Il tuo browser non supporta i fogli di stile!!!

Per una visione perfetta del sito ti consigliamo di aggiornarlo

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMNETO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Servizio per il Trattamento del personale
G.P.

Lettera circolare
A tutte le Amministrazioni

Prot. n.1772/10/G.P.
                   Roma, 31 marzo 2003

 

Oggetto: compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica

Sono pervenuti da parte di numerose amministrazioni quesiti in merito all'applicabilità ai pubblici dipendenti del combinato disposto dell'art.5, comma 3, della L. n.260/49 e dell'art.2, lett.e) della L.90/54 In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito alla legittimità del pagamento a tale personale, a prescindere dalla prestazione lavorativa, di un compenso aggiuntivo, corrispondente all'aliquota giornaliera, per le giornate di festività nazionale coincidenti con la domenica. Le richieste sono argomentate in massima parte facendo riferimento ad alcune decisioni della Corte di Cassazione (per tutte le sentenze n.11117/95 e n.12731/98) le quali, al fine di definire la portata oggettiva e soggettiva delle citate norme, sembrano asserirne l'applicabilità a tutti i lavoratori subordinati.

Data la rilevanza della materia, anche in ordine agli effetti finanziari conseguenti all'applicazione delle disposizioni in esame, questo Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e Finanze, ha richiesto con nota n.3140/10 del 17.07.2001, l'avviso dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla questione.

L'Avvocatura con parere del 19 febbraio 2003 (n.017130) che, ad ogni buon fine si allega, ha ritenuto che, in caso di festività nazionale coincidente con la domenica, non spetti ai lavoratori dipendenti retribuiti in misura fissa, tra i quali vanno ricompresi i dipendenti della P.A., l'aliquota aggiuntiva di retribuzione giornaliera. A tale conclusione perviene sulla base delle seguenti considerazioni. Analizzando le disposizioni contenute nell'art.5 della L.260/49 come integrato dall'art.2, lett e) della L.90/54, occorre evidenziare che:

·    il primo comma si riferisce a lavoratori dipendenti (di qualsiasi natura:impiegati ed operai) retribuiti non in misura fissa e per i quali spetta per i giorni di festività, solo la normale retribuzione giornaliera comprensiva di ogni elemento accessorio. Tale ipotesi deve essere riferita ai soli casi di astensione dal lavoro, poiché non è fatto riferimento, come invece nei commi successivi, ad ipotesi di prestazione di lavoro in dette festività;

·    il secondo comma dispone che in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festività, gli stessi lavoratori di cui al primo comma, percepiscano oltre che la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione delle ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per lavoro festivo;

·    il terzo comma si riferisce ai salariati retribuiti in misura fissa e prevede:

o   nel caso di festività lavorata, non caduta di domenica, l' attribuzione oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo;

o   nel caso, invece, di festività non lavorata cadente di domenica, viene riconosciuto, oltre alla normale retribuzione globale giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, anche un'ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

La disciplina di maggior favore, consistente nell'attribuzione della pretesa aliquota ai salariati in misura fissa è voluta, secondo l'Avvocatura, come una sorta di compensazione della maggiore penosità del lavoro agli stessi affidato. Infatti, sebbene il trattamento più favorevole troverebbe giustificazione nel fatto che il lavoratore sarebbe privato del godimento di un'ulteriore giornata di esenzione dalla prestazione lavorativa, si ravvisa l'irragionevolezza di tale riconoscimento a lavoratori a retribuzione fissa, per i quali non sembra avere rilevanza alcuna l'aleatoria coincidenza della festività nazionale con la domenica.

Conclusivamente, ed in linea con quanto evidenziato dall'Avvocatura, deve essere escluso che si possa riconoscere il compenso aggiuntivo pari all'aliquota giornaliera - previsto per i salariati retribuiti in misura fissa, dall'ultima parte del terzo comma dell'art.3 della L.n.260/49 - a lavoratori non inquadrabili in tale categoria. Ai dipendenti pubblici, pertanto, si applica, il solo primo comma dell'art.5 della L.n.260/49 con la conseguente spettanza, in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività, della sola "normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio".

Le predette conclusioni, peraltro, non trovano smentita nel T.U. n.3/57 né nelle successive discipline contrattuali.

Va evidenziato, infine, che la materia in questione rientra nell'ambito delle discipline demandate alla contrattazione collettiva e, pertanto, il contenuto della presente fa salva ogni possibile diversa disciplina che in tale sede dovesse essere adottata. Le amministrazioni sono invitate a dare ampia comunicazione della presente al proprio personale, al fine di evitare ulteriori ed inutili richieste sulla questione in esame.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Francesco Verbaro

TOPTOPTOP