Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale della Scuola
Nota prot. n. 572
del 5 maggio 2004
Oggetto:
Conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l’a.s.
2004/2005.
Come è
noto il C.C.N.L. dell’area V della dirigenza scolastica,
sottoscritto il 1° marzo 2002, concernente il periodo 1.9.2000 -
31.12.2001, all’art. 2, comma 2, prevede che, dopo la scadenza del
contratto, in caso di disdetta del medesimo, le disposizioni
contrattuali rimangano in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
In
virtù di detto comma, pertanto, fino alla firma del prossimo
Contratto collettivo nazionale, continuano a trovare applicazione
le disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (artt.
23, 24 e 25 del C.C.N.L. del 1°.3.2002 - artt. 11, 12, 13 e 14 del
C.I.N. del 23.9.2002 - Contratti Integrativi Regionali).
In particolare,
relativamente al conferimento e mutamento degli incarichi
dirigenziali per l’a.s. 2004/2005, si ricorda che l’ordine e i
tempi per l’effettuazione delle relative operazioni sono
indicati nell’art. 14 del Contratto integrativo nazionale, firmato
il 23 settembre 2002.
A tal proposito si
evidenzia che l’art. 12, comma 3 dello stesso contratto
integrativo prevede che ogni Ufficio scolastico regionale, prima
di procedere al conferimento degli incarichi, assicuri la
pubblicità e il continuo aggiornamento dei posti dirigenziali
vacanti e di quelli che si renderanno disponibili dall’anno
scolastico successivo per pensionamento o altre cause, anche al
fine di consentire ai dirigenti interessati l’esercizio del
diritto di produrre eventuali domande per l’accesso ai posti
dirigenziali vacanti.
Per
quanto concerne la mobilità professionale si richiama l’attenzione
sull’art. 15, comma 1 del C.I.N. che dispone che, in via
transitoria fino alla sottoscrizione del prossimo contratto
collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali
possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti
scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore
formativo diverso da quello di appartenenza.
La
mobilità professionale e la mobilità interregionale possono essere
effettuate fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Al riguardo, si precisa che non dovrà considerarsi vacante il
numero dei posti messi a concorso con D.D.G. del 17.12.2002.
Relativamente,
poi, agli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai
sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo,
comando, utilizzazione o altre particolari posizioni di stato, si
rammenta che gli interessati, ai sensi dell’art. 14 del C.I.N.,
devono, ai fini dell’assegnazione degli incarichi, presentare
domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile,
tenendo presente che le operazioni di conferimento degli incarichi
devono concludersi entro il 15 luglio p.v.
Si ringrazia per
la consueta fattiva collaborazione.
Il Direttore Generale:
Cosentino |