Dipartimento per
l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Ufficio III
Prot. n. 29
D.G. per il personale della scuola Uff. III
Roma, 3 giugno 2004
Allegati
Oggetto:
Conversione in legge del
Decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 -
Graduatorie permanenti del personale docente ed educativo.
Si rende noto che, in data 26 maggio 2004, il Senato ha approvato
in via definitiva il decreto legge citato in oggetto apportando,
in sede di conversione, alcune modifiche e integrazioni alle
disposizioni previgenti per l'aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo.
Le disposizioni di cui trattasi vengono recepite in un apposito
provvedimento in corso di emanazione, che integra e modifica il
decreto direttoriale del 21/4/2004 con il quale è stata avviata la
procedura di aggiornamento delle graduatorie su indicate.
Nelle more della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione, in considerazione della particolare urgenza,
va, comunque immediatamente garantita agli interessati la
possibilità di modificare e integrare le domande presentate entro
la data del 21 maggio u.s..
A tal fine, pertanto, con la presente nota vengono recepite ed
anticipate le predette disposizioni per consentire la tempestiva
acquisizione della necessaria dichiarazione integrativa da parte
degli interessati da rendere secondo le precisazioni e le
indicazioni operative di seguito elencate.
A) Validità delle graduatorie permanenti
1. A norma dell'art. 1, comma 4, della legge di conversione del
decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, gli aggiornamenti e le
integrazioni riguardanti tutte le fasce delle graduatorie
permanenti sono effettuati con cadenza biennale solo a decorrere
dall'anno scolastico 2005 -2006. Pertanto, l'articolo 8, comma 1,
del D.D.G. 21 aprile 2004 è modificato nel senso che la validità
delle graduatorie permanenti, attualmente in fase di
aggiornamento, è limitata all'anno scolastico 2004-2005.
2. Per gli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007 le graduatorie
permanenti saranno pertanto riformulate sulla base di apposito
provvedimento.
B) Modifiche alla tabella di valutazione dei titoli
1. La legge di conversione del decreto legge n. 97 del 7 aprile
2004 non prevede, salvo che per le graduatorie di strumento
musicale, (articolo 1, comma 4-bis), alcun nuovo inserimento per
l'a.s. 2004/2005. La tabella di valutazione dei titoli per la III
fascia delle graduatorie permanenti, annessa alla legge di
conversione del citato decreto legge n. 97 (Allegato
A alla presente
nota), che sostituisce la precedente tabella (All. 2) di cui al
D.D.G. 21 aprile 2004, non prevede più la valutazione del servizio
militare in precedenza valutabile, mentre prevede la valutazione
di nuovi titoli, la rideterminazione del punteggio relativo ad
alcuni titoli e, infine, consente nuove possibilità di opzione in
materia di titoli di accesso e titoli di servizio, come più avanti
analiticamente indicato.
2. Al fine di poter acquisire i nuovi titoli e/o le nuove opzioni
da parte di tali candidati, i medesimi dovranno presentare
apposita dichiarazione integrativa delle domande già presentate ai
sensi del D.D.G. 21 aprile 2004, mediante il modello allegato alla
presente nota (All.
B), compilando le
sezioni che interessano, entro il termine perentorio fissato alla
successiva lettera F punto 1 (14 giugno 2004).
C) Categorie di candidati che possono presentare le
dichiarazioni integrative
Si premette che i candidati interessati sono quelli già inseriti
nella terza fascia delle graduatorie permanenti o che abbiano
chiesto l'iscrizione per l'a.s. 2004-2005 e che i titoli
dichiarati devono essere stati conseguiti entro e non oltre il 21
maggio 2004, data di scadenza della presentazione della domanda di
inserimento, trasferimento e/o aggiornamento delle graduatorie
permanenti.
1. I candidati già iscritti nella graduatoria permanente per la
scuola dell'infanzia o per la scuola primaria, in virtù
dell'avvenuto superamento di un concorso per titoli ed esami o di
un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità, in possesso
anche della laurea in scienze della formazione primaria, di cui
non hanno chiesto la valutazione quale titolo d'accesso, possono
chiedere di sostituire il titolo d'accesso già posseduto con la
laurea predetta, al fine di beneficiare dei 24 punti previsti
dalla lettera A, punto A.4-bis) della tabella di valutazione
annessa alla presente nota con contestuale riduzione dei punteggi
previsti per la medesima laurea quale altro titolo (lettera C,
tabella di valutazione). Il titolo d'accesso posseduto
originariamente sarà valutato ai sensi della lettera C, punto C.3
della tabella di valutazione annessa. Ai candidati già iscritti in
graduatoria o che hanno chiesto l'iscrizione presentando quale
titolo d'accesso la laurea in scienze della formazione primaria, i
24 punti citati saranno attribuiti automaticamente dal sistema
informativo.
2. I candidati che hanno prestato servizio in scuola statale o
paritaria - in quest'ultimo caso dal momento del riconoscimento
della parità - in classe di concorso o posto di insegnamento
diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - lettera B),
punto B3), lettera b bis)- possono chiedere la valutazione di tale
servizio che verrà effettuata nella misura del 50%, fornendo
dichiarazione mediante l'apposita sezione del modello (All.
B). In
considerazione della predetta innovazione, che comporta la diversa
valutabilità di periodi di servizio tra i quali anche quelli
precedentemente non valutabili, il punteggio complessivo per
ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B1 della tabella di
valutazione, non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono
fatte salve le eventuali super-valutazioni di cui al punto B
lettera h della predetta tabella. I periodi di servizio
complessivamente valutabili sia di tipo specifico che non
specifico non potranno superare i sei mesi per anno scolastico. I
periodi di servizio valutabili sono quelli corrispondenti a
periodi già dichiarati e valutabili in ciascuna delle altre
graduatorie permanenti in cui il candidato è iscritto, ovvero
periodi di servizio comunque validamente prestati, purché non
svolti contemporaneamente né a quelli indicati, né a quelli
effettuati durante la frequenza dei corsi biennali S.S.I.S.
3. I candidati che, ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera
c) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle
attività di sostegno, con il possesso del prescritto titolo di
studio per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o
posto, possono chiedere che il servizio prestato dal 17 maggio
2003 al 21 maggio 2004 sia valutato in una delle classi di
concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta
dell'interessato. Analogamente tale richiesta può essere avanzata
dai docenti della scuola secondaria di primo grado per una
qualsiasi delle classi di concorso. A tal fine i candidati
interessati devono indicare sia la classe di concorso prescelta,
compresa nella medesima area disciplinare, cui va ascritto il
servizio in questione, sia quella precedentemente indicata, cui
invece il servizio non va imputato.
4. I candidati che ai sensi della lettera B, punto B.3), lettera
h) della tabella di valutazione, hanno prestato servizio nelle
scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di
cui alla legge 1° marzo 1957, n.90 e negli istituti penitenziari,
possono chiedere la valutazione doppia per detti servizi. A tal
fine il candidato dovrà indicare analiticamente il periodo o i
periodi oggetto di rivalutazione, già dichiarati nella domanda
inoltrata entro il 21 maggio 2004. I periodi di servizio prestati
negli istituti penitenziari possono essere disaggregati da quelli
eventualmente svolti presso l'istituto principale.
Per quanto riguarda, poi, le scuole di montagna la legge di
conversione prevede che il servizio debba essere stato prestato in
un comune di montagna classificato come tale ai sensi della legge
n. 991/1952. L'elenco completo di tali comuni è allegato alla
presente nota (All.
D). Tuttavia, come
ulteriore condizione, la scuola di servizio, ubicata in uno dei
comuni di cui all'elenco, dovrà avere almeno una sede collocata in
località situata sopra i seicento metri a livello del mare. Il
candidato, pertanto, dovrà dichiarare, nell'apposita sezione del
modello B l'ubicazione della scuola e il periodo di servizio. Il
competente C.S.A., anche sulla base di appositi supporti che
saranno forniti dal Sistema Informativo, verificherà se la
dichiarazione dell'interessato soddisfi entrambi i requisiti
suindicati.
D) Graduatorie permanenti di strumento musicale nella
scuola media
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4 bis della legge di conversione
del decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, nelle graduatorie
provinciali permanenti di strumento musicale nella scuola media,
già costituite ai sensi del D.D.G. 12 febbraio 2002, sono
inseriti, a domanda (All.
C) , da presentare
entro il termine perentorio del 14 giugno 2004, i docenti in
possesso del diploma abilitante di didattica della musica, purché
in possesso del diploma di conservatorio dello specifico
strumento, che abbiano prestato, entro l'anno scolastico
2003-2004, 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A, a
decorrere dall'a.s. 1999-2000.
2. I docenti di cui al comma 1 sono iscritti nella II fascia della
graduatoria permanente della specifica specialità strumentale, a
pieno titolo, se già in possesso entro la data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione dei requisiti
previsti al precedente comma, ovvero, con riserva, qualora non
abbiano ancora maturato, alla predetta data, i 360 giorni di
servizio. Resta fermo, in tale ultimo caso, l'ulteriore obbligo di
inviare entro 5 giorni dalla data di conseguimento del titolo di
servizio la dichiarazione sostitutiva del completamento del
medesimo. Ad avvenuto adempimento, il competente Ufficio
scolastico provvederà allo scioglimento della riserva. Resta
inteso che la valutazione dei servizi di insegnamento sarà
effettuata per quelli prestati sino al termine ultimo del 21
maggio 2004, per assicurare parità di trattamento con i candidati
già inseriti nella stessa graduatoria.
E) Rideterminazione automatica dei punteggi già attribuiti
1. Ai candidati in possesso di altra abilitazione o idoneità, il
punteggio più favorevole, previsto dalla lettera C, punto C.3
della tabella di valutazione annessa alla presente nota, rispetto
a quello previsto dal medesimo punto C.3) della tabella di
valutazione approvata con decreto legge n. 97 del 7 aprile 2004, è
attribuito automaticamente dal sistema informativo.
2. Al servizio militare e servizi sostitutivi assimilati ad esso
per legge, già dichiarati ai sensi del D.D.G. 21 aprile 2004 in
base a quanto previsto alla lettera B, punto B.3), lettera i)
della tabella di valutazione approvata con decreto legge n. 97 del
7 aprile 2004, non è attribuito alcun punteggio in quanto nella
legge di conversione tale valutazione è stata soppressa. Pertanto,
se già attribuito, il relativo punteggio sarà detratto
automaticamente dal Sistema Informativo. Qualora per lo stesso
periodo l'aspirante abbia altri titoli di servizio da far valere
potrà integrare la domanda precedentemente presentata utilizzando
il modello B.
F) Presentazione delle dichiarazioni integrative e istanze
di iscrizione nelle graduatorie di strumento musicale
1. Le dichiarazioni integrative e le istanze di iscrizione nelle
graduatorie di strumento musicale dovranno essere spedite
esclusivamente con raccomandata a/r ovvero presentata a mano,
utilizzando rispettivamente gli appositi modelli allegati alla
presente nota (All.
B
e
C),
entro il termine perentorio del 14 giugno 2004.
2. Resta confermata la data del 21 maggio 2004, come termine
ultimo per la valutazione dei titoli posseduti.
Per tutto quanto non previsto dalla presente nota, si rinvia alle
disposizioni contenute nel D.D.G. 21 aprile 2004.
G) Definizione delle graduatorie permanenti
Com'è noto, entro il prossimo mese questo Ministero dovrà
procedere, previa ripartizione del contingente di 15.000 unità
autorizzato, che sarà resa nota in tempi brevi, alle assunzioni a
tempo indeterminato del personale docente inserito in posizione
utile nelle graduatorie di cui trattasi.
A tal fine, pur nella ristrettezza dei tempi assegnati,
considerato che il prevedibile numero delle assunzioni da
effettuare potrà essere soddisfatto in moltissime province con le
graduatorie permanenti di I e di II fascia, si invitano le SS.LL.
ad esaminare con assoluta priorità le relative domande di
aggiornamento, procedendo, successivamente, all'esame di quelle di
III fascia.
L'individuazione dei casi in cui il ricorso alla III fascia,
peraltro già verificato come residuale in pochissime province per
la scuola dell'infanzia e primaria, verrà effettuato anche
attraverso l'ausilio del Sistema Informativo.
Sarà in tal modo possibile procedere alla definizione e alla
pubblicazione della I e II fascia separatamente rispetto alla III,
ove necessario, al fine di poter procedere alle assunzioni nei
tempi previsti. La presente nota sarà pubblicata nel sito Internet
del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, all'indirizzo
www.istruzione.it e nella rete Intranet.
Si pregano le SS.LL. di voler dare alla stessa massima diffusione
inviandone il testo alle istituzioni scolastiche della Regione di
competenza ed invitando i rispettivi dirigenti scolastici a
curarne la massima publicizzazione nei confronti dei docenti
interessati.
IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Cosentino
Allegati:
Allegato A
(TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI)
Allegato B
(INTEGRAZIONE ALLA DOMANDA PER L'A.S. 2004/2005)
Allegato C (DOMANDA
DI ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE DI STRUMENTO MUSICALE)
Allegato D (ELENCO
COMUNI DI MONTAGNA) |