Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione

 

Nota prot. n. 1383 del 25 giugno 2004

Oggetto:Insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di I grado.

Com’è noto alle SS.LL., la legge n. 53 in data 28 marzo 2003 e il decreto legislativo n. 59 in data 19 febbraio 2004 prevedono che nella scuola secondaria di I grado sia impartito, dall’anno scolastico 2004/05 a livello ordinamentale, l’insegnamento di due lingue comunitarie.

In particolare:

Nel prossimo anno scolastico, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del surichiamato decreto legislativo n. 59/04, l’insegnamento delle due lingue comunitarieriguarderà solo le classi prime e non anche le classi seconde e le terze, nelle quali continuerà, invece, ad applicarsi l’ordinamento previgente. In sostanza, nell’a.s. 2004/05, con riguardo all’insegnamento delle lingue comunitarie, si avràla contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento.

Premesso quanto sopra, facendo seguito alla circolare n. 29 del 5 marzo 2004, con la quale venivano diramate indicazioni attuative del decreto legislativo n. 59/2004, ed alla circolare n. 37 del 24 marzo 2004, con la quale veniva trasmesso il testo del decreto interministeriale relativo alla determinazione degli organici del personale docente per l’a.s. 2004/05 e a scioglimento delle riserve contenute nelle predette circolari,si impartiscono, con la presente, istruzionirelative alla definizione e all’articolazione delle consistenze orarie e dei posti riferiti ai due citati insegnamenti, nonché ai criteri di assegnazione dei docenti ai posti stessi.

Com’è noto, con riferimento alla prima lingua, l’organico di diritto è stato determinato ai sensi dellarichiamata circolare n. 37/04, tenendo conto della lingua straniera già studiata in ciascun corso, e nel rispetto delle consistenze orarie settimanali fissate per l’a.s. 2003/04 per ciascuna classe con riferimento al tempo normale, al tempo prolungato e alle iniziative di sperimentazione della seconda lingua straniera. Tanto in osservanza dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2004, che ha confermato l’assetto organico della scuola secondaria di I grado, così come definito con d.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quel che concerne l’insegnamento della seconda lingua, come anticipato nella citata circolare n. 37/04, la determinazione delle relative consistenze orarie va effettuata nell’ambito delle operazioni relative alla fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Considerato che, in conformità di quanto previsto dalle Indicazioni nazionali, l’insegnamento della lingua inglese diviene obbligatorio in tutte la prime classi, la seconda lingua comunitaria potrà essere individuata tra le lingue di più ampiadiffusione; e ciò tenuto conto delle prevalenti richieste delle famiglie, delle risorse professionali disponibili in ciascuna istituzione scolastica, nonché delle esigenze che dovessero emergere nelle diverse realtà territoriali.

Per quel che concerne la ripartizione, per l’a.s. 2004/05,del monte ore obbligatorio tra i due citati insegnamenti, giova premettere che i quadri-orario di cuialle “Indicazioni nazionali”(allegato C al decreto legislativo 59/2003), fissano in un minimo di 114e in un massimo di 126,il monte ore complessivo di lezioni da riservare all’insegnamento dell’inglesee di un’altra lingua comunitaria.

Ciò posto, nella considerazione che le stesse “Indicazioni nazionali” consentono possibili compensazioni orarie tra le discipline, nel rispetto del monte ore annuo obbligatorio complessivo (891 ore), e che le istituzioni scolastiche nella loro autonomia possono procedere ad una distribuzione temporale degli orari delle discipline e delle attività didattiche, sulla base dei bisogni formativi rilevati ed accertati, si ritiene ricorrano le condizioni e le motivazioni per poter articolare, per l’a.s. 2004/05 e limitatamente alle sole classi prime, l’orario settimanale dei due insegnamenti in complessive quattro ore, da suddividere in ragione di due ore di lezione per la prima lingua e di due ore di lezione per la seconda lingua.

Il predetto monte – ore può essere incrementato con una ulteriore ora da destinare all’insegnamento della lingua inglese nell’ambito della quota oraria prevista per le attività opzionali facoltative. Tale incremento, sempre desunto dalla predetta quota delle attività opzionali facoltative, può riguardare anche una lingua comunitaria diversa dall’inglese qualora la stessa sia impartita nell’anno in corso nelle prime classi interessate.

Tale ora aggiuntiva, da assumere nel piano dell’offerta formativa, costituirà parte integrante di un unico percorso didattico e concorrerà alla costituzione dell’orario di cattedra del citato insegnamento.

Le istituzioni scolastiche, nel definire il piano dell’offerta formativa relativamente agli insegnamenti in parola, avranno cura di salvaguardare l’unitàorganicadel gruppo classe anche nella formulazione degli orari delle lezioni, tenendo conto dell’unitarietà del percorso formativo, nel quale confluiscono inscindibilmente, e come facenti parte di un unico disegno formativo, gli insegnamenti obbligatori e quelli facoltativi.

Quanto ai corsi già interessati dalla sperimentazione del bilinguismo, si chiarisce che, fatte salve situazioni di carattere eccezionale, gli stessi proseguiranno con lo studio delle due lingue già attivate.

Si reputa opportuno precisare, in relazione alla circostanza che le istituzioni scolastiche potranno disporre degli organici determinati in base ai criteri di cui alla previgente normativa, (comprensivi anche delle ore connesse alla sperimentazione della seconda lingua e alle risorse disponibili nell’ambito delle classi a tempo prolungato) che dall’applicazione della riforma non deriveranno situazionidi soprannumerarietà da disciplinare attraverso gliistituti contrattuali previsti per l’utilizzazione del personale docente.

Fermo restando quanto sopra, e nel rispetto delle succitate garanzie, secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 4 del decreto legislativo n. 59/2004, “le istituzioni scolastiche, nell’esercizio delle propria autonomia didattica ed organizzativa, provvedono ad adeguare la configurazione oraria delle cattedre e dei posti di insegnamento ai nuovi piani di studio allegati al presente decreto”.

A tale ultimo riguardo si evidenzia che per effetto della composizione delle cattedre delineata dal dPR 14 maggio 1982, n. 782, per le classi a tempo normale (una cattedra ogni due corsi) e dal D.M. 22 luglio 1983 per le classi a tempo prolungato (una cattedra ogni tre classi) vengono a determinarsi disponibilità di ore derivanti sia dalle cattedre costituite col “tempo normale” sia da quelle costituite col “tempo prolungato”.

Nell’ottica sopra accennata si indicano alcune modalità operative a cui i dirigenti scolastici dovranno attenersi ai fini della copertura delle disponibilità orarie esistenti nelle rispettive istituzioni scolastiche.

In relazione alle risorse professionali disponibili, i dirigenti scolastici, come prima fase di impiego, assegneranno i docentidi lingua straniera per l’intero orario cattedra nell’insegnamento di cui sono titolari attraverso l’attribuzione di ore comunque disponibili.

Leeventuali disponibilità orarie residue andranno a confluire nel quadro complessivo delle disponibilità previste dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e saranno impiegate per la sistemazione di tutto il personale interessato alle operazioni previste dalcontratto succitato.

Idocenti in questione potranno essere assegnati ad entrambi gli insegnamenti secondo i criteri e le modalitàprevisti dall’art. 6dal contratto integrativo nazionale relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie sottoscritto il 25 giugno 2004.

In fase successiva al conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, il personale docente di cui al precedente 1° comma, che non abbia potuto completare l’orario d’obbligo nel senso ivi indicato, potrà completare, a domanda, il suddetto orario obbligatorio di servizio con ore di altra classe di concorso per la quale sia in possesso della specifica abilitazione o di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire.

Ove non ricorra la predetta ipotesi, si procederà all’utilizzo dello stesso personale, sino al completamento dell’orario obbligatorio di servizio, per iniziative di arricchimento dell’offerta formativa, salvo l’obbligo della copertura delle supplenze brevi e saltuarie.

Leore ancora disponibili potranno essere assegnate come ore aggiuntive di insegnamento in eccedenza all’orario obbligatorio di servizio per un massimo di sei ore settimanali da prestare in classi parallele andranno prioritariamente attribuite al titolare dello stesso insegnamento linguistico, successivamente al titolare di altro insegnamento in possesso della specifica abilitazione ed, infine, dopo aver constatato l’assenza di personale fornito della prescritta abilitazione inserito nella I o II fascia delle graduatorie di istituto, al titolare di altro insegnamento in possesso di titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento da attribuire.

Qualora non ricorrano le condizioniprima descritte, per l’eventuale quota oraria non coperta i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 59/04.

Le disponibilità residuate dopo il completo impiego del personale a tempo indeterminato verranno coperte con la normale procedura di conferimento degli incarichi a tempo determinato ricorrendo alla stipula di contratti conferiti in base alla graduatoria di istituto.

Nel caso di esaurimento di queste ultime si richiamano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.M. del 25 maggio 2000 n. 201.

I Direttori Generali Regionali avranno cura di sensibilizzare sugli argomenti trattati nella presente nota i Dirigenti Scolastici, organizzando apposite conferenze di servizio a livello territoriale nell’ambito delle quali si suggerisce di trattare anche gli aspetti e i profili salienti relativi all’avvio della riforma, con particolare riguardo alle problematiche inerenti all’introduzione generalizzata dell’insegnamento delle due lingue comunitarie. Nell’ambito tali conferenze gli apporti della dirigenza tecnica potranno rivelarsi di significativo rilievo soprattutto per la parte concernente l’adozione di soluzioni operative legate agli aspettididattici e metodologici. E’ appena il caso di ricordare che nel corso di dette conferenze potrà rivelarsi di fondamentale importanza la presenza e il contributo di dirigenti e di funzionari amministrativi particolarmente esperti nella gestione del personale della scuola e dei relativi organici .

Si richiama l’attenzione sulla circostanza che le ore e i posti di insegnamento di cui trattasi costituiscono un contingente aggiuntivo, da tenere distino da quello definito con il decreto interministeriale sugli organici per l’anno scolastico 2004/05. Nella fasedell’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto verrà rilevata, dalle Direzioni Generali Regionali per il tramite dei C.S.A., le quantità dei posti e delle ore effettivamente istituiti per il tramite del Sistema Informativo, con modalità che verranno in seguito comunicate.

Il CapoDipartimento: Pasquale Capo

TOPTOPTOP