Roma, 16 maggio 2003
Oggetto:conferimento e mutamento incarichi dirigenziali per l'anno scolastico 2003/2004.
Come è noto il primo C.C.N.L. dell'area V della dirigenza scolastica, sottoscritto il 1°.3.2002 e pubblicato nella G.U. - Serie generale - n. 100 del 20.12.2002, concerne il periodo 1.9.2000-31.12.2001.
In relazione all'applicazione del suddetto contratto collettivo pervengono da parte di alcuni Uffici scolastici regionali richieste di chiarimenti in ordine alla possibilità di procedere a mutamenti di incarico, nonchè alla mobilità professionale del personale dirigenziale che ha sottoscritto nell'a.s. 2002/2003 contratti pluriennali.
Al riguardo, si ritiene opportuno specificare quanto segue.
L' appena menzionato C.C.N.L., all'art. 2, comma 2, prevede che, dopo la scadenza del contratto, in caso di disdetta del medesimo, le disposizioni contrattuali rimangano in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. In virtù di detto comma, pertanto, fino alla firma del prossimo contratto collettivo nazionale, continuano a vigere le attuali disposizioni che regolano i vari istituti contrattuali (C.C.N.L. del 1.3.2002 - C.I.N. del 23.9.2002 e contratti integrativi regionali).
Gli articoli 23, 24 e 25 del C.C.N.L. e gli articoli 11,12, 13 e 14 del C.I.N., dettano puntuali disposizioni in ordine all'affidamento e al mutamento dell'incarico dirigenziale, alla revoca, alla mobilità professionale e all'ordine e tempi delle operazioni.
L'art. 24, comma 2, del C.C.N.L., prevede la possibilità che, a richiesta del dirigente scolastico che abbia superato il periodo di prova, possa essere disposto il mutamento dell'incarico anche in pendenza di contratto individuale per sede e/o istituzione scolastica diverse da quella di servizio.
Lo stesso comma, poi, precisa che il mutamento d'incarico può avvenire comunque ed esclusivamente sulla base di criteri coerenti con quanto previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 23, comma 1 del contratto medesimo; criteri da applicare con accorta flessibilità, in considerazione sia del rilevante numero di sedi disponibili per il prossimo anno scolastico, sia in relazione alla circostanza che per l'anno scolastico 2002/2003 è risultato preminente il criterio della conferma sulla sede di ex titolarità.
Detta fattispecie è stata, come è noto, ulteriormente disciplinata con l'art. 13 del C.I.N. che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del C.C.N.L., indica i casi eccezionali in cui è possibile il mutamento d'incarico.
Ciò premesso, è utile ricordare che con la legge 15.7.2002, n. 145, recante disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato, sono state apportate significative innovazioni al d.lgs. 30.3.2001, n. 165 in tema di incarichi dirigenziali.
Fatta salva la validità dei contratti individuali già stipulati nell'a.s. 2002/2003 si reputa opportuno richiamare l'attenzione sulle regole che disciplinano il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali.
Nel rinnovato sistema normativo l'atto di conferimento dell'incarico, ferma restando la natura del rapporto di lavoro disciplinato dalle disposizioni di diritto comune e dal contratto collettivo, assume connotazione provvedimentale, ponendosi pertanto come determinazione conclusiva di un apposito procedimento amministrativo che comporta, perciò, la piena applicazione delle regole partecipative di cui alla legge 8 agosto 1990, n. 241, artt. 7 e seguenti.
Per il conferimento degli incarichi, dopo il novellato art. 19 del d.lgs. 165, vanno pertanto considerati oltre alla natura e alle caratteristiche dei compiti assegnati, alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente, i risultati precedentemente conseguiti dall'interessato in relazione agli obiettivi fissati.
Con il provvedimento d'incarico vanno definiti l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti d'indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengono nel corso del rapporto.
La durata dell'incarico non può eccedere il termine di cinque anni.
Al provvedimento di conferimento d'incarico accede un contratto individuale che definisce il corrispondente trattamento economico nel rispetto dei principi fissati dall'art. 24 del più volte menzionato d.lgs. n. 165/2001.
Per quanto concerne la mobilità professionale, si richiama l'attenzione sull'art. 15, comma 1, del C.I.N. che dispone che, in via transitoria per i prossimi due anni scolastici e fino alla sottoscrizione del prossimo contratto collettivo, i responsabili degli Uffici scolastici regionali possano conferire un nuovo incarico dirigenziale ai dirigenti scolastici che presentano domanda di passaggio per un settore formativo diverso da quello di appartenenza.
La mobilità professionale può essere effettuata fino al limite del 15% dei posti vacanti annualmente.
Al riguardo, si precisa che in base all'orientamento giurisprudenziale il posto di ruolo può reputarsi vacante e, quindi, disponibile, fino a quando non sia stato messo a concorso.
Conseguentemente, le SS.LL. non dovranno considerare vacanti per la mobilità professionale il numero dei posti messi a concorso con il D.D.G. del 17.12.2002.
Relativamente, infine, agli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando, utilizzazione o altre particolari posizioni di stato, si ricorda che gli interessati, ai sensi dell'art. 14 del C.I.N., devono, ai fini dell'assegnazione degli incarichi, presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo presente che tutti gli incarichi dirigenziali, compresi quindi gli incarichi di presidenza, devono concludersi entro il 15 luglio p.v.
Si confida sul puntuale svolgimento delle operazioni sopra richiamate e si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
IL CAPO DIPARTIMENTO
F.to Pasquale Capo