Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

 Sostituzione DSGA quesito all'ARAN

 

Prot.n. 1059 Roma, 28 ottobre 2003

All’ ARAN
e, p.c. - Al Ministero dell’Economia e delle Finanze
- Al Servizio Affari Economici e finanziari - SEDE

 

Oggetto: Sostituzione Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi - Richiesta parere.

 

Questa Amministrazione chiede a codesta Agenzia un parere in merito alla sostituzione dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi nelle scuole di ogni ordine e grado.
La questione non è nuova; essa è stata prevista già dal precedente contratto della Scuola, ma fin da allora l’interpretazione relativa alle indennità da corrispondere ha lasciato vari strascichi interpretativi.
In precedenza, la materia era regolata principalmente dal D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito in Legge 6.10.1988, n. 426 (che menziona esplicitamente l’istituto della reggenza), dall’art. 69 del CCNL 1995, dall’art. 34 del CCNL 1999 e dagli artt. 50 e 51 del CCNI 1999.
La sostituzione era effettuata dagli assistenti amministrativi, anche di altre scuole, i quali avevano diritto ad un compenso ex art. 50 ( per funzioni aggiuntive, a carico del fondo d’istituto ) e all’indennità di amministrazione ( tabella C del CCNI del 1999 ), detratta la quota spettante a titolo di CIA.
L’art. 51 prevedeva anche esplicitamente l’istituto della reggenza (comma 3); il trattamento economico era regolato dall’art. 69.
Per tutto quanto, intervenne a chiarimento la C.M. del 28.11.2000, n. 266.
Il nuovo CCNL 2002-2005 disciplina la materia agli artt. 47, 55 e 142 che richiama l’art. 69 già citato.
Le soluzioni contrattualmente previste per la sostituzione dei DSGA, in assenza della figura del coordinatore, non attuata per indisponibilità di risorse, sono le seguenti:

1) copertura dei posti vacanti e disponibili attraverso la nomina degli inclusi nelle graduatorie permanenti degli aspiranti a posti di responsabile amministrativo, prevista dall’art. 7 del D.M. 146/2000;

2) incarico all’assistente amministrativo della scuola ove si verifica la vacanza, ai sensi dell’art. 47 citato, e su base volontaria, a seguito di contrattazione integrativa d’istituto;

3) come ipotesi residuale, conferimento di reggenza a titolare di istituzione diversa, in forza della disposizione dell’art. 142, che fa vivere l’art. 69 del precedente contratto; da ciò non può non discendere, per l’esigenza che ha l’Amministrazione di continuità del servizio scolastico, che l’istituto della reggenza, sia pure per relationem, continui ad essere applicato, come lo era stato in base all’art. 51 del CCNI del 1999.

Ritenuto, pertanto, legittimo il ricorso all’affidamento in reggenza dell’ufficio di DSGA, occorre risolvere due problemi: da un lato, la quantificazione della retribuzione spettante ai sostituti ed al reggente; dall’altro, l’individuazione dell’organo cui spetta la loro liquidazione.

Bisogna, preliminarmente, distinguere tra responsabile amministrativo nominato dalle graduatorie permanenti, assistente amministrativo incaricato e DSGA reggente:

a) con riferimento alla prima tipologia, il dubbio è se lo stipendio spettante debba essere quello iniziale del DSGA o quello del responsabile amministrativo: a parere della Direzione scrivente, non può che essere quello corrispondente al profilo professionale vacante e ricoperto dal sostituto, ossia la retribuzione iniziale percepita dal DSGA;

b) per quanto riguarda invece la sostituzione mediante incarico all’assistente amministrativo, le norme di riferimento, già accennate, sono gli artt. 55 e 47 del CCNL vigente, nonchè l’art. 69 del CCNL del 1995. La prima disposizione prevede la corresponsione all’assistente amministrativo dell’indennità di amministrazione del DSGA a carico del fondo d’istituto (detratto l’importo del CIA già in godimento ); l’art. 47 contempla un compenso da definire in sede di contrattazione d’istituto << nell’ambito delle risorse complessivamente spettanti nell’anno scolastico 2002-2003, sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31 agosto 1999 >> ( funzioni aggiuntive ); l’art. 69. infine, prevede << una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento >>; sembra consentita la possibilità di cumulo degli emolumenti;

c) per i DSGA reggenti, infine, è corrisposta una indennità pari al 50% di quella spettante all’assistente amministrativo incaricato ( art. 69, citato).

Passando al secondo ordine di problemi sopra evidenziato, si ritiene che per i responsabili individuati dalle graduatorie permanenti, la competenza a liquidare i compensi sia, ovviamente, quella del MEF. Anche per gli assistenti amministrativi incaricati dal dirigente scolastico la competenza è sicuramente dell’Amministrazione finanziaria, relativamente alla copertura di posti vacanti e disponibili dall’inizio dell’anno, non ricoperti da titolare; ad avviso di chi scrive, tale competenza deve sussistere pure per la copertura di posti disponibili fino al termine delle lezioni. In tutti questi casi, compresi quindi quelli di assunzione dalle graduatorie permanenti, il dirigente scolastico stipulerà con l’interessato un contratto a tempo determinato su posto di DSGA, con retribuzione da parte del MEF, nella misura prevista dalle tabelle stipendiali allegate al contratto per la posizione iniziale.

Si ritiene opportuno precisare che, per la sostituzione di una figura unica quale è il DSGA, il conferimento di un incarico di sostituzione non possa essere fino al termine delle lezioni ma fino al 31 agosto.

Invece, ove la sostituzione riguardi periodi inferiori all’anno, la competenza, sempre a parere dello scrivente, dovrebbe rimanere in capo all’istituzione scolastica ed i relativi compensi gravare sul fondo di istituto, ai sensi degli art. 55 e 47 del CCNL 2002-2005.

Rimane da esaminare, sotto il profilo che si sta prospettando, la figura del reggente. Appurata la vigenza dell’art. 69 più volte citato, non sembrano esserci dubbi sull’applicabilità del comma 2 alle ipotesi di reggenza degli uffici dei DSGA. Il primo punto del secondo comma dell’art. 69 parla di <<uffici di cui al comma 1>>, senza fare nessuna distinzione tra gli uffici di presidenza e di direzione e l’ufficio del direttore amministrativo. Anche in tal caso, dunque, ne deriva la competenza del MEF a corrispondere la relativa indennità per le reggenze di durata annuale.
Stante la complessità del quadro normativo sopra rappresentato, si chiede a codesta Agenzia di fornire un parere in merito.

IL CAPO DIPARTIMENTO F.to Pasquale CAPO

TOPTOPTOP