DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
UFFICIO VIII
Roma, 16 giugno
2004
Prot. n. 10642
Oggetto:
pubblicazione mediante affissione all'albo dell'istituto del
giudizio relativo agli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica.
Si ritiene
opportuno portare a conoscenza delle SS.LL. la risposta data da
questa Direzione Generale ad un Dirigente Scolastico sulla materia
indicata in oggetto: "Si fa riferimento al telegramma del 4/6/04,
pervenuto in data 8/6/04, concernente l'oggetto.
In merito, si ritiene che le norme
poste a presidio della c.d. privacy consentano la pubblicazione
del giudizio in questione per le seguenti considerazioni.
Il
D.L.vo 30/6/03, n. 196,
con il quale è stato approvato il "codice" in materia di
protezione dei dati personali al titolo VI (istruzione),
art. 95 (dati sensibili
e giudiziari), considera, in forma esplicita, di rilevante
interesse pubblico, ai sensi dell'art.
20, le finalità di istruzione e di formazione in ambito
scolastico; inoltre, all'art.
96 (trattamento di dati relativi a studenti), c. 2, fa
salve le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione
dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto.
E' vero che nella
fattispecie in esame si controverte in materia di scrutini e non
di esami propriamente detti, ma è opportuno evidenziare che
l'attività di valutazione, sottesa ad entrambi i procedimenti
amministrativi, è la medesima; consegue, ad avviso della
scrivente, che il disposto di cui al citato
art. 96, c. 2, sia da
interpretare in maniera estensiva ed applicabile, pertanto,
analogicamente, agli scrutini.
L'assunto appena
prospettato è, peraltro, confortato dal Garante per la privacy, il
quale, pur in assenza della disposizione prima richiamata, ha
affermato che "nessuna norma della legge sulla privacy vieta la
comunicazione dei risultati degli scrutini, che, al contrario
devono essere pubblicati, come esplicitamente previsto dalla
normativa in materia" (v. comunicati stampa del 1997 e 1998).
L'operazione di
scrutinio presuppone, com'è noto, la valutazione da parte del
competente consiglio di classe di tutte le materie previste dal
programma d'insegnamento, mediante espressione di voti; la materia
"religione cattolica", dal momento in cui ne viene richiesto
l'insegnamento, assurge al medesimo rango delle altre discipline e
concorre, quindi, sebbene mediante formulazione di giudizio e non
di voto, alla valutazione globale e finale del profitto degli
alunni dichiarati promossi.
Infine, si
richiama l'attenzione che l'aver scelto di ricevere l'insegnamento
della religione cattolica non denuncia di per sé l'intimo
convincimento della fede abbracciata, che, ovviamente, può essere
diversa da quella cattolica, ma soltanto il desiderio di essere
correttamente acculturati sulla predetta materia".
IL DIRETTORE
F.to Criscuoli” |