Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’istruzione

Direzione generale per il personale della scuola

 

Prot. n. 210 /A.T.A. Roma, 29/04/04

(ex Ufficio VIII° D.G.P.S.A.)

 

OGGETTO: Direttore dei servizi generali e amministrativi - applicazione dell’art. 87 del CCNL 24/7/2003.

Com’è noto i direttori dei servizi generali e amministrativi sono stati inquadrati dal 1/9/2000 all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori, in virtù del criterio della temporizzazione della retribuzione loro spettante, comprensiva dell’incremento retributivo pari al 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo, per come previsto dall’art. 8 del CCNL 15/3/2001.

L’art. 87 del CCNL 24/7/2003 ha disposto che dal 1/1/2003 a detto personale venga attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1/9/2000. Per effetto di ciò si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori.

Alla luce di quanto sopra anche il 30% del differenziale, di cui all’art. 87 citato, viene attribuito secondo il meccanismo della temporizzazione calcolata considerando le posizioni stipendiali previste alla data del 1/9/2000.

Si esplicitano, pertanto, le modalità di attribuzione del 30% in questione.

  • il 30% del differenziale corrisponde a Euro 647,79 che vengono temporizzati al 1/9/2000 secondo la  posizione stipendiale in godimento a quella data. Con riferimento alle posizioni stipendiali da attribuire al 1/9/2000 (tabella E annessa al CCNL 26/5/99 + incrementi tabella A annessa al CCNL 15/3/2001) l’anzianità derivante da temporizzazione, per fascia di appartenenza, è riportata nella tabella seguente:

Posizione stipendiale

Fascia

Anzianità derivante da temporizzazione di Euro 647,79

  0 – 2 anni I  Anni 3, mesi 8, giorni 20
  3 – 8 anni II  Anni 2, mesi 4, giorni 21
  9 – 14 anni III  Anni 2, mesi 0, giorni 18
 15 – 20 anni IV  Anni 1, mesi 11, giorni 1
 21 – 27 anni V

Anni 2, mesi 2, giorni 2

28 – 34 anni VI

 Anni 2, mesi 2, giorni 27

Da 35 anni VII Con l’applicazione dell’art. 8 del CCNL nessun DSGA ha raggiunto l’ultima posizione stipendiale

 

  • alla data del 1/1/2003 l’anzianità di servizio dei direttori dei servizi generali e amministrativi viene quindi rideterminata sommando all’anzianità in godimento al 1/9/2000 (conseguente all’applicazione dell’art. 8 del CCNL 2001), l’anzianità di cui alla precedente tabella nonché l’anzianità maturata tra il 1/9/2000 e il 31/12/2002.

  • in base all’anzianità complessiva così determinata l’interessato viene inquadrato nelle posizioni stipendiali della tabella 2 annessa al CCNL 2003. A questo punto possono verificarsi due diverse situazioni:

1. L’inquadramento coincide con la posizione stipendiale in godimento al 31/12/2002.

L’anzianità residua (anzianità complessiva detratta l’anzianità iniziale della posizione stipendiale in godimento) è utile per la successiva progressione di carriera. Il trattamento economico comprende:

- Stipendio A.L. (tab. 2 CCNL 2003)

- 30% del differenziale (pari a Euro 647,79)

- altre voci non ancora riassorbite (ad es. il valore eccedente derivante dall’applicazione dell’art. 8 del CCNL 2001) o non riassorbibili

- altri assegni previsti per legge

2. L’anzianità derivante da temporizzazione determina l’attribuzione di una successiva posizione stipendiale a decorrere dal 1/1/2003 .

In tal caso si quantifica il periodo di anticipazione della successiva posizione stipendiale conseguente alla temporizzazione.

Si determina, con riferimento alla posizione retributiva in godimento, il valore economico corrispondente al periodo anticipato.

Da Euro 647,79 (incremento retributivo di cui all’art. 87 1° c. del CCNL 24/7/2003) si detrae il valore economico di cui sopra e quanto residua viene temporizzato ai fini della determinazione dell’anzianità utile la progressione di carriera. Questi ultimi calcoli sono determinati con riferimento alle tabelle stipendiali in vigore al 1/1/2003 (tab. 2 CCNL 2003).

Ad ogni buon fine, si allegano n. 3 esempi di provvedimenti corrispondenti alle fattispecie sopra evidenziate.

Con successiva comunicazione si renderà nota la apertura delle relative funzioni al SIMPI.

La presente viene diramata attraverso la rete INTRANET del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Giuseppe Cosentino

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