Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Circolare n. 29
Prot. n. 464
Roma,
5 marzo 2004
Oggetto: Decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni.
Come è
noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione
delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo
ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28
marzo 2003, n. 53".
Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare
attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e
paritarie, nella scuola dell'infanzia, in tutte le classi della
scuola primaria e nella prima classe della scuola secondaria di
primo grado.
In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare,
in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in
essere nei due decorsi anni scolastici, una serie di azioni e di
misure di supporto, di indirizzo e di chiarimento, intese a
sostenere, nella maniera più idonea e collaborativa, l'impegno
degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e
delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli
enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti
in questa prima delicata fase di avvio della riforma.
Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente
circolare, con la quale:
-
si
richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
-
si
impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla
scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di
alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali
incertezze interpretative e di creare le condizioni per una
uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;
-
si
pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni
orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento
previgente, al fine di individuare ed evidenziare le
corrispondenze e le compatibilità;
-
si
pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche
autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei
piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi
specifici di apprendimento di cui alle Indicazioni Nazionali
per i Piani di studio personalizzati, d'ora in poi
denominati Indicazioni Nazionali (allegati A, B e C al
decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in
poi denominato Profilo (allegato D al decreto).
Con
specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il
nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa,
nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico
nazionale, un riconoscimento di rango primario.
La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo
decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a
tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al
centro del sistema educativo di istruzione e formazione,
rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il
raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e
degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la
personalizzazione dei piani di studio.
Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla
consapevole e partecipata adozione delle Indicazioni nazionali,
i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla
configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai
docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo
professionale.
Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di
dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme
generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e
criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999
sull'autonomia didattica e organizzativa. Ciò, ovviamente,
garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e
assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di
prestazione e degli obiettivi generali e specifici di
apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.
Aspetti significativi del provvedimento legislativo
-
Il
motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con
le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita
ad una scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri
europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli
alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle
famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali
dei docenti.
-
Il
sistema educativo di istruzione e formazione, così come
prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto
legislativo, attraverso il Profilo, le Indicazioni
nazionali, il Piano dell'offerta formativa, i
Piani di studio personalizzati (d'ora in poi denominati
Piani di studio) e la risposta alle prevalenti richieste
delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e
capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e
le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali
le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
-
Un
ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale,
i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione
degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
-
L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione
comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo
opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per
l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità
esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario
riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
-
I tre
segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione
del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati
separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario
del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta
formativa.
-
Le
opzioni delle famiglie, riferite al tempo scuola facoltativo,
vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con
il Profilo, nonché con le soluzioni organizzative e
didattiche delle scuole, da ricomprendere, tra l'altro,
nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
-
Le
istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente
incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario
di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico,
attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta
formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e
disuguaglianze culturali.
-
Gli
assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle
Indicazioni Nazionali relative alla scuola dell'infanzia,
alla scuola primaria ed alla scuola secondaria di primo grado
sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via
transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi
previsti dal decreto stesso.
-
Il
primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima
fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla
formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità
dei due segmenti relativi rispettivamente alla scuola primaria e
alla scuola secondaria di primo grado.
-
Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in
periodi didattici. Più esattamente la scuola primaria si
articola in un primo anno di collegamento con la scuola
dell'infanzia e in due successivi periodi biennali; la scuola
secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno
conclusivo e di orientamento.
-
La
valutazione degli alunni:
-
viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e
annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico
successivo;
-
è
unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti
dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle
opzionali;
-
riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
-
Il
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo
grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al
termine del secondo periodo didattico biennale.
-
Il
primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo,
si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello
dell'istruzione e della formazione professionale.
-
L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia
didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed
articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un
quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare,
viene assunta quale modalità operativa necessaria per la
realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di
livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione
degli apprendimenti.
-
Il
processo di personalizzazione degli interventi formativi,
previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno,
trova la sua concreta espressione nell'impiego del Portfolio
delle competenze (d'ora in poi denominato Portfolio),
costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle
esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle
azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il
Portfolio, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei
docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto
delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione
tutoriale.
-
Le
scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere
aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti
comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'infanzia
esistenti nello stesso territorio.
Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione
1.
Scuola dell'infanzia (articoli
1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)
Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal
decreto legislativo sono quelli relativi a:
-
anticipi delle iscrizioni;
-
nuove
professionalità e modalità organizzative;
-
orari
di funzionamento;
-
Indicazioni nazionali per i piani
personalizzati delle attività educative.
1.1
- Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)
Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo
prevede, in via generale, che alla scuola dell'infanzia possono
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di
età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.
Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del
13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto,
ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003,
l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i
tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente
all'esistenza delle seguenti condizioni:
-
esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a
livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale,
secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e
dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla
previgente normativa;
-
disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con
riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della
dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico
provvedimento annuale in materia di organici;
-
assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da
parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica
interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli
anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense,
attrezzature, ecc.
1.2
- Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)
Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per
l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle
richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va
realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto
legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione,
prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative.
Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli
anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.
Nella considerazione che le citate professionalità e modalità
possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili
professionali del personale scolastico e che, comunque, sono
destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già
previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro,
si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi
dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto
scuola.
Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in
maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.
Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati
relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione
anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno
e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da
impiegare.
Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando,
tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede
di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto,
sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento
stesso.
Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima
richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del
personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di
realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione
dei modelli e delle esperienze più significative.
1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)
L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di
funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700
ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei
progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri
compatibili con le risorse di organico assegnate e con le
prevalenti richieste delle famiglie.
Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola
nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel
paragrafo Aspetti significativi del provvedimento legislativo,
al quale pertanto si rinvia.
All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella
scansione settimanale si può considerare compresa tra un minimo di
25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono
essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con
quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad
un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25
ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di
48-49 ore.
A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a
confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con
quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme
previgenti.
In base alle citate norme previgenti:
-
l'orario normale di funzionamento era definito su base
giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con
la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35
settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
-
poco
diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano
le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti
a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
-
ancor
meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni
funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali,
corrispondenti a 1750 ore annue.
Situazioni orarie a confronto
|
Orario
normale - medio |
Orario
minimo |
Orario
massimo |
Ordinamenti |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Annuo |
Settimanale |
Riforma |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.700 |
48/49 |
Norme
previgenti |
1.400 |
40 |
875 |
25 |
1.750 |
50 |
1.4
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle
attività educative (articolo 12 e Allegato A)
L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto
legislativo, si adottano in via transitoria le Indicazioni
nazionali per i Piani personalizzati, allegate al
medesimo provvedimento.
Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del
predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti
significativi dello stesso.
Le Indicazioni recano un'articolata rassegna delle
prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per
garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per
consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini
adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro
personalità. L'elencazione degli obiettivi specifici di
apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo,
movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi",
"esplorare, conoscere e progettare" non ha valore
prescrittivo.
Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente,
attraverso la valorizzazione della propria autonomia
professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed
educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di
autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con
la personalizzazione del processo formativo.
Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di
apprendimento, anche se presentati nelle Indicazioni in
maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in
quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento
educativo.
Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare
l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in
collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed
anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di
istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di
autonomia dei singoli bambini, in relazione al Profilo
educativo a conclusione della scuola dell'infanzia (documento
in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali
aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle
Indicazioni nazionali nello specifico paragrafo "Il
Portfolio delle competenze individuali".
Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di
realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo
delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le
risorse di organico loro assegnate.
2. Scuola primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del
decreto legislativo)
Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più
significativi, disciplinati dal decreto legislativo:
-
anticipi delle iscrizioni;
-
orari
di funzionamento;
-
consistenze di organico;
-
funzione tutoriale;
-
valutazione degli alunni;
-
piani
di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
2.1
- Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)
Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo
ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n.
53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il
diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31
agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.
Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti
incertezze interpretative, legate alla generica formulazione
dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola
dell'obbligo.
Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione
dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei
bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto).
È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene
all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico
2003/2004 l'anticipo ha riguardato, invece, le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli
anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede,
all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al
limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".
Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso
noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella
stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio,
analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.
La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento
degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di
nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli
anticipi.
2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)
Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7,
comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella
scuola primaria è di 891 ore che, distribuite su 33 settimane
convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio
settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla
quinta.
Come per la scuola dell'infanzia, il monte ore di lezione è
determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia
organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione
dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste
delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano
dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il Profilo
e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio,
insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (articolo 7,
comma 2), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la
cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e
la cui frequenza è gratuita.
Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto
delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere
nell'orario facoltativo opzionale.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n.
2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte
delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere
all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico
a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo
orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo
opzionale.
Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo
orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si
faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e
indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale
e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e
alle Indicazioni ad esso allegate.
Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle
suddette Indicazioni nazionali, è ora possibile sciogliere
la riserva sopra richiamata.
Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche,
nella propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico
loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti,
valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a
modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e
attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo
7, comma 2 del decreto).
In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le
iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile
rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla
programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di
quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato
richiesta di orario aggiuntivo.
Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni
articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari
comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola
facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola
facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo
classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.
Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti
organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al Profilo
e alle Indicazioni nazionali, potranno disporre per
ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario
settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di
27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali,
facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le
scuole.
La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di
regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore
mediamente per settimana), in considerazione della circostanza
che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche
suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote
orarie ridotte.
2.3 - Consistenze di organico (articolo 15)
Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e
2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore
annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello
facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua
estensione massima è di 330 ore annue.
Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni
scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta
formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la
ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione
dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si
esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale
ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui
base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.
Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno
scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore
settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore
facoltative opzionali per ciascuna classe.
Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una
efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla
funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi
modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del
modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo
opzionale.
Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in
via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno
scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente
attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le
attività di tempo pieno.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite
costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato
articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua
espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali,
anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive
consistenze di organico.
I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle
attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2
dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato,
vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale
docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo
mensa".
Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a
confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente
adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali
differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi
scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle
corrispondenti all'ordinamento pregresso.
Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era
fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del
Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte,
fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera
(comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario
di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per
effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera
generalizzata lo studio della lingua straniera.
Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale
orario corrispondeva a 990 ore.
Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi
1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di
37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa,
poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2),
molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo
mensa.
Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a
1.320 ore.
Situazioni orarie a confronto
|
Tempo scuola |
|
Annuo |
Settimanale |
Ordinamenti |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Obbligatorio |
Facoltativo |
Totale |
Riforma
* |
891 |
99 |
990 |
27 |
3 |
30 |
Testo unico
(tempo normale) * |
(990) |
- |
(990) |
30 |
- |
30 |
*
Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di
tempo-mensa di durata varia
|
Offerte di
Tempo lungo |
|
Settimanale |
Annuo |
Ordinamenti |
Attività
didattica |
Mensa e dopo
mensa |
Totale |
Attività
didattica |
Mensa e dopo
mensa |
Totale |
Riforma |
30 |
10 |
40 |
990 |
330 |
1.320 |
Testo unico |
Non
quantificato |
Non
quantificato |
40 |
Non
quantificato |
Non
quantificato |
(1.320) |
2.4
- Funzione tutoriale (articolo 7)
Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede
che, al perseguimento delle finalità proprie della scuola
primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di
studio, concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità
didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il
territorio, svolge funzioni di:
-
assistenza tutoriale a ciascun alunno;
-
rapporto con le famiglie;
-
orientamento per le scelte delle attività opzionali;
-
coordinamento delle attività didattiche ed educative;
-
cura
della documentazione del percorso formativo.
Il
docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi
tre anni della scuola primaria, "un'attività di insegnamento agli
alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7,
comma 6).
Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di
svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione
tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività
tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura
professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante
nel profilo professionale del docente.
Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo
7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di
tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente
incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione
sugli altri docenti.
Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno
oggetto di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi
competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori
indicazioni e precisazioni.
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta
definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale
e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le
singole scuole, nell'ambito delle propria autonomia, provvederanno
al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri
di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare
il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente
scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle
classi.
Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo
svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla
valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà
dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della
affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo
classe.
2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)
L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione
periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli
alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi
acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività
educative e didattiche previste dai Piani di studio
personalizzati.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli
connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari
facoltativi opzionali scelti dagli alunni.
Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti
procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini
del passaggio al periodo successivo. Gli stessi, con decisione
assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla
classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione".
Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede,
nella scuola primaria, un primo anno di raccordo con la scuola
dell'infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla
scuola primaria alla scuola secondaria di I grado avviene a
seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo
periodo didattico biennale.
L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno
scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si
fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto
legislativo.
2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici
di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)
L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via
transitoria, le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.
Le Indicazioni nazionali evidenziano come la scuola
primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia
della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle
opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una
lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la
coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa
dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie
modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria,
scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate
storico-geografiche, organizzative della vita umana.
È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di
apprendimento per progettare Unità di apprendimento
caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i
singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte
a garantire la trasformazione delle capacità di ciascuno in reali
e documentate competenze coerenti con il Profilo.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per
attività educative e disciplinari e articolati per periodi
didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e
abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in
competenze personali di ciascun alunno.
Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento
costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione,
l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione
tecnologica e informatica.
Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di
una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti
insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso
scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento
dell'inglese fin dalla prima classe.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che non costituisce una disciplina a se
stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e
didattiche unitarie a cui concorrono i docenti contitolari del
gruppo classe.
3. Scuola secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11,
14, 15 e 16 del decreto legislativo)
Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più
rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento
alla scuola secondaria di I grado:
-
orari
di funzionamento;
-
dotazioni organiche;
-
assetti delle discipline di insegnamento;
-
funzione tutoriale;
-
valutazione degli alunni;
-
piani
di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
In
conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui
all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della scuola
secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità,
dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005
troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di
studi.
3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)
Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che
l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella scuola
secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33
settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un
orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla
prima alla terza.
Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è
riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze
classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui
all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.
Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è
determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia
delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno
scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.
Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste
delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di
studio, in coerenza con il Profilo, organizzano
insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo
10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.
Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui
frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le
sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà
quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio
delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali
assetti orari.
All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e
2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero
complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo,
va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al
dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue
(sino a 7 ore settimanali).
I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo
svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati
con l'assistenza educativa del personale docente.
Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla
definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto
delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche
attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività
educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.
Come già chiarito nel paragrafo Aspetti significativi del
provvedimento legislativo, le scelte delle famiglie, durante
la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico
2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità
che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle
dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di
cui dispongono.
In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale
collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base
poter contemperare le richieste e le attese delle prime con
l'effettiva capacità di risposta delle seconde.
In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base
delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle
indicazioni complessive ricavate dal Portfolio, saranno in
condizione di predisporre un repertorio di offerte formative
organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e
valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto
dell'iscrizione.
Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n.
2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte
delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la
precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del
solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota
oraria facoltativa opzionale.
Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo
orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti,
facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta
entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti
dei Piani di studio di cui al decreto legislativo e alle
Indicazioni nazionali allo stesso allegate.
Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le
procedure e le modalità di seguito indicate.
Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria
autonomia, provvederanno ad articolare l'orario facoltativo
opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano
dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto),
tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate,
avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le
prevalenti richieste delle famiglie.
Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie,
le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto
all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle
relative attività, un repertorio di offerte formative e
attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più
agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente
riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento
destinate ad alunni in particolari condizioni.
Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli
articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione
che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle
prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del
pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare
accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito
delle istituzioni scolastiche.
3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)
Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli
14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto
organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri
fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e
integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente
a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.
Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia
di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia,
adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani
di studio.
In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà
all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le
modalità previgenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro
autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario
di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e
facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria
dovesse comportare una contrazione di orario, ai sensi
dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che
concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia
al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.
Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il
prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i
servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati
entro il limite delle risorse di organico determinate a livello
nazionale.
3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo
14 e Allegato C)
L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via
transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si
adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle
Indicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati
per la scuola secondaria di I grado (Allegato C del decreto),
facendo riferimento al Profilo individuato nell'Allegato D.
Le Indicazioni nazionali contengono, tra l'altro, le
consistenze orarie delle discipline, con la conseguente
quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la
cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è
suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.
In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei
provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione
all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le
istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle
discipline di insegnamento di cui alle Indicazioni nazionali.
Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è
opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i
relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non
anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà
l'ordinamento previgente.
In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione
dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle
cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera,
secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva,
sarà quantificato il fabbisogno legato allo studio della seconda
lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità.
Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per
effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e
non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso
docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora
in possesso dei previsti requisiti.
Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate
indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da
effettuare nelle sedi competenti.
Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei
docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa
della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo
14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati
all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti
previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e
tecnologia".
Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3
ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti
in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative
opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le
competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).
Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di
ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e
approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.
Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo
stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed
attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta
coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle
consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito
delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.
Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle
scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni
aspiranti a tali indirizzi di studio.
Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano
i criteri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello
strumento musicale, secondo la normativa previgente.
3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)
Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al
perseguimento delle finalità proprie della scuola secondaria di I
grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione
dei piani di studio, concorre prioritariamente il docente
in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto
con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali
analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione
della funzione per la scuola primaria al precedente paragrafo 2,
punto 4.
Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla
funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli
altri docenti.
Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista
dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà
avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse
esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando
criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte
delle istituzioni scolastiche.
In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché
all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione
tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga
funzione riferita alla scuola primaria, con la precisazione che
ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno
oggetto di confronti nelle sedi competenti.
3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)
Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003,
il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la scuola
secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico
biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il
secondo ciclo.
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della
validità dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una
frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e
facoltativo prescelto.
Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni
eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti
massimi di assenze.
Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli
connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari
facoltativi opzionali scelti dagli studenti.
Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei
singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con
deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non
ammettere gli alunni alla classe intermedia.
Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di
accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della
formazione professionale.
3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici
di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)
L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del
definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da
disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via
transitoria le Indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, allegate al decreto medesimo.
Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama
l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.
In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del
primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della scuola
secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di
continuità e di coerenza con quelli della scuola primaria.
Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003,
tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda
lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state
comprese tecnologia e informatica.
Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per
discipline e articolati per periodi didattici. Per ciascuna
disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione
della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di
ciascun alunno.
Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline
di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze
e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e
immagine, musica e scienze motorie e sportive.
L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi
specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità
di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi
di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità
delle diverse équipe dei docenti.
Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di
apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e
all'affettività) che, come già precisato per la scuola
primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si
concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche
unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.
Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare,
vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere
tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle
indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL
MINISTRO
Letizia Moratti |