Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 
DIRETTIVA  n. 47                                                                                          Roma 13 maggio 2004

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b) ;

VISTA la L.28 marzo 2003 n.53 recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTA La Legge 24 dicembre 2003, n.350 recante le disposizioni per la formazione del   bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004);

VISTO l’articolo 3 comma 89 della citata Legge n.350/2003, che prevede l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi a livello provinciale e interprovinciale destinati a docenti in condizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che presentino esubero rispetto ai ruoli provinciali, individuate con decreto ministeriale del 25.10.2002 prot.n.2845;

VISTO lo stesso articolo 3 comma 90 della sopra citata legge n.350/2003 che prevede che i docenti in condizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il sostegno degli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno;

VISTO, altresì, lo stesso articolo 3 , comma 92 che prevede per l’attuazione del piano programmatico, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n.53 a decorrere dall’anno 2004, la somma complessiva di 90 milioni di euro;

VISTA la Legge 24 dicembre 2003, n.351, recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e il bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 e, in particolare, l’art. 7, concernente lo stato di previsione della spesa del ministero dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 29 dicembre 2003, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per l’anno 2004;

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma dell’organizzazione del governo, a norma dell’art.11 della L.15 marzo 1997, n.59;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n.319, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che nell’ambito del Dipartimento per l’istruzione, al comma 7 dell’art.6, prevede tra gli uffici di livello dirigenziale generale la Direzione generale per il personale della scuola, cui fanno carico  compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza e la programmazione delle politiche formative a livello nazionale;  

VISTO il Decreto n.1 del 7 gennaio 2004 con il quale il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assegna ai Dipartimenti di nuova istituzione, ed in particolare al Dipartimento per l’istruzione, le risorse finanziarie iscritte nei capitoli di pertinenza dell’amministrazione centrale;

VISTO il Decreto Dipartimentale n.2, prot.102 del 15 gennaio 2004, con cui il Capo del Dipartimento per l’istruzione, nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale con cui si individuano gli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti, assegna al Direttore Generale per il personale della scuola  parte delle risorse finanziarie di competenza e, fra queste, € 2.754.000 per spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola e per le iniziative di carattere nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da realizzare anche con la collaborazione di enti, agenzie formative e istituti vigilati dal Ministero, nonché per spese finalizzate alla realizzazione di  attività di accreditamento, di certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione del personale della scuola;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del  comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003 e, in particolare l'art.61, che prevede l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e l'aggiornamento  e, in particolare,  l’art.64 che individua i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la formazione del personale della scuola;

 VISTO l’art.121 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del  comparto scuola, sottoscritto in data 24 luglio 2003, concernente la fruizione del diritto alla formazione da parte del personale delle scuole italiane all’estero;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica relativo al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1985 n.751, concernente l’intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza Episcopale Italiana, che prevede la collaborazione delle parti per l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione cattolica in servizio;

VISTA la Legge 18 dicembre 1997 n.440, contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n°275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n°59;

VISTA la Legge 10.3.2000 n.62, in materia di parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;

VISTA la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2004 - prot.n.287/MR,   del 16 gennaio  2004;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n.59,concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’art.1 della L.28 marzo 2003 n.53;

CONSIDERATA l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze professionali del personale docente e A.T.A.,  soprattutto in relazione ai processi di riforma in atto;

RITENUTO che, nell'attuale fase di progressivo consolidamento dell’ autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della complessiva innovazione del sistema scolastico e formativo, l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e A.T.A. rappresentano un supporto insostituibile per elevare la qualità dell’offerta educativa;

RITENUTO di dover fornire linee di indirizzo, istruzioni e indicazioni a tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto che  l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, le scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e  locali e l’amministrazione centrale ;

SENTITE le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.5, comma 1 lettera a) del  suindicato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola:

emana la seguente

DIRETTIVA

 

Art.1

 Campo di applicazione e criteri generali.

La presente direttiva definisce gli obiettivi formativi assunti come prioritari, per l’a.s. 2004/2005, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane all’estero, la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi soggetti, organi e livelli istituzionali (scuole, uffici scolastici  regionali, amministrazione  centrale).

Essa si colloca nel quadro della normativa dell’Unione Europea in materia di formazione in ingresso ed in servizio e tiene a riferimento gli obiettivi della citata Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2004, tesa a promuovere  lo sviluppo professionale del personale della scuola. Le linee d’azione contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei processi di riforma, alla progressiva valorizzazione dell’autonomia didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni scolastiche e alla valorizzazione dell’autoaggiornamento, in coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del sistema istruzione.

Per realizzare la massima coerenza e sinergia le iniziative di formazione organizzate per il personale delle scuole statali sono rese disponibili anche al personale delle scuole paritarie.

 

Art. 2

 Risorse finanziarie

Le risorse complessive allo stato disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal bilancio, corrispondono  a €  34.056.519,00 ripartite come di seguito indicato :

- € 29.439.519,00 già iscritti nei rispettivi capitoli degli Uffici scolastici regionali, di cui € 2.345.745,00 destinati ai docenti di sostegno;

- €  2.754.000,00 iscritti nel  cap. 1227 del Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento del personale della scuola;

- € 1.863.000,00 iscritti  al cap. 1751 dell’ex Servizio Affari Economico-Finanziari, quale fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale.

         L’importo di €  34.056.519,00  sarà integrato con una quota delle risorse finanziarie individuate per lo sviluppo delle tecnologie multimediali, per gli interventi per l’orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere all’istruzione e formazione, per interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti,  nell’ambito della autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 comma 92 della legge n.350/2003, per l’attuazione del piano programmatico della L.28 marzo 2003, n.53.

         Con apposito provvedimento, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali,  saranno definiti i relativi  obiettivi prioritari e  le modalità di ripartizione.

         Si provvederà altresì  ad integrare le risorse disponibili per la formazione con gli eventuali stanziamenti, destinati alla formazione, provenienti dalla legge 440/97.

         Quanto alle finalizzazioni delle predette risorse si precisa che:

1.   - € 29.439.519,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici scolastici regionali, -di cui € 2.345.745,00, destinati ai docenti di sostegno- vengono attribuiti globalmente per le  iniziative di formazione decise dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di ripartizione fissati con la contrattazione regionale, tenuto conto degli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva.

Nell’ambito di tale ripartizione va prevista la destinazione di congrui finanziamenti specifici per il personale della  scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado impegnato nella fase di avvio della riforma.

     - € 2.754.000,00 destinati agli interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo art. 3.

           Lo stanziamento di cui al capitolo 1751 di € 1.863.000,00 (fondo per l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del personale) integrerà complessivamente per € 1.500.000,00= le somme già iscritte sotto i centri di responsabilità amministrativa degli Uffici Scolastici Regionali per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola, per finanziare la formazione dei dirigenti scolastici. Le modalità di utilizzo di tali risorse saranno oggetto di specifica informativa preventiva.

           La restante somma di € 363.000,00= sarà finalizzata ad incrementare lo stanziamento del capitolo 1227 e sarà destinata a interventi formativi, per tutto il personale della scuola, da realizzare a livello nazionale, anche  in collaborazione con  l’INDIRE, l’INVALSI, gli Uffici scolastici regionali e gli IRRE

Le somme destinate alla formazione e non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione ed  incrementeranno le disponibilità di cui alla presente Direttiva.

 

Art. 3

 Obiettivi formativi prioritari

Per l'anno scolastico 2004/2005 gli obiettivi formativi prioritari sono definiti come di seguito indicato:

1.- Supporto ai processi di riforma

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia didattica, organizzativa e di  ricerca, in relazione alle esigenze di adeguamento del  Piano dell’offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n.59/2004, in attesa della definizione del  successivo regolamento governativo), svilupperà, con le risorse assegnate, le azioni di formazione ritenute più pertinenti ai propri specifici bisogni formativi . In tale prospettiva gli interventi realizzati a livello nazionale e regionale saranno tesi ad integrare, nell’ambito di una più generale offerta formativa, le ulteriori azioni promosse dalle stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle associazioni disciplinari e professionali, dagli enti accreditati ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni scolastiche.

2.- Attuazione degli obblighi contrattuali

2.1 In attuazione degli obblighi contrattuali sono previste  iniziative di formazione da destinare a tutti i profili professionali del personale della scuola, con particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla riconversione e riqualificazione del personale docente  in esubero e agli ITP, nonché alla formazione per il personale all’estero.

2.2.Per il personale ATA saranno promossi interventi formativi, che si concluderanno con specifica certificazione,  volti sia allo sviluppo delle professionalità (anche per l’assistenza materiale alla persona diversamente abile), sia alla mobilità professionale, sia alla riconversione, con specifica attenzione al personale inidoneo utilizzato in altro profilo.

Le risorse per la formazione saranno  destinate, altresì, a tutti i livelli di intervento, alla promozione dei seguenti,  ulteriori obiettivi strategici:

  • promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento, nonché diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti della formazione come servizio alle istituzioni scolastiche;

  • interventi per lo sviluppo di competenze  trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla formazione scientifica;

  • iniziative di formazione,  in collaborazione con i paesi dell’UE, sullo sviluppo della professionalità docente anche in  ambiente e-learning, con particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza europea e alla scienza e tecnologia;

  • interventi formativi destinati ai docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione per l’orientamento contro la dispersione scolastica ed il disagio giovanile;

  • interventi formativi per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa;

  • interventi formativi per la programmazione e realizzazione del Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente abili;

  • azioni finalizzate alla formazione del personale insegnante impegnato nelle classi plurilingue per la presenza di alunni stranieri;

  • interventi formativi per docenti in servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e minorili;

  • aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n.751;

  • iniziative di educazione alla convivenza civile;

  • interventi formativi relativi agli IFTS e all’EDA;                   

  • iniziative nazionali di coordinamento e monitoraggio per gli interventi formativi per lo sviluppo delle TIC; 

  • supporto agli  esami di stato;

  • interventi formativi previsti per l’attuazione del decreto legislativo 626/1994.     

La concreta individuazione degli obiettivi da perseguire  nell’ambito delle suindicate priorità nazionali è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte delle singole scuole autonome.

 

Art.4

Livelli di interventi

         La quota delle risorse destinata alle istituzioni scolastiche è finalizzata ai bisogni individuati nel Piano dell’offerta formativa  e costituisce lo strumento per la soddisfazione delle esigenze formative del personale docente e del personale ATA, tenuto conto del quadro della riforma in atto e della specifica identità di ciascuna scuola dell’autonomia.

         Le iniziative  finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA dovranno essere individuate nell’ambito del piano delle attività di cui all’art.52 CCNL 24 luglio 2003.

          Il piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del  comparto scuola citato in premessa, si articolerà in iniziative:

-progettate dalla scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in collaborazione con gli IRRE, con l’università, con le associazioni professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli enti accreditati;

-promosse dall’Amministrazione;

-realizzate in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le  modalità definite dall’art.3 della Direttiva n.70/2002.

         Per la realizzazione delle iniziative di formazione si terrà conto delle specifiche modalità di prestazione del servizio del personale educativo.

         Per l’assegnazione dei finanziamenti alle scuole dovranno essere utilizzati parametri  oggettivi che  tengano conto  della consistenza  delle istituzioni   scolastiche e del numero degli operatori scolastici in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o plessi, le reti di scuole e, all’interno di esse, quelle che svolgono il ruolo di centro servizio o altre funzioni che richiedono interventi finanziari perequativi.

         La quota delle risorse assegnata agli Uffici scolastici regionali è destinata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste dalla presente Direttiva promosse  a livello nazionale, con prevalente riferimento alle iniziative di formazione per il supporto alla riforma e all’attuazione degli interventi formativi derivanti dagli obblighi contrattuali.

         Per il personale A.T.A., sulla base di uno specifico progetto nazionale definito di intesa con le Organizzazioni sindacali, si promuoverà un'attività di formazione finalizzata all’attuazione degli istituti contrattuali relativi alla mobilità professionale, le cui modalità saranno definite con apposita contrattazione integrativa nazionale, in attuazione dell’art.48 del CCNL 24 luglio 2003, in relazione alle diverse funzioni connesse all'autonomia scolastica ed alle esigenze derivanti  dal riordino dell'Amministrazione.

         In sede di contrattazione regionale saranno definite le priorità di intervento a livello territoriale e la ripartizione delle risorse da destinare al personale ATA per le attività di formazione in presenza, promosse nell’ambito delle azioni nazionali.

         La contestualizzazione degli obiettivi formativi prioritari, le modalità di attuazione e la concreta ripartizione delle risorse a livello territoriale terranno comunque conto  degli elementi che emergeranno dalla contrattazione regionale.

            Gli Uffici scolastici regionali garantiranno – con l’ausilio di appositi organismi tecnici e degli IRRE - l’informazione, il sostegno, la valorizzazione e l’accompagnamento dell’attuazione del quadro innovativo della riforma, nonché la formazione in presenza per la riflessione e il confronto sui materiali formativi elaborati a livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite modalità interattive,  da realizzare in collaborazione con le università, le associazioni professionali e disciplinari accreditate, nonché ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle migliori pratiche didattiche realizzate dalle scuole.

                            A livello nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, in attesa della definizione del  successivo regolamento governativo, l’INDIRE implementerà progressivamente l’ambiente di apprendimento “Puntoedu”, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali, avvalendosi, tra l’altro, dei risultati delle citate ricerche-azioni condotte dagli IRRE.

 

Art. 5

Monitoraggio

            Le attività di formazione saranno oggetto di specifiche azioni di monitoraggio in modo da render conto dei processi innovativi da esse promossi e da consentire le eventuali modifiche e implementazioni delle stesse.

          A norma della legge 14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite dell'Ufficio Centrale di  Bilancio.

 

                                                                                      IL MINISTRO

                                                                                       f.to Moratti

Tabella finanziamenti

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