DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Circolare
ministeriale n. 26
Prot. n. 372
Roma, 23 febbraio
2004
Oggetto: Assegnazioni
di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei
compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Legge
23/12/1998, n 448- art. 26, comma 8. Anno scolastico 2004/2005.
1)
PREMESSA
L'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
prevede che l'amministrazione scolastica centrale e periferica può
avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, dell'opera di dirigenti scolastici e di docenti,
compreso il personale educativo, forniti di adeguati titoli
culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un
contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con
decreto interministeriale n.30 del 9 febbraio 1999, del Ministro
della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro del Tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il personale che
presenta domanda di assegnazione ai sensi della normativa in
oggetto, deve dichiarare la propria disponibilità a permanere in
tale posizione per la durata prevista dall'ufficio per
l'assegnazione stessa, che comunque non può essere inferiore a due
anni. Per l'individuazione delle funzioni attraverso cui si
esprime l'autonomia sembra opportuno far riferimento, in relazione
alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle
seguenti aree:
-
area di sostegno
e supporto alla didattica , in relazione all'attuazione
dell'autonomia (supporto alla pianificazione dell'offerta
formativa, iniziative di continuità tra i vari ordini di scuola,
organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e
aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di
valutazione e qualità della formazione, progetti a carattere
internazionale, orientamento, elevamento dell'obbligo ecc.);
-
area di supporto
per l'attuazione dell'autonomia nel territorio (documentazione,
consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio ecc.);
-
area di sostegno
alla persona e alla partecipazione studentesca (educazione degli
adulti, educazione alla salute, integrazione scolastica delle
persone in situazione di handicap, pari opportunità donna-uomo,
dispersione scolastica, consulte provinciali degli studenti,
attività complementari e integrative);
-
area di raccordo
interistituzionale (rapporti scuola lavoro, istruzione e
formazione superiore integrata, rapporti col territorio);
-
area gestionale
e organizzativa, compreso il supporto informatico
(organizzazione degli organi collegiali, attivazione di reti di
scuole, utilizzo delle nuove tecnologie).
2) CONTINGENTE
DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E
PERIFERICA
Il
contingente di dirigenti scolastici e di docenti utilizzato per la
realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, è fissato in complessive 500 unità.
Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale e
agli Uffici scolastici Regionali rispettivamente in numero di 119
unità e di 381 unità, come dal piano di ripartizione fissato con
la
circolare n.71 del 13 aprile 2001,
che ad ogni buon fine, si allega alla presente (allegato
1).
Con separato provvedimento il contingente assegnato ai
Dipartimenti viene ripartito tra gli Uffici di livello
dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti stessi, così come
definiti con D.P.R. 11 agosto 2003, n.319, concernente il
"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca".
I Direttori generali degli uffici scolastici regionali
provvederanno, a loro volta, a destinare i dirigenti scolastici e
i docenti alle articolazioni territoriali definite con proprio
atto, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. 347/2000,
assicurando, comunque, la permanenza nella stessa area
territoriale a coloro la cui assegnazione non scade il 31/8/2004.
3) PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
I
Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici
scolastici regionali, in base al numero di unità del contingente
assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni
sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza
scolastica aventi titolo alla contrattazione decentrata, delle
aree di utilizzazione del personale, dei posti disponibili, dei
criteri di selezione del personale e della durata
dell'assegnazione.
L'avviso della procedura di selezione viene affisso all'albo degli
uffici entro il giorno 8 aprile 2004. Al fine di favorire
la capillare pubblicazione delle suddette procedure, ogni ufficio
invia con e-mail all'indirizzo della Direzione Generale per la
comunicazione (comunicazione.pubblicazioni@istruzione.it)
una copia di essi, per l'inserimento nella rete Intranet e nel
sito Internet di questo Ministero.
Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni
con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005, devono essere
inviate all'ufficio centrale o regionale presso il quale si chiede
l'assegnazione entro il termine stabilito dallo stesso ufficio e
comunque non oltre il giorno 8 maggio 2004.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:
a) cognome, nome,
luogo e data di nascita;
b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
d) data di immissione in ruolo.
In
allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum
personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali,
scientifici e professionali posseduti, nonché la conoscenza
eventuale di lingue straniere.
Può
essere formulata domanda, da parte degli interessati, a un solo
ufficio centrale o regionale.
A tal fine l'interessato deve rilasciare, sotto al propria
responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di
non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio
centrale o regionale, nonché di aver superato il periodo di prova.
Le domande prive di tali indicazioni, ovvero indirizzate
genericamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, non sono prese in considerazione.
4) VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI
Il
personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia
deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il
proprio profilo professionale. In via esemplificativa tali
caratteristiche potrebbero essere raggruppate nel modo seguente:
-
competenze
trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
-
motivazione
professionale a far parte dei processi di innovazione;
-
capacità di
porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere
responsabilità;
-
spessore
culturale in ordine ai processi didattici, organizzativi e
relazionali derivanti dall'autonomia.
La
tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in
oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali, titoli
scientifici e titoli professionali.
Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si
indicano i seguenti: titoli culturali: diplomi e lauree
posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di
appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di
ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse
di studio; titoli scientifici: ricerche, pubblicazioni a
stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
titoli professionali: incarichi svolti all'interno
dell'amministrazione dell' istruzione, dell'università e della
ricerca e delle istituzioni scolastiche, attività di
progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche
nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università,
I.N.D.I.R.E, I.N.VAL.S.I., I.R.R.E., centri di ricerca e
formazione, ecc.
L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione
appositamente costituita presso ciascun ufficio, attraverso la
valutazione dei titoli presentati e un colloquio finalizzato
all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle
competenze coerenti con le problematiche dell'area di
utilizzazione.
Sulla base dei titoli presentati e del colloquio effettuato, viene
predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono
individuati i candidati che, in relazione ai posti disponibili e
ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione
richiesta.
5) COLLOCAMENTI FUORI RUOLO
Il
personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo
di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori
ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come
servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di
stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la
prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del
decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni
nella legge 27 ottobre 2000, n.306, abbia durata non superiore a
un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2000/2001, i
docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento
fuori ruolo o di comando, sono assegnati alla sede nella quale
erano titolari all'atto del provvedimento. Ai dirigenti scolastici
si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi
dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano
complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire
dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede
di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10
dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra
gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo
o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le
sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di
mobilità.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di
incarico nominale per i Dirigenti scolastici, con decorrenza
dall'anno scolastico 2004/2005 sono adottati, anche per il
personale assegnato presso gli uffici centrali, dal direttore
generale dell'ufficio scolastico regionale competente in
relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico
del personale interessato.
L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente
il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione
all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare
all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o
familiari, dandone comunicazione all'ufficio che valuterà la
richiesta. Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da
parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno
scolastico successivo.
6) DISPOSIZIONI FINALI
Gli
uffici al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla
Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici - Viale
Trastevere, 76/a - 00153 Roma, una relazione sull'attività svolta
dal personale assegnato.
Gli uffici presso i quali il personale presta servizio devono aver
cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima
scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici,
all'ufficio scolastico regionale di appartenenza.
Si pregano le SS. LL. di dare alla presente massima diffusione
comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere
consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it)
e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo |