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DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELL'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI- UFFICIO VIII



Circolare ministeriale n.16

 

Prot. 1820

Roma, 4 febbraio 2003

 

Oggetto: Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2003 - 2004.

 

Com'è noto, l'art.21-9 comma della legge 11-3-1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) stabilisce, tra l'altro, che i limiti di reddito previsti dall'art.28 -4° comma della legge 28-2-1986, n. 41 (legge finanziaria 1986) sono rivalutati, a decorrere dall'anno 1988, in ragione del tasso d'inflazione annuo programmato. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro ha comunicato in data 7-1-2003 che il tasso d'inflazione programmato per il 2003 è pari al 3,5%.

Conseguentemente, i limiti massimi di reddito, ai fini dell'esenzione dalle tasse scolastiche, stabiliti dal 4° comma dell'art.28 della summenzionata legge 28-2-1986, n. 41 a tutt'oggi annualmente rivalutati, sono ulteriormente rivalutati, per l'anno scolastico 2003-2004, in ragione del 3,5%, come dal seguente prospetto in euro:

per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone limite massimo di reddito per l'anno scolastico 2002-2003 riferito all'anno d'imposta 2001 rivalutazione in ragione del 3,5%, con arrotondamento all'unità di euro superiore limite massimo di reddito espresso in euro per l'a.s. 2003-2004 riferito all'anno d'imposta 2002
1

euro 4.251,00

lire 8.230.581

149,00

4.400,00

2

euro 7.054,00

lire 13.657.293

247,00

7.301,00

3

euro 9.068,00

lire 17.556.471

318,00

9.386,00

4

euro 10.830,00

lire 20.969.523

380,00

11.210,00

5

euro 12.592,00

lire 24.380.541

441,00

13.033,00

6

euro 14.272,00

lire 27.632.907

500,00

14.772,00

7 e oltre

euro 15.949,00

lire 30.880.188

559,00

16.508,00

Si ricorda che la misura delle tasse scolastiche è stata determinata dal D.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie Generale n.118 del 23-5-1990).

 

IL DIRETTORE GENERALE - SILVIO CRISCUOLI

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