Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale della scuola
Prot. n. 210 /A.T.A. Roma, 29/04/04
(ex Ufficio VIII° D.G.P.S.A.)
OGGETTO: Direttore dei servizi generali e
amministrativi - applicazione dell’art. 87 del CCNL 24/7/2003.
Com’è
noto i direttori dei servizi generali e amministrativi sono stati
inquadrati dal 1/9/2000 all’interno delle posizioni economiche del
profilo di direttore amministrativo delle accademie e
conservatori, in virtù del criterio della temporizzazione della
retribuzione loro spettante, comprensiva dell’incremento
retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione
stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie
e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del
responsabile amministrativo, per come previsto dall’art. 8 del
CCNL 15/3/2001.
L’art.
87 del CCNL 24/7/2003 ha disposto che dal 1/1/2003 a detto
personale venga attribuito un incremento retributivo pari al 30%
del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del
direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la
corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo
alla data del 1/9/2000. Per effetto di ciò si realizza il
completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale
appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e
quello del direttore amministrativo delle accademie e
conservatori.
Alla luce di quanto sopra anche il 30% del
differenziale, di cui all’art. 87 citato, viene attribuito secondo
il meccanismo della temporizzazione calcolata considerando le
posizioni stipendiali previste alla data del 1/9/2000.
Si esplicitano, pertanto, le modalità di
attribuzione del 30% in questione.
-
il 30%
del differenziale corrisponde a Euro 647,79 che vengono
temporizzati al 1/9/2000 secondo la posizione stipendiale
in godimento a quella data. Con riferimento alle posizioni
stipendiali da attribuire al 1/9/2000 (tabella E annessa al CCNL
26/5/99 + incrementi tabella A annessa al CCNL 15/3/2001)
l’anzianità derivante da temporizzazione, per fascia di
appartenenza, è riportata nella tabella seguente:
Posizione
stipendiale |
Fascia |
Anzianità
derivante da temporizzazione di Euro 647,79 |
0 – 2 anni |
I |
Anni
3, mesi 8, giorni 20 |
3 – 8 anni |
II |
Anni
2, mesi 4, giorni 21 |
9 – 14 anni |
III |
Anni
2, mesi 0, giorni 18 |
15
– 20 anni |
IV |
Anni
1, mesi 11, giorni 1 |
21
– 27 anni |
V |
Anni 2, mesi 2,
giorni 2 |
28
– 34 anni |
VI |
Anni 2,
mesi 2, giorni 27 |
Da
35 anni |
VII |
Con l’applicazione
dell’art. 8 del CCNL nessun DSGA ha raggiunto l’ultima
posizione stipendiale |
alla data del 1/1/2003
l’anzianità di servizio dei direttori dei servizi generali e
amministrativi viene quindi rideterminata sommando all’anzianità
in godimento al 1/9/2000 (conseguente all’applicazione dell’art.
8 del CCNL 2001), l’anzianità di cui alla precedente tabella
nonché l’anzianità maturata tra il 1/9/2000 e il 31/12/2002.
in base all’anzianità complessiva così
determinata l’interessato viene inquadrato nelle posizioni
stipendiali della tabella 2 annessa al CCNL 2003. A questo punto
possono verificarsi due diverse situazioni:
1.
L’inquadramento coincide con la
posizione stipendiale in godimento al 31/12/2002.
L’anzianità residua (anzianità complessiva detratta l’anzianità
iniziale della posizione stipendiale in godimento) è utile per la
successiva progressione di carriera. Il trattamento economico
comprende:
-
Stipendio A.L. (tab. 2 CCNL 2003)
-
30% del differenziale (pari a Euro 647,79)
-
altre voci non ancora riassorbite (ad es. il
valore eccedente derivante dall’applicazione dell’art. 8 del CCNL
2001) o non riassorbibili
-
altri assegni previsti per legge
2.
L’anzianità derivante da
temporizzazione determina l’attribuzione di una successiva
posizione stipendiale a decorrere dal 1/1/2003 .
In tal
caso si quantifica il periodo di anticipazione della successiva
posizione stipendiale conseguente alla temporizzazione.
Si
determina, con riferimento alla posizione retributiva in
godimento, il valore economico corrispondente al periodo
anticipato.
Da Euro
647,79 (incremento retributivo di cui all’art. 87 1° c. del CCNL
24/7/2003) si detrae il valore economico di cui sopra e quanto
residua viene temporizzato ai fini della determinazione
dell’anzianità utile la progressione di carriera. Questi ultimi
calcoli sono determinati con riferimento alle tabelle stipendiali
in vigore al 1/1/2003 (tab. 2 CCNL 2003).
Ad ogni
buon fine, si allegano n. 3 esempi di provvedimenti corrispondenti
alle fattispecie sopra evidenziate.
Con
successiva comunicazione si renderà nota la apertura delle
relative funzioni al SIMPI.
La
presente viene diramata attraverso la rete INTRANET del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giuseppe Cosentino |