Oggetto:Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola.- Istruzioni e indicazioni operative –
In risposta a numerosi quesiti concernenti i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali e di servizio relativi ai concorsi di cui all’oggetto, si forniscono istruzioni e indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 delD.L.vo 297/94.
Nel rammentare che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie, oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento, dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i contenuti dell’autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico riguardo ai sottoindicati punti.
I titoli di studio sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
Con riguardo, in particolare, al profilo di “assistente tecnico”, i titoli di studio che permettono l’accesso alle rispettive aree sono definiti dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori, in vigore alla data di adozione del decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione, i citati titoli di studio non sono presi in considerazione singolarmente in relazione all’area di accesso, ma congiuntamente, attribuendo a quello più favorevole il punteggio di cui al punto 1 della tabella A/2 e all’altro (si considera un solo titolo) il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della citata tabella.
Nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio per il quale si richieda l’aggiornamento ai fini dell’accesso ad ulteriori laboratori, nessun punteggio spetta per tale titolo attesa l’impossibilità di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato nella precedente tornata concorsuale.
I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio non contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure al profilo di assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli non sono presi in considerazione né ai fini di cui al punto 1, né ai fini di cui al punto 2 della citata tabella A/2 e pertanto per gli stessi non va attribuito alcun punteggio.
Si richiama l’attenzione sui diplomi di maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono essere letti secondo le corrispondenze,determinate dalle tabelle allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica professionale previsto dalla precedente normativa.
I diplomi di qualifica professionale, che sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego, comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola,in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
Si fa presente che, ai fini della valutazione, il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione e, in presenza di più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo le indicazioni di cui alle lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che il “diploma di licenza della scuola media” , ai fini della valutazione, può essere considerato sia come titolo più favorevole che come altro titolo non più favorevole, rispetto all’insieme dei titoli specificamente indicati alla lett. A, punto 1 delle tabelle di valutazione dei titoli ( A/1, A/2, A/3 ).
Ad ogni buon fine si richiama l’attenzione sulla casistica sottoindicata:
- candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di scuola media: si valuta il titolo con la media migliore ai fini di cui al punto 1 delle tabelle e si assegna il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle medesime per l’altro titolo;
-candidati in possesso di un diploma di qualifica e di maturità (o di più diplomi di maturità) e di un diploma di scuola media (cioè di tre o più titoli di cui al punto 1 delle citate tabelle): si valuta il titolo più favorevole ai fini di cui al punto 1, e si assegna, una volta sola, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2;
- candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media, ai di cui al punto 1 delle tabelle;
-candidati in possesso di un diploma di maturità (o di qualifica), di un attestato di qualifica regionale e di un diploma di scuola media: si valuta il titolo più favorevole fra il diploma di maturità (o di qualifica ) e il diploma di scuola media, ai fini di cui al punto 1 delle tabelle, e si assegna, una sola volta, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 delle tabelle;
- l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui al punto 1 e di cui al punto 2 delle tabelle e perciò non può essere oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso, richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94.
La normativa concernente l’accesso ai profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente alla specificità degli attestati di qualifica professionale, specificità che non consiste in una generica definizione della qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che, accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art. 14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori .
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge 845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione,si fa presente che al dirigente scolastico è, altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle citate graduatorie.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le idoneità conseguite in concorso magistrale ein concorsi a cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 6 della tabella A/1 allegata all’ O.M. n. 57 del 27 maggio 2002,in quanto tali concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti, cui fanno riferimento le citate tabelle di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480 del DPR 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione all’esercizio professionale.
Gli attestati di qualifica professionale, congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l’accesso ad un profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione sia stata rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Da ciò scaturisce che il titolo “EDCL” (patente europea di informatica), proprio perché non contemplato dall’attuale normativa, non consente l’accesso ad alcun profilo professionale.
Tuttavia il titolo in questione va inteso come ”attestato di addestramento professionale “ e, come tale, trova collocazione, ai fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla O.M. 27.5.2002, n. 57 per il profilo di assistente amministrativo.
Preliminarmente va precisato che l’espressione letterale“ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno (compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14 aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i.Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente, producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già espressamente riportato all’art.3 punto 2 della O.M. 57/02.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 16, esse sono considerate mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese pari o superiore a giorni 16, solo quest’ultima viene considerata mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in quanto inferiore a giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti una frazione di mese inferiore a giorni 16, i periodi di servizio si sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali, indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante, vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante eventualmente escluso.
Nel rammentare che i requisiti di ammissione alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge 333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o degli Enti locali.
Fino all’anno accademico 2002/03, il servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio prestato in altre Amministrazioni”.
Sono validi e quindi computabili tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE - F.toGiuseppe Cosentino