insegnamenti
rientranti nella quota delle 99 ore annue non appena risulterà
definito il quadro normativo recante la disciplina della scuola
dell’infanzia e del primo ciclo; ciò fermo restando il
riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il decreto legislativo in corso
di approvazione prevede che dal 1° settembre 2004 la riforma venga
introdotta anche nella prima classe dell’istruzione secondaria di
I grado. L’innovazione si fonda su un impianto obbligatorio
annuale di 891 ore, cui si aggiungono 198 ore di attività
opzionali, facoltative e gratuite, nonché il tempo eventualmente
dedicato alla mensa corrispondente ad un massimo di 231 ore annue.
Le discipline della quota nazionale, che comprendono anche lo
studio obbligatorio di una seconda lingua comunitaria, sono quelle
riportate nelle “Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati nell’istruzione secondaria di I grado”, che,
secondo il citato decreto legislativo, sostituiscono, in via
transitoria, i Regolamenti previsti dall’art. 7 della legge 28
marzo 2003, n.53 e vengono impartite, ciascuna, per il monte ore
annuo flessibile previsto dalle “Indicazioni” stesse.
Ciò lascia prevedere che
l’assetto ordinamentale della scuola secondaria di I grado
attraverserà una fase transitoria nella quale, prima della messa a
regime dell’innovazione per tutti e tre gli anni di corso,
andranno a coesistere, in parallelo, modelli diversi di percorsi
formativi. In tale contesto e al fine di rendere compatibili il
“vecchio” ed il “nuovo” saranno individuate soluzioni transitorie
che consentiranno di gestire il sistema in maniera fisiologica,
senza traumi o mutamenti radicali.
Le famiglie degli alunni delle
prime classi delle scuole secondarie di 1° grado, pertanto,
potranno all’atto dell’iscrizione, esprimere le loro scelte tra
l’orario annuale obbligatorio delle lezioni e l’orario articolato
sul tempo aggiuntivo di ulteriori 198 ore annue, nonché sul tempo
eventualmente dedicato alla mensa.
Si fa riserva di ulteriori, più
dettagliate istruzioni ed indicazioni riferite alle possibili
opzioni entro l’area delle attività e degli insegnamenti
rientranti nella quota delle ulteriori 198 ore annue non appena
risulterà definito il quadro normativo recante la disciplina della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo, fermo restando il
riferimento, in via orientativa, agli assetti
didattico-organizzativi attualmente vigenti.
Specifica menzione merita
l’insegnamento dello strumento musicale non rientrante, secondo la
previsione del più volte richiamato decreto legislativo, tra le
discipline della quota oraria obbligatoria e, pertanto, da
collocare, ove siano presenti richieste delle famiglie in tal
senso, nelle attività opzionali e facoltative.
Trattasi di una situazione che
per un verso presenta il vantaggio di una possibile maggiore
diffusione territoriale della cennata esperienza al di fuori dei
vincoli e delle rigidità che attualmente accompagnano l’esperienza
stessa, per altro verso va gestita con particolare attenzione in
sede di elaborazione dell’organico, specialmente per quanto
concerne la conservazione delle attuali consistenze.
Ciò premesso, si conferma che
nell’ambito degli istituti comprensivi di scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di
iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado da
parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello
stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L’obbligo di presentare formale
domanda di iscrizione sussiste soltanto quando le famiglie
intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo nel quale hanno conseguito la
licenza elementare.
In tutti gli altri casi di
istituti non comprensivi le domande di iscrizione alla prima
classe della scuola secondaria di I grado dovranno essere
indirizzate al dirigente scolastico della scuola prescelta e
presentate per il tramite di quello della scuola primaria di
provenienza che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine del 31 gennaio 2004, alla
istituzione scolastica interessata.
MODULISTICA DA FORNIRE ALLE FAMIGLIE
La modulistica da fornire alle
famiglie per gli adempimenti connessi alle iscrizioni è quella
allegata alla circolare di pari oggetto diramata negli anni
decorsi. Peraltro, tenuto conto della riserva di ulteriori, più
dettagliate istruzioni e indicazioni da impartire non appena
entrerà in vigore il decreto legislativo più volte menzionato, al
momento dell’iscrizione dovrà essere compilata soltanto la parte
di modulistica riferita alle scelte da esprimere con immediatezza.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO, CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE
L’istruzione secondaria di II
grado non è, allo stato, immediatamente interessata da
provvedimenti attuativi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Conseguentemente gli alunni
frequentanti la terza media negli istituti statali, paritari e
legalmente riconosciuti, per la prosecuzione del proprio percorso
di studi nel sistema dell’istruzione, presenteranno le domande di
iscrizione alla prima classe, indirizzate al Dirigente scolastico
dell’istituto secondario di II grado prescelto, al Dirigente
scolastico della scuola secondaria di I grado frequentata, il
quale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 31
gennaio 2004, provvederà a trasmetterle alle scuole di
destinazione. I Dirigenti scolastici di queste ultime scuole
terranno in particolare evidenza le domande di iscrizione, come
sopra pervenute, al fine di verificare il reale assolvimento del
diritto-dovere da parte degli interessati e di attivare tutti gli
interventi di sensibilizzazione che dovessero essere necessari.
Si conferma che la domanda di
iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di
istruzione secondaria superiore, anche via Internet, secondo le
medesime procedure già sperimentate nell’anno decorso.
Premesso e precisato quanto sopra
e per le sue evidenti connessioni con l’adempimento delle
iscrizioni, si reputa necessario richiamare alcuni aspetti e
profili innovativi scaturenti dalla stessa legge n. 53/2003 per
effetto dell’abrogazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9.
Com’è noto tale
abrogazione è stata disposta nell’ottica di un progressivo
ampliamento del diritto–dovere all’istruzione e alla formazione
per almeno dodici anni o sino al conseguimento di una qualifica
professionale; in sostanza l’esercizio di tale diritto-dovere
ridefinisce ed amplia l’obbligo scolastico di cui all’art. 34
della Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto
dall’art. 68 della legge n. 144/99.
In attesa della emanazione del
relativo decreto legislativo e della strutturazione del nuovo
assetto ordinamentale articolato sui due percorsi, quello
dell’istruzione e quello dell’istruzione e formazione
professionale, gli studenti che conseguono la licenza media sono
tenuti comunque a proseguire il proprio percorso formativo in un
quadro di opzioni ampliato ed arricchito rispetto alle previsioni
della citata legge n. 9/99.
Al riguardo si richiama
l’attenzione sul disposto dell’articolo 3, comma 94, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 secondo cui “gli alunni iscritti alla
prima classe delle scuole secondarie superiori statali continuano
ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche “;
disposto che indirettamente conferma le indicazioni sopra
menzionate.
In tale prospettiva in data 19
giugno 2003 è stato stilato un Accordoquadro, tra questo
Ministero, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i
Comuni e le Comunità montane, al quale hanno fatto seguito
specifici Protocolli di intesa stipulati tra gli stessi soggetti
al fine di poter consentire agli alunni di terza media, una volta
conseguito il diploma, oltre la prosecuzione degli studi nella
scuola secondaria superiore anche l’accesso a corsi
dell’istruzione e della formazione professionale. E’ opportuno
ricordare che le intese sottoscritte con le Regioni prevedono
percorsi formativi della durata triennale, differenziati nei
diversi contesti territoriali, sicché le famiglie, per esercitare
consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al
quadro delle offerte emergenti dalle intese sottoscritte a livello
regionale. I titoli e le qualifiche rilasciati dalle Regioni al
termine del triennio saranno utilmente spendibili su tutto il
territorio nazionale in quanto rispondenti agli standard minimi
formativi in corso di definizione.
Si ricorda infine che, per coloro
che abbiano compiuto i quindici anni di età, resta ferma comunque
la possibilità di proseguire i percorsi formativi in apprendistato
sino al compimento del diciottesimo anno di età o almeno fino al
conseguimento di una qualifica professionale.
Il quadro delle opportunità sopra
richiamate evidenzia la necessità di effettuare una attenta
ricognizione delle scelte espresse dagli studenti al termine del
percorso di studi della scuola secondaria di I grado; ricognizione
da porre in essere a cura dei Dirigenti scolastici degli istituti
di istruzione secondaria di I grado dai quali provengono gli
studenti stessi, anche al fine di individuare eventuali defezioni
e di promuovere tutte le iniziative idonee ad assicurare il
prosieguo nell’istruzione o nella formazione professionale, o nel
sistema integrato tra istruzione e formazione professionale, sino
al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una
qualifica professionale.
Pertanto, entro 15 giorni dal
termine fissato per le iscrizioni, le istituzioni scolastiche di
istruzione secondaria di I grado rileveranno le scelte effettuate
da tutti gli studenti per il successivo anno scolastico, nonché i
nominativi di coloro che non avranno effettuato alcuna scelta.
Tale incombenza dovrà
essere assolta anche da coloro che hanno presentato o
presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in
qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età
previsti per l’esercizio del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione.
La rilevazione sarà effettuata
mediante procedure automatizzate con l’uso di specifica
modulistica e con le soluzioni applicative messe a disposizione
dalla Direzione Generale per i Sistemi Informatici del M.I.U.R.,
secondo le procedure e le modalità già adottate negli ultimi due
anni. Al riguardo saranno impartite specifiche istruzioni.
Gli Uffici Scolastici regionali
prenderanno opportuni accordi con le Regioni per procedere
all’implementazione e all’adeguamento delle anagrafi dei giovani
destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo
anno di età o fino al conseguimento di una qualifica
professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e
la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i
Direttori Generali regionali ed i Dirigenti scolastici coinvolti
seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si
effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un’accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei
confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario
titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
ISTRUZIONE PATERNA
I genitori o gli esercenti la
patria potestà che intendano provvedere privatamente o
direttamente all’istruzione dell’obbligato, secondo quanto
previsto dall’articolo 111 del decreto legislativo n. 297/94,
debbono rilasciare al Dirigente scolastico della scuola
interessata apposita dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Tale dichiarazione si intende riferita anche al caso di iscrizione
alle scuole pareggiate, legalmente riconosciute e paritarie.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l’effettuazione
delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione
culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti
(150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione
secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto
l’attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire
il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31
maggio 2004.
Tale termine non è
ovviamente applicabile ai fini dell’ammissione ai corsi a
carattere modulare rientranti nell’offerta formativa libera e non
curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato
termine ordinario mira a consentire l’ordinato svolgimento, nei
termini previsti, delle attività propedeutiche all’inizio
dell’anno scolastico. Tuttavia in relazione a specifiche,
eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati è
possibile, attraverso l’adozione di formale provvedimento,
accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2004 e,
comunque, non oltre quella del 31 agosto 2004.
In ogni caso le
iscrizioni tardive non potranno comportare incrementi delle
dotazioni organiche.
I Direttori Generali degli Uffici
Scolastici regionali sono invitati ad adottare ogni utile
iniziativa al fine di fornire la massima pubblicità ai termini
come sopra indicati.
ISCRIZIONE AGLI ESAMI PER IL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 2003-2004
Per i candidati esterni agli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di II grado, con Circolare ministeriale n. 80 del 29
ottobre 2003, è già stato fissato il termine per la presentazione
della relativa domanda, che è scaduto il 30 novembre 2003;
termine che, coincidendo con un giorno festivo, è stato, di
diritto, prorogato al giorno seguente.
In relazione a quanto previsto
dal Regolamento di attuazione della legge n. 425 del 10 dicembre
1997, approvato con D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998, i candidati
esterni, dopo la presentazione della domanda di ammissione agli
esami, sono assegnati a una delle classi terminali, davanti al cui
Consiglio di classe sosterranno, nei casi previsti, gli esami
preliminari. Ciò richiede che i candidati siano messi subito in
grado di acquisire le informazioni necessarie per conoscere il
lavoro didattico della classe alla quale sono stati assegnati.
Eventuali domande tardive sono
prese in considerazione dai Direttori degli Uffici Scolastici
regionali, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi,
sempre che pervengano entro il 31 gennaio 2004; limitatamente a
coloro che cessano la frequenza dell’ultimo anno di corso dopo il
31 gennaio e prima del 15 marzo, il predetto termine è differito
al 20 marzo.
Gli alunni interni dell’ultima
classe, che non cessano la frequenza prima del 15 marzo, non
devono presentare la domanda per sostenere l’esame conclusivo,
fermo restando l’obbligo del pagamento della tassa d’esame da
soddisfare prima del termine delle lezioni.
Devono, invece, produrre domanda
di partecipazione agli esami:
-
entro il 31 gennaio2004,
gli alunni delle penultime classi che intendano sostenere l’esame
di Stato con abbreviazione del corso di studi per merito o
obblighi di leva;
-
entro il 26 gennaio 2004,
i candidati esterni agli esami di qualsiasi tipo, esclusi quelli
di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di II
grado;
-
entro il 20 marzo 2004,
gli alunni interni che, cessando la frequenza delle lezioni prima
del 15 marzo, intendano sostenere esami in qualità di candidati
esterni.
Le scuole e gli istituti di
istruzione secondaria di II grado statali, paritari, pareggiati e
legalmente riconosciuti sono autorizzati ad accettare
anticipatamente le domande, per sostenere esami di idoneità
all’ultimo e penultimo anno, da parte dei candidati soggetti agli
obblighi di leva frequentanti corsi di istruzione secondaria di II
grado, che si svolgono in istituti privati con presa d’atto.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo |