Dipartimento
per l'istruzione
Direzione generale del personale della scuola
Circolare
ministeriale n. 12
Prot. n. 189
Roma, 5
febbraio 2004
Oggetto: Legge n. 186 del 18 luglio 2003 - Costituzione
elenchi per la formazione delle Commissioni giudicatrici del
concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale
docente della religione cattolica delle scuole di ogni ordine e
grado.
Nell'imminenza dello svolgimento del concorso riservato,
di cui all'art. 5 della legge n. 186 del 18 luglio 2003, si rende
necessario predisporre nuovi elenchi di aspiranti alla nomina a
presidente e componente le commissioni giudicatrici, in
sostituzione degli elenchi pregressi venuti a scadenza.
La legge n. 186/03 istituisce due distinti ruoli regionali
del personale docente della religione cattolica, corrispondenti
uno alla scuola secondaria e l'altro alla scuola dell'infanzia ed
elementare; pertanto, ai sensi dell'art. 3, per l'accesso a
ciascun ruolo si dovrà costituire una specifica Commissione
giudicatrice, presieduta da un docente universitario, un ispettore
tecnico o da un dirigente scolastico, che abbia superato il
periodo di prova e presti servizio nell'ambito della Regione in
cui si svolge il concorso. La Commissione è composta da due
docenti, con almeno 5 anni di anzianità nel ruolo, titolari,
rispettivamente, nella scuola secondaria o nella scuola
dell'infanzia ed elementare, in servizio nella Regione di
svolgimento del concorso. Costituisce titolo preferenziale aver
maturato certificata esperienza in qualità di Presidente o
componente di commissione in precedenti concorsi ordinari o
riservati.
Ai sensi dell'art. 5 le commissioni debbono accertare la
conoscenza dell'ordinamento scolastico, degli ordinamenti
didattici e pedagogici relativi agli ordini e ai gradi di scuola
ai quali si riferisce il concorso, nonché degli elementi
essenziali della legislazione scolastica.
Almeno un componente la commissione deve essere di sesso
femminile, salvo motivata impossibilità.
Alla commissione è assegnato un segretario individuato tra
il personale amministrativo dell'area C o B.
Qualora il numero dei candidati superi le 500 unità si
costituiscono, con le stesse modalità, sottocommissioni che
saranno coordinate da un docente universitario, da un ispettore
tecnico o da un dirigente scolastico.
Possono far parte delle commissioni anche coloro che sono
stati collocati a riposo da non più di tre anni, alla data di
indizione della procedura concorsuale, e non abbiano superato il
70° anno di età, al momento dell'inizio del concorso.
I Direttori degli Uffici scolastici regionali dispongono
le nomine, sorteggiando i nominativi da distinti elenchi,
formulati sulla base delle domande pervenute, dando precedenza
assoluta nel sorteggio all'elenco di chi rinuncia all'esonero
dagli obblighi di servizio.
In mancanza di aspiranti alla nomina il Direttore
competente nomina, fuori elenco, personale di sua fiducia.
Costituiscono motivi di incompatibilità:
a)
aver riportato condanne penali o avere in corso
procedimenti penali;
b)
avere procedimenti disciplinari in corso;
c)
avere subito una delle sanzioni disciplinari previste
dall'art. 492 del T.U., di cui al D.Leg.vo n. 297/94, per il
personale della scuola, e dall'art. 87 del R.D. n. 1592 del 31
agosto 1933, per i docenti universitari. Le sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura, ove sia avvenuta la
riabilitazione di cui all'art. 501 del citato T.U. n. 297/94, non
costituiscono impedimento all'eventuale nomina;
d)
ricoprire cariche politiche o sindacali;
e)
essere parenti o affini entro il quarto grado di uno o più
concorrenti (art. 433, T.U. n. 297/94).
Le domande di partecipazione alle commissioni esaminatrici
vanno indirizzate al Direttore dell'Ufficio scolastico regionale
della sede di servizio. Per il personale in quiescenza la sede di
servizio è l'ultima ottenuta.
Nella domanda gli interessati debbono indicare i propri
dati anagrafici, la sede di servizio, la titolarità
dell'insegnamento, il titolo preferenziale, l'assenza di
incompatibilità e l'eventuale decorrenza del collocamento a
riposo. Essi dovranno, altresì, dichiarare se intendano rinunciare
all'esonero dagli obblighi di servizio, ai fini della
corresponsione del compenso previsto dall'art. 404 del T.U., di
cui al D.lg.vo n. 297/1994.
I Dirigenti scolastici e gli Ispettori tecnici invieranno
le istanze direttamente al competente Direttore dell'Ufficio
scolastico regionale, che verificherà l'assenza di eventuali
impedimenti; i docenti universitari e i docenti di ogni ordine e
grado le invieranno tramite, rispettivamente, il Rettore e il
Dirigente scolastico, i quali, in calce, esprimeranno il proprio
motivato parere.
Le SS.LL. fisseranno, con proprio decreto, il termine di
scadenza della presentazione delle domande e, in base al numero e
alla provenienza delle medesime, la sede in cui si svolgeranno le
prove concorsuali, dandone tempestiva diffusione mediante
affissione all'albo degli Uffici scolastici periferici, via
INTRANET e INTERNET, secondo le indicazioni che saranno fornite al
riguardo dal Sistema informativo.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe COSENTINO |