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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola - Ufficio II


Prot. n. 794

Roma, 22 giugno 2004

Oggetto: Corso-concorso riservato per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 17.12.02 - O.M. n. 39 del 1° aprile 2004 - Chiarimenti.

In ordine a quesiti riguardanti talune problematiche venutesi a determinare nell’ambito delle operazioni relative al corso concorso riservato per dirigenti scolastici, nonché al conferimento degli incarichi di presidenza, questa Direzione, sentito anche l’Ufficio Legislativo, ritiene di esprimere le seguenti valutazioni.
La prima questione riguarda i candidati ammessi con riserva alla procedura concorsuale indicata in oggetto, a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari.
Al riguardo, si fa presente che in conformità a quanto manifestato anche dall’Avvocatura Generale dello Stato, l’ammissione con riserva:
· costituisce titolo per la partecipazione alle ulteriori fasi della procedura selettiva e per la frequentazione del corso-concorso nonché per l’inserimento in graduatoria in base alla posizione posseduta;
· ma non dà titolo alla nomina, neanche sotto condizione risolutiva, fino a quando la riserva medesima non sia stata sciolta in senso favorevole ai riservatari (così: Cons. Stato, VI^, ord. 1.4.2003 n.1313).
Conseguentemente, apparirebbe opportuno:
· accantonare, in via cautelativa, un numero di posti corrispondente al numero dei docenti iscritti con riserva in posizione utile in graduatoria e lasciarli disponibili, non coprendoli neanche con gli “idonei” di cui all’art.17, comma 4, del bando di concorso, fino al definitivo esito dei giudizi in corso.
Tuttavia, le SS.LL., in relazione allo specifico contenzioso esistente nei rispettivi ambiti regionali, in alternativa, potranno valutare, previa consultazione della competente Avvocatura della Stato, l’opportunità di assegnare tutti i posti ai vincitori inseriti in graduatoria “a pieno titolo” (esclusi, dunque, dalle nomine gli “ammessi con riserva”), ma sotto la condizione risolutiva degli esiti dei giudizi, condizione da inserire espressamente nei contratti.
Tale soluzione, rimessa al prudente apprezzamento di codesti Uffici, ancorché non prevista espressamente dal bando del corso-concorso in oggetto, può comunque essere adottata in quanto corrisponde ai principi generali dell’azione amministrativa.
Il secondo problema concerne l’applicabilità ai candidati ammessi con riserva alle attività formative del corso-concorso di cui trattasi della priorità di cui all’art. 1, comma 1 dell’O.M. n. 39 del 1° Aprile 2004, che ha dato attuazione all’art. 22, comma 11 della legge 448/01.
In merito, si ritiene che il principio giurisprudenziale secondo cui la ammissione con riserva non estende i suoi effetti fino a consentire la nomina dei riservatari, possa valere anche per gli incarichi temporanei di presidenza. Infatti, l’ammissione con riserva produce effetti limitati alla sola partecipazione alla procedura concorsuale.
Anche in tal caso, dunque, gli incarichi andrebbero conferiti ai soggetti ammessi a pieno titolo.
L’Ultima questione riguarda l’interpretazione da dare all’art. 3, comma 1, lett. b) dell’O.M. appena citata, che stabilisce i requisiti per l’inclusione nelle graduatorie degli incarichi di presidenza.
L’interpretazione letterale dell’art. 29, comma 1, ultimo periodo del D. L.vo 165/01 porterebbe a ritenere che il settennio di servizio debba essere stato svolto in costanza di possesso di laurea.
La norma, infatti, prevede che ai concorsi ordinari per il reclutamento dei dirigenti scolastici possono essere ammessi esclusivamente i docenti che, all’atto dell’emanazione dei relativi bandi, abbiano “maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con il possesso di laurea”.
Al riguardo, però, si fa presente che non appare del tutto priva di fondamento la considerazione secondo cui un’applicazione così rigida della norma determinerebbe una anomala sperequazione nei confronti della categoria degli insegnanti delle scuole elementari e dell’infanzia.
In conformità alla precedente normativa, infatti, per l’immissione nel ruolo dei docenti di scuola elementare e dell’infanzia era richiesto il possesso del solo diploma di scuola magistrale o di istituto magistrale e tali docenti, se in possesso di laurea e di un servizio di ruolo effettivo di almeno 5 anni, potevano partecipare ai concorsi per il ruolo dei direttori didattici (successivamente confluito nella dirigenza scolastica ai sensi del decreto legislativo n.59/1998); a tali docenti, quindi, non era richiesto, per l’accesso all’ex ruolo direttivo della scuola elementare il requisito della avvenuta maturazione di un periodo di servizio in costanza di possesso di laurea.
Al fine di superare la predetta sperequazione, che esporrebbe la norma a censure di incostituzionalità, la stessa potrebbe essere interpretata nel senso di consentire l’ammissione al concorso per Dirigenti scolastici anche degli insegnanti già immessi in ruolo sulla base di un titolo di scuola secondaria di secondo grado, con la sola condizione che abbiano conseguito la laurea e ciò pur senza aver maturato “da laureati” alcun periodo di servizio. Tale interpretazione, oltre che essere più coerente con i principi costituzionali, rappresenterebbe anche l’attuazione da parte dell’Amministrazione della raccomandazione della Camera dei Deputati n. 9/1984/128.
Tanto si ritiene di sottoporre alla valutazione delle SS.LL. per le determinazioni di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino

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