DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
Circolare
ministeriale n. 25
Prot. n. 371
Roma, 23 febbraio
2004
Oggetto: collocamenti
fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale
docente presso:
-
enti e
associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento
di tossicodipendenti;
-
associazioni
professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
-
università e
altri istituti di istruzione superiore.
Legge 23 dicembre 1998, n. 448 - articolo 26, commi 8, 9 e 10.
Anno scolastico 2004/2005.
1) PREMESSA
L'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 8,
nel prevedere l'abrogazione dell'articolo 456 del decreto
legislativo n. 297/94, a eccezione dei commi 12, 13 e 14, ha
introdotto sostanziali modifiche alla previgente disciplina delle
utilizzazioni, in compiti connessi con la scuola, dei dirigenti
scolastici e del personale docente.
Il sopracitato articolo prevede che, in aggiunta al contingente di
500 unità di dirigenti scolastici e personale docente da assegnare
all'Amministrazione scolastica centrale e periferica per lo
svolgimento di compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica, due ulteriori contingenti di dirigenti scolastici e
personale docente, compreso il personale educativo, nel limite
massimo di cento unità ciascuno, possano essere rispettivamente
assegnati:
- agli enti e alle associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
- alle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché
agli enti e alle istituzioni che svolgono, per loro finalità
istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca
educativa e didattica.
Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di
fuori ruolo del personale interessato.
Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 26, le predette
associazioni, gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli
enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in
campo culturale e artistico, con oneri interamente a loro
carico, possono richiedere, in aggiunta al contingente di
cento unità, comandi annuali di docenti, compreso il personale
educativo, e di dirigenti scolastici.
Lo stesso comma prevede, altresì, comandi di durata annuale della
stessa tipologia di personale presso le Università degli Studi e
altri Istituti di istruzione superiore, con oneri interamente a
carico dell'Istituzione richiedente.
Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il
periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di
collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è
valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le
posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia
richiesta la prestazione del servizio medesimo.
Qualora il collocamento fuori ruolo o il comando, ai sensi del
decreto legge 28 agosto 2000, n.240, convertito con modificazioni
nella
legge
27 ottobre 2000, n.306,
abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno
scolastico 2000/2001, i docenti, all'atto della cessazione dalla
posizione di collocamento fuori ruolo o di comando, sono assegnati
alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.
Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti
contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.
I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano
complessivamente durata superiore ad un quinquennio, a partire
dall'anno scolastico 2000/2001, comportano la perdita della sede
di titolarità.
A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai
sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10
dell'art.26 della legge 23 dicembre 1998, n.448, si sommano se tra
gli stessi non vi sia soluzione di continuità.
I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo
o alla cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi
disponibili, secondo le modalità definite in sede di
contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di
mobilità.
Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale
presta servizio avranno cura di comunicare le assenze direttamente
al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente
o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici
scolastici regionali.
2) COLLOCAMENTO FUORI RUOLO - ART. 26 - COMMA 8
II E III PERIODO
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per motivi organizzativi connessi alla gestione unitaria dei
contingenti, le richieste di assegnazione per l'anno scolastico
2004/2005 di cui ai successivi paragrafi 2A) e 2B) dovranno essere
indirizzate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione generale per
il personale della scuola - (ex Ufficio VII) - V.le Trastevere,
76/A - 00153 Roma - e prodotte entro il 20 marzo 2004.
A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la
documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività
svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno
scolastico 2002/03 e nell'anno scolastico in corso (2003/04).
Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata
all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di
titolarità del personale richiesto.
I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di
incarico nominale per i Dirigenti scolastici, per l'anno
scolastico 2004/2005, sono adottati dal Direttore generale
dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione
rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del
personale interessato.
Al termine di ciascun anno scolastico gli enti, le associazioni e
le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno
presentare alla sopracitata Direzione Generale - (ex Ufficio VII)
ed al competente ufficio scolastico regionale una relazione nella
quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale
assegnato o comandato e i risultati conseguiti.
2A) ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA,
CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO
Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente
da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono
essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni
risultino iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel numero
massimo di cento unità.
E' necessario che alla richiesta venga allegato il certificato di
iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del
reinserimento sociale dei tossicodipendenti. Nelle regioni dove
non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente
l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che
l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri
requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da
parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni,
possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano
frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'articolo 105
del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. Questo
Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua
nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli
stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di
corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità
terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a
frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi
dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o
da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione
dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza
dell'assegnazione (1° settembre 2004) ovvero non oltre, comunque,
il 30 settembre 2004. La frequenza dei corsi suddetti deve essere
documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la
dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa
sull'autocertificazione.
In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione
di assenso dell'interessato.
Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività svolta,
richiedono più unità di personale, devono indicarne lo stretto
ordine di priorità. Le richieste incomplete nei contenuti o
nella documentazione non saranno prese in esame. Parimenti non
saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti
interessati.
Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale
e comportano il collocamento fuori ruolo.
2B) ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI
DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO,
PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA
FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA
ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO
Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti
scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse
promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della
ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite
massimo di cento unità.
Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da
parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni,
dovranno contenere i seguenti elementi:
-
il
soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione
completa dell'istituzione;
-
il tipo di
programma o di iniziativa che si intende attivare e gli
obiettivi che si intendono conseguire;
-
il personale
scolastico di cui si chiede l'utilizzazione. Il numero delle
unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata
per la ricerca;
-
l'ordine di
priorità del personale richiesto;
-
la particolare
qualificazione professionale in possesso del personale
richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa
attivata o da attivare;
-
gli altri mezzi
necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura
amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già
disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa
attuazione;
-
periodo di
durata del progetto.
In
allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di
assenso dell'interessato.
In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere
allegato inoltre lo statuto dell'associazione; per gli enti
cooperativi è indispensabile anche il documento attestante la
regolare costituzione e il certificato di iscrizione presso
l'Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto
dall'articolo 25 del Regolamento di attuazione dell'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato
nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del
3 febbraio 1996.
Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non
saranno prese in esame. Parimenti non saranno prese in esame le
richieste pervenute dai diretti interessati.
Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno
durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo.
3) RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI
PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI
SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE
PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE
SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO
DELLA FORMAZIONE
ARTICOLO 26 - COMMA 9
Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al
decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.
Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi
secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato
articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di
personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo
delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione
delle assegnazioni stesse.
Le richieste di contributo dovranno essere indirizzate al
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -
Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il
personale della scuola - (ex Ufficio VII) - V.le Trastevere, 76/A
00153 Roma - entro il 20 marzo 2004.
4) COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI
DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI
DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI
DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E
AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE,
IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E
ARTISTICO.
ARTICOLO 26 - COMMA 10.
Ai sensi del comma 10 dell'articolo 26 della citata legge n.
448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione
superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici
e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi,
nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono,
per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della
formazione e in campo culturale e artistico, possono richiedere,
con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata
annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed
educativo.
Le domande dovranno essere presentate entro il 30 marzo 2004
esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio scolastico
regionale individuato in base alla sede di titolarità o di
incarico del personale richiesto.
I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale
dell'ufficio scolastico regionale interessato.
Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri
Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di
facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la
richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale
deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà
ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente
l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi.
Tale delibera deve essere allegata alla domanda.
Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle
associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del
personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e
degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro
finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in
campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di
tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla
richiesta. Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo
hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di
comando.
Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente
circolare e di comunicare agli uffici interessati che la stessa
può essere consultata e acquisita sul sito Internet
(www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
IL
CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo |