Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola –
ex Ufficio VI
Nota prot. n. 691 del 10
maggio 2004
OGGETTO:
Decreto dirigenziale 21 aprile 2004 - integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo -
aa.ss. 2004/2005 e 2005/2006. - Chiarimenti.
Con riferimento
ai numerosi quesiti pervenuti in merito a problematiche connesse
alla valutabilità di titoli e alla compilazione dei modelli di
domanda annessi al decreto dirigenziale in oggetto e con il fine
di fornire utili elementi per una valutazione omogenea su tutto il
territorio nazionale, si precisa quanto segue.
A) Titolo di accesso SSIS - graduatorie di
III fascia -
tabella di valutazione allegata al decreto-legge n. 97 del 7
aprile 2004, (all. 2 al D.D.)
1- I 30
punti previsti dal punto A.4 della tabella di valutazione a
favore dell'abilitazione conseguita presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), a seguito di
un corso di durata biennale, spettano ad una sola abilitazione in
ciascun biennio di durata legale del corso. Ne consegue, che
ulteriori 30 punti per altra abilitazione possono essere
attribuiti soltanto qualora trattasi di titolo SSIS conseguito a
seguito di altro corso di durata biennale, tenutosi in biennio
distinto, neppure parzialmente coincidente con il biennio che ha
dato luogo ai primi 30 punti.
2- Nello
stesso biennio di durata legale del corso SSIS non è valutabile,
ai sensi della medesima tabella (all. 2 al D.D.), qualsiasi
servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché il servizio militare o servizi assimilati. A tal
fine, i competenti C.S.A dovranno verificare le dichiarazioni dei
servizi prestati dai candidati interessati. Detti servizi, invece,
sono valutabili per graduatorie di I e II fascia e di strumento
musicale, in quanto le rispettive tabelle di valutazione annesse
quali allegati 1 e 3 al D.D. non prevedono tale divieto.
3- Posto che
alle abilitazioni SSIS, conseguite a seguito di un corso di
durata annuale, non spettano i 30 punti, eventuali servizi di
insegnamento prestati nel periodo di durata dello stesso corso
sono valutabili.
B) Servizi di insegnamento
1- Servizi
contemporanei. - Non hanno rilevanza, per i motivi indicati al
precedente punto A.2, i servizi contemporanei afferenti a due
graduatorie di I e/o II fascia, ovvero a graduatoria di I o II
fascia e a graduatoria di III fascia. Devono essere considerati
servizi rientranti nella previsione di cui al punto B3 della
tabella di valutazione e valutati per una sola graduatoria a
scelta dell'interessato, i servizi prestati nello stesso anno
scolastico in due insegnamenti o classi di concorso afferenti a
graduatorie di III fascia, qualora riguardino periodi sovrapposti
relativi a due o più contratti di lavoro distinti.
2- Servizi
pregressi. - Secondo quanto previsto nell'Avvertenza al
modello 1 di domanda, la sezione G2 deve essere obbligatoriamente
compilata per le graduatorie interessate alle seguenti situazioni:
-
servizi contemporanei;
-
servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado delle piccole
isole e nelle scuole elementari di montagna;
- servizi
pregressi non dichiarati.
- servizio
militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge.
Tali servizi vanno dichiarati nella sez. G1 del modello 1 di
domanda, se prestati dopo il 17 maggio 2003 e nella sez.
G2, se prestati prima di tale data.
In tutti i casi
sopraelencati il candidato deve ridichiarare tutti i servizi di
insegnamento prestati già valutati, tenendo conto di quanto
precisato nell’Avvertenza al modello 1 di domanda e della
prescrizione di cui alla nota 28 dello stesso mod. 1.
3- Limite
dei 12 punti di cui al punto B.1) della tabella di valutazione.
Il predetto limite, fatte salve le eventuali supervalutazioni
previste per i servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e
grado delle piccole isole e nelle scuole elementari di montagna e
la valutazione del servizio militare, è posto con esclusivo
riferimento alla singola graduatoria.
4- Servizi
d’insegnamento prestati con contratto d’opera o di collaborazione
coordinata e continuativa.- Premesso che sono valutabili, alle
condizioni previste dalla tabella di valutazione dei titoli, tutti
gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell’Offerta
Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di
insegnamento o a classe di concorso, se il servizio è stato
attribuito mediante contratto d’opera, la valutazione del servizio
è limitata ai giorni di effettivo servizio e non all’intero
periodo indicato nel contratto. Se il servizio d’insegnamento è
stato prestato mediante contratto di collaborazione coordinata e
continuativa nelle scuole non statali, il servizio stesso può
essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta
la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti
in materia, per la forma contrattuale in questione.
C)
Altri titoli (lett. C, tabella di valutazione, all. 2)
1-
Abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini. -
Nel caso di valutazione in una graduatoria di abilitazioni
conseguite con unico esame per ambiti disciplinari o classi affini
afferenti ad altre graduatorie, è attribuito un solo punto.
(es.:
valutazione per la graduatoria classe 37/A, delle abilitazioni
conseguite con unico esame, per le classi 43/A e 50/A a seguito di
concorso ordinario per esami e titoli indetto nel 1999).
Ove la
valutazione riguardi una delle graduatorie relative ad una delle
classi di concorso comprese nell’ambito, non è attribuito alcun
punteggio. (es.: valutazione, rispettivamente, per le graduatorie
50/A e 43/A delle abilitazioni per la classe 43/A e per la classe
50/A conseguite a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
indetto nel 1999).
2- Il
diploma abilitazione SSIS e quello di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili non sono valutabili ai sensi del
punto C.11) della tabella di valutazione in quanto, l’uno deve
essere valutato al punto C.3 e l’altro è titolo d’accesso alle
attività di sostegno.
3- La laurea
in scienze motorie, equiparata per legge al diploma ISEF non è
valutabile come altro titolo, ai sensi del punto C.2 della tabella
di valutazione, rispetto al diploma citato.
4- Ai sensi
del punto C.6) della tabella di valutazione, si valuta un solo
dottorato di ricerca. Sono valutati anche i titoli di
specializzazione universitari equiparati per legge al dottorato di
ricerca.
5- Sono
valutati ai sensi dei punti C.2), C.6 e C.11, della tabella di
valutazione anche i titoli rilasciati nei paesi della U.E.. A tal
fine il titolo deve essere debitamente tradotto e corredato della
dichiarazione di valore in loco della competente autorità
diplomatica italiana che ne attesti la validità e durata.
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Si precisa,
altresì, che ai fini
della predisposizione dell’elenco del sostegno nella scuola media,
le graduatorie di I e II fascia dello strumento musicale, in
considerazione della particolarità della classe di concorso in
questione, istituita ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124,
vanno considerate corrispondenti, rispettivamente, alla II e alla
III fascia delle graduatorie permanenti delle altre classi di
concorso.
* * * * *
Infine, si
fa presente che nel
modello 1, sez. F, in particolare sub F3 - dichiarazione titoli
culturali e artistico professionali per docenti di strumento
musicale………..- , l’indicazione che prevede che il personale deve
ridichiarare tutti i titoli già valutati non deve essere presa in
considerazione.
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Si ringrazia
per la consueta fattiva collaborazione e si prega di dare massima
diffusione alla presente nota che sarà pubblicata sul sito
Internet del MIUR e sulla rete Intranet.
Il Direttore
Generale: Cosentino |