Il
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
DIRETTIVA n. 47
Roma 13 maggio 2004
VISTO
il Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”, ed in particolare l’articolo 4 comma 1 lettera b) ;
VISTA
la L.28 marzo 2003 n.53 recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
VISTA
La Legge 24 dicembre 2003, n.350 recante le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
VISTO
l’articolo 3 comma 89 della citata Legge n.350/2003, che prevede
l’istituzione di corsi di specializzazione intensivi a livello
provinciale e interprovinciale destinati a docenti in condizione
di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero rispetto ai ruoli provinciali, individuate con
decreto ministeriale del 25.10.2002 prot.n.2845;
VISTO
lo stesso articolo 3 comma 90 della
sopra citata legge n.350/2003 che prevede che i docenti in
condizione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso
in esubero a livello provinciale e che siano in possesso del
prescritto titolo di specializzazione per il sostegno degli alunni
disabili sono trasferiti su posti di sostegno;
VISTO,
altresì, lo stesso articolo 3 , comma 92 che prevede per
l’attuazione del piano programmatico, di cui all’articolo 1, comma
3, della legge 28 marzo 2003, n.53 a decorrere dall’anno 2004, la
somma complessiva di 90 milioni di euro;
VISTA
la Legge 24 dicembre 2003, n.351, recante il bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario 2004 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2004-2006 e, in particolare, l’art. 7,
concernente lo stato di previsione della spesa del ministero
dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca;
VISTO
il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 29
dicembre 2003, con il quale sono state ripartite in capitoli le
unità previsionali di base relative al bilancio di previsione per
l’anno 2004;
VISTA
la Legge 15 marzo 1997, n.59 “Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 concernente la riforma
dell’organizzazione del governo, a norma dell’art.11 della L.15
marzo 1997, n.59;
VISTO
il
Decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
2003, n.319, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che
nell’ambito del Dipartimento per l’istruzione, al comma 7
dell’art.6, prevede tra gli uffici di livello dirigenziale
generale la Direzione generale per il personale della scuola, cui
fanno carico compiti relativi alla definizione delle linee di
indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del
personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza e la
programmazione delle politiche formative a livello nazionale;
VISTO
il Decreto n.1 del 7 gennaio 2004 con il quale il Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca assegna ai
Dipartimenti di nuova istituzione, ed in particolare al
Dipartimento per l’istruzione, le risorse finanziarie iscritte nei
capitoli di pertinenza dell’amministrazione centrale;
VISTO
il Decreto Dipartimentale n.2, prot.102 del 15 gennaio 2004, con
cui il Capo del Dipartimento per l’istruzione, nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale con cui si individuano
gli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi
compiti, assegna al Direttore Generale per il personale della
scuola parte delle risorse finanziarie di competenza e, fra
queste, € 2.754.000 per spese finalizzate alla promozione, ricerca
e diffusione di modelli innovativi di formazione e aggiornamento
del personale della scuola e per le iniziative di carattere
nazionale di formazione a distanza del personale medesimo, da
realizzare anche con la collaborazione di enti, agenzie formative
e istituti vigilati dal Ministero, nonché per spese finalizzate
alla realizzazione di attività di accreditamento, di
certificazione, di monitoraggio e di valutazione della formazione
del personale della scuola;
VISTO
il contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data
24 luglio 2003 e, in particolare l'art.61, che prevede
l'emanazione di una apposita direttiva sulla formazione e
l'aggiornamento e, in particolare, l’art.64 che individua i
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie per la
formazione del personale della scuola;
VISTO
l’art.121 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto scuola, sottoscritto in data
24 luglio 2003, concernente la fruizione del diritto alla
formazione da parte del personale delle scuole italiane
all’estero;
VISTO
il contratto collettivo nazionale di lavoro
per il personale dell’area V della Dirigenza scolastica relativo
al periodo 1 settembre 2000-31 dicembre 2001;
VISTO
il D.P.R. 16 dicembre 1985 n.751,
concernente l’intesa tra Autorità Scolastica e Conferenza
Episcopale Italiana, che prevede la collaborazione delle parti per
l’aggiornamento professionale degli insegnanti di religione
cattolica in servizio;
VISTA
la Legge 18 dicembre 1997 n.440, contenente disposizioni in
materia di arricchimento dell'offerta formativa scolastica;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n°275, recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997 n°59;
VISTA
la Legge 10.3.2000 n.62, in materia di parità scolastica e
disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione;
VISTA
la Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla gestione
per l’anno 2004 - prot.n.287/MR, del 16 gennaio 2004;
VISTO
il decreto legislativo 19 febbraio 2004
n.59,concernente la definizione delle norme generali relative alla
scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma
dell’art.1 della L.28 marzo 2003 n.53;
CONSIDERATA
l’importanza che riveste l’attività di formazione in servizio per
l’incremento e il miglioramento continuo delle competenze
professionali del personale docente e A.T.A., soprattutto in
relazione ai processi di riforma in atto;
RITENUTO
che, nell'attuale fase di progressivo consolidamento dell’
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e della
complessiva innovazione del sistema scolastico e formativo,
l'aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente
e A.T.A. rappresentano un supporto insostituibile per elevare la
qualità dell’offerta educativa;
RITENUTO
di dover fornire linee di indirizzo, istruzioni e indicazioni a
tutti coloro che hanno responsabilità nel settore, tenendo conto
che l'aggiornamento e la formazione in servizio impegnano, ai
diversi livelli, in un quadro sistematico, organico e coerente, le
scuole dell’autonomia, gli uffici scolastici regionali e locali e
l’amministrazione centrale ;
SENTITE
le Organizzazioni sindacali, ai sensi dell’art.5,
comma 1 lettera a) del suindicato Contratto collettivo nazionale
di lavoro relativo al personale del comparto scuola:
emana la seguente
DIRETTIVA
Art.1
Campo di applicazione e criteri
generali.
La presente direttiva definisce gli
obiettivi formativi assunti come prioritari, per l’a.s. 2004/2005,
per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario, ivi compreso quello delle scuole italiane
all’estero, la ripartizione delle risorse finanziarie
disponibili per la formazione, il ruolo dei diversi soggetti,
organi e livelli istituzionali (scuole, uffici scolastici
regionali, amministrazione centrale).
Essa si colloca nel quadro della
normativa dell’Unione Europea in materia di formazione in ingresso
ed in servizio e tiene a riferimento gli obiettivi della
citata Direttiva generale sull’azione amministrativa e sulla
gestione per l’anno 2004, tesa a promuovere lo sviluppo
professionale del personale della scuola. Le linee d’azione
contenute nella direttiva sono funzionali al sostegno dei processi
di riforma, alla progressiva valorizzazione dell’autonomia
didattica, di ricerca e organizzativa delle singole istituzioni
scolastiche e alla valorizzazione dell’autoaggiornamento, in
coerenza con i processi di innovazione degli ordinamenti del
sistema istruzione.
Per realizzare la massima coerenza e
sinergia le iniziative di formazione organizzate per il personale
delle scuole statali sono rese disponibili anche al personale
delle scuole paritarie.
Art. 2
Risorse finanziarie
Le risorse complessive allo stato
disponibili per la formazione, secondo i dati desunti dal
bilancio, corrispondono a € 34.056.519,00 ripartite come di
seguito indicato :
- € 29.439.519,00 già iscritti nei
rispettivi capitoli degli Uffici scolastici regionali, di cui €
2.345.745,00 destinati ai docenti di sostegno;
- € 2.754.000,00 iscritti nel cap.
1227 del Dipartimento per l’istruzione, per le spese finalizzate
alla promozione, ricerca e diffusione di modelli innovativi di
formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- € 1.863.000,00 iscritti al cap.
1751 dell’ex Servizio Affari Economico-Finanziari, quale fondo per
l’integrazione delle spese di formazione e aggiornamento del
personale.
L’importo
di € 34.056.519,00 sarà integrato con una quota delle risorse
finanziarie individuate per lo sviluppo delle tecnologie
multimediali, per gli interventi per l’orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere
all’istruzione e formazione, per interventi per lo sviluppo
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e per l’educazione
degli adulti, nell’ambito della autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 3 comma 92 della legge n.350/2003, per l’attuazione
del piano programmatico della L.28 marzo 2003, n.53.
Con
apposito provvedimento, previa informativa alle Organizzazioni
Sindacali, saranno definiti i relativi obiettivi prioritari e
le modalità di ripartizione.
Si
provvederà altresì ad integrare le risorse disponibili per la
formazione con gli eventuali stanziamenti, destinati alla
formazione, provenienti dalla legge 440/97.
Quanto
alle finalizzazioni delle predette risorse si precisa che:
1. -
€ 29.439.519,00 già iscritti nei capitoli di bilancio degli Uffici
scolastici regionali, -di cui € 2.345.745,00, destinati ai docenti
di sostegno- vengono attribuiti globalmente per le iniziative di
formazione decise dalle istituzioni scolastiche, anche associate
in rete, e dagli Uffici scolastici regionali secondo i criteri di
ripartizione fissati con la contrattazione regionale, tenuto conto
degli obiettivi prioritari individuati dalla presente direttiva.
Nell’ambito di tale ripartizione va
prevista la destinazione di congrui finanziamenti specifici per il
personale della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado impegnato nella fase di
avvio della riforma.
- € 2.754.000,00 destinati agli
interventi promossi a livello nazionale, di cui al successivo art.
3.
Lo stanziamento di
cui al capitolo 1751 di € 1.863.000,00 (fondo per l’integrazione
delle spese di formazione e aggiornamento del personale) integrerà
complessivamente per € 1.500.000,00= le somme già iscritte sotto i
centri di responsabilità amministrativa degli Uffici Scolastici
Regionali per la formazione e l’aggiornamento del personale della
scuola, per finanziare la formazione dei dirigenti scolastici. Le
modalità di utilizzo di tali risorse saranno oggetto di specifica
informativa preventiva.
La restante somma di € 363.000,00= sarà
finalizzata ad incrementare lo stanziamento del capitolo 1227 e
sarà destinata a interventi
formativi, per tutto il personale della scuola, da realizzare a
livello nazionale, anche in collaborazione con l’INDIRE,
l’INVALSI, gli Uffici scolastici regionali e gli IRRE
Le somme destinate alla formazione e
non spese nell’esercizio finanziario di riferimento sono vincolate
al riutilizzo nell’esercizio successivo con la stessa destinazione
ed incrementeranno le disponibilità di cui alla presente
Direttiva.
Art. 3
Obiettivi formativi prioritari
Per l'anno scolastico 2004/2005 gli
obiettivi formativi prioritari sono definiti come di seguito
indicato:
1.- Supporto ai processi di riforma
Ciascuna istituzione scolastica,
nell’ambito della propria autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca, in relazione alle esigenze di adeguamento del Piano
dell’offerta formativa per il raggiungimento degli obiettivi
specifici di apprendimento per la scuola dell’infanzia e per il
primo ciclo d’istruzione (contenuti nelle Indicazioni nazionali
allegate al Decreto Legislativo n.59/2004, in attesa della
definizione del successivo regolamento governativo), svilupperà,
con le risorse assegnate, le azioni di formazione ritenute più
pertinenti ai propri specifici bisogni formativi . In tale
prospettiva gli interventi realizzati a livello nazionale e
regionale saranno tesi ad integrare, nell’ambito di una più
generale offerta formativa, le ulteriori azioni promosse dalle
stesse scuole, anche associate in rete, dalle università, dalle
associazioni disciplinari e professionali, dagli enti accreditati
ecc., azioni che nel loro complesso costituiscono un insieme di
opportunità autonomamente fruibili dalle singole istituzioni
scolastiche.
2.- Attuazione degli obblighi
contrattuali
2.1 In attuazione degli obblighi
contrattuali sono previste iniziative di formazione da destinare
a tutti i profili professionali del personale della scuola, con
particolare riferimento alla formazione in ingresso, alla
riconversione e riqualificazione del personale docente in esubero
e agli ITP, nonché alla formazione per il personale all’estero.
2.2.Per il personale ATA
saranno promossi interventi formativi, che si concluderanno con
specifica certificazione, volti sia allo sviluppo delle
professionalità (anche per l’assistenza materiale alla persona
diversamente abile), sia alla mobilità professionale, sia alla
riconversione, con specifica attenzione al personale inidoneo
utilizzato in altro profilo.
Le
risorse per la formazione saranno destinate, altresì, a tutti i
livelli di intervento, alla promozione dei seguenti, ulteriori
obiettivi strategici:
-
promozione, ricerca e diffusione di
modelli innovativi di formazione e aggiornamento, nonché
diffusione, pubblicizzazione e messa a disposizione degli esiti
della formazione come servizio alle istituzioni scolastiche;
-
interventi per lo sviluppo di
competenze trasversali e disciplinari, con particolare
riferimento alla formazione scientifica;
-
iniziative di formazione, in
collaborazione con i paesi dell’UE, sullo sviluppo della
professionalità docente anche in ambiente e-learning, con
particolare riferimento all’educazione alla cittadinanza europea
e alla scienza e tecnologia;
-
interventi formativi destinati ai
docenti delle scuole dei due cicli di istruzione e formazione
per l’orientamento contro la dispersione scolastica ed il
disagio giovanile;
-
interventi formativi per le funzioni
strumentali al piano dell’offerta formativa;
-
interventi formativi per la programmazione e realizzazione del
Piano Educativo Individualizzato degli alunni diversamente
abili;
-
azioni finalizzate alla formazione
del personale insegnante impegnato nelle classi plurilingue per
la presenza di alunni stranieri;
-
interventi formativi per docenti in
servizio presso gli istituti penitenziari per adulti e minorili;
-
aggiornamento professionale dei
docenti di religione cattolica in attuazione del D.P.R. 16
dicembre 1985 n.751;
-
iniziative di educazione alla
convivenza civile;
-
interventi formativi relativi agli
IFTS e all’EDA;
-
iniziative nazionali di
coordinamento e monitoraggio per gli interventi formativi per lo
sviluppo delle TIC;
-
supporto agli esami di stato;
-
interventi formativi previsti per
l’attuazione del decreto legislativo 626/1994.
La concreta individuazione degli
obiettivi da perseguire nell’ambito delle suindicate priorità
nazionali è rimessa alla contrattazione regionale e alle scelte
delle singole scuole autonome.
Art.4
Livelli di interventi
La quota
delle risorse destinata alle istituzioni scolastiche è finalizzata
ai bisogni individuati nel Piano dell’offerta formativa e
costituisce lo strumento per la soddisfazione delle esigenze
formative del personale docente e del personale ATA, tenuto conto
del quadro della riforma in atto e della specifica identità di
ciascuna scuola dell’autonomia.
Le
iniziative finalizzate ai bisogni formativi del personale ATA
dovranno essere individuate nell’ambito del piano delle attività
di cui all’art.52 CCNL 24 luglio 2003.
Il
piano annuale delle istituzioni scolastiche, come previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto scuola citato in premessa, si articolerà in
iniziative:
-progettate dalla
scuola autonomamente o consorziata in rete, anche in
collaborazione con gli IRRE, con l’università, con le associazioni
professionali qualificate, con gli istituti di ricerca e con gli
enti accreditati;
-promosse
dall’Amministrazione;
-realizzate
in autoaggiornamento, secondo le tipologie e le modalità definite
dall’art.3 della Direttiva n.70/2002.
Per la realizzazione delle
iniziative di formazione si terrà conto delle specifiche modalità
di prestazione del servizio del personale educativo.
Per l’assegnazione dei
finanziamenti alle scuole dovranno essere utilizzati parametri
oggettivi che tengano conto della consistenza delle
istituzioni scolastiche e del numero degli operatori scolastici
in servizio. I Direttori Generali degli Uffici scolastici
regionali potranno considerare, altresì, le diverse tipologie
delle istituzioni scolastiche, la presenza di sezioni staccate o
plessi, le reti di scuole e, all’interno di esse, quelle che
svolgono il ruolo di centro servizio o altre funzioni che
richiedono interventi finanziari perequativi.
La quota
delle risorse assegnata agli Uffici scolastici regionali è
destinata, prioritariamente, a concorrere alle azioni previste
dalla presente Direttiva promosse a livello nazionale, con
prevalente riferimento alle iniziative di formazione per il
supporto alla riforma e all’attuazione degli interventi formativi
derivanti dagli obblighi contrattuali.
Per il personale A.T.A., sulla base di uno
specifico progetto nazionale definito di intesa con le
Organizzazioni sindacali, si promuoverà un'attività di formazione
finalizzata all’attuazione degli istituti contrattuali relativi
alla mobilità professionale, le cui modalità saranno definite con
apposita contrattazione integrativa nazionale, in attuazione
dell’art.48 del CCNL 24 luglio 2003, in relazione alle diverse
funzioni connesse all'autonomia scolastica ed alle esigenze
derivanti dal riordino dell'Amministrazione.
In sede di contrattazione
regionale saranno definite le priorità di intervento a livello
territoriale e la ripartizione delle risorse da destinare al
personale ATA per le attività di formazione in presenza, promosse
nell’ambito delle azioni nazionali.
La contestualizzazione degli
obiettivi formativi prioritari, le modalità di attuazione e la
concreta ripartizione delle risorse a livello territoriale
terranno comunque conto degli elementi che emergeranno dalla
contrattazione regionale.
Gli Uffici scolastici
regionali garantiranno – con l’ausilio di appositi organismi
tecnici e degli IRRE - l’informazione, il sostegno, la
valorizzazione e l’accompagnamento dell’attuazione del quadro
innovativo della riforma, nonché la formazione in presenza per la
riflessione e il confronto sui materiali formativi elaborati a
livello nazionale. Saranno, inoltre, favorite modalità
interattive, da realizzare in collaborazione con le università,
le associazioni professionali e disciplinari accreditate, nonché
ricerche-azioni curate dagli IRRE sulle migliori pratiche
didattiche realizzate dalle scuole.
A livello
nazionale, in relazione al raggiungimento degli obiettivi
specifici di apprendimento, contenuti nelle Indicazioni nazionali
allegate al Decreto Legislativo n. 59/2004, in attesa della
definizione del successivo regolamento governativo, l’INDIRE
implementerà progressivamente l’ambiente di apprendimento “Puntoedu”,
in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali,
avvalendosi, tra l’altro, dei risultati delle citate
ricerche-azioni condotte dagli IRRE.
Art. 5
Monitoraggio
Le attività di formazione
saranno oggetto di specifiche azioni di monitoraggio in modo da
render conto dei processi innovativi da esse promossi e da
consentire le eventuali modifiche e implementazioni delle stesse.
A norma della legge
14.1.1994, n.20, la presente Direttiva sarà trasmessa alla Corte
dei Conti per il visto e la registrazione per il tramite
dell'Ufficio Centrale di Bilancio.
IL MINISTRO
f.to Moratti
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