Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell’amministrazione
Ufficio VI
Nota 24 ottobre 2002
Prot. n.3497
Oggetto: Supplenze personale ATA
In considerazione di
particolari situazioni in materia di supplenze del personale ATA
si forniscono ulteriori istruzioni con specifico riguardo alle
sottoindicate circostanze:
RINUNCIA PROPOSTA DI
ASSUNZIONE – MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Preliminarmente si
chiarisce che il candidato convocato e non presente alla
convocazione, in assenza di delega, deve essere considerato
rinunciatario e come tale sarà gestito.
Si richiama
l’attenzione su quanto a riguardo già precisato con nota 431 del
23.1.2002 circa la non applicabilità della sanzione di cui all’art.7
del Regolamento delle supplenze adottato con D.M. 13.12.2000 n.
430 nei casi di sola rinuncia ad una proposta di assunzione o di
mancata assunzione in servizio per supplenze conferite sulla base
di graduatorie permanenti o graduatorie provinciali ad esaurimento
ed elenchi provinciali.
Valga al riguardo anche
il richiamo alla C.M. n. 82 del 19.7.2002 che prevede che “Le
indicazioni contenute nella presente comunicazione si
applicano.......................al personale ATA “.
GRADUATORIE DI
CIRCOLO E DI ISTITUTO
Per quanto concerne la
modalità di interpello e convocazione degli aspiranti a supplenze
conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto i
dirigenti scolastici adotteranno i medesimi criteri di cui all’art.12
del D.M. n. 103 del 4 giugno 2001, concernente l’attribuzione
delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo.
Circa, inoltre, le
modalità attuative di quanto previsto dal comma 9 dell’art. 5 del
“Regolamento” adottato con D.M. 430/00 concernente la possibilità,
da parte del Dirigente Scolastico, di acquisire ulteriori domande
di supplenze si fa presente che le suddette domande non possono
essere prese in considerazione in assenza di specifiche
disposizioni emanate da questo Ufficio, così come espressamente
previsto dall’art.8 del citato Regolamento.
A riguardo, comunque,
si sottolinea che la numerazione di cui all’art.5, nel suo
insieme, non intende stabilire un ordine di inserimento, ma
solamente l’elencazione degli aventi titolo che sono graduati in
base al punteggio e a quant’altro loro riconosciuto.
In particolare il comma
9 del medesimo art.5 prevede soltanto la possibilità di
presentazione di domande di inclusione nelle graduatorie di
circolo e di istituto negli anni intermedi del periodo di validità
di tali graduatorie e non la possibilità di inserirsi, anche se in
coda, in una fascia diversa.
I successivi commi,
infatti, definiscono i criteri di acquisizione delle domande da
parte delle scuole con riferimento, unicamente, alla provincia ed
al numero delle scuole precedentemente espresse.
In estrema sintesi
l’operazione innanzi descritta poggia la sua validità, per coloro
che sono già inseriti nella terza fascia, sul requisito “essere
inserito” e non “aver prestato 30 giorni di servizio nel profilo
corrispondente”, come da più parti erroneamente inteso.
SUPPLENZE
CONSERVATORI ED ACCADEMIE
Come è noto, l’ufficio
Alta Formazione Artistica e Musicale ha avviato una nuova
procedura per la copertura dei posti di “collaboratore scolastico”
e di “assistente amministrativo”disponibili nell’organico di ogni
singola istituzione di Alta Cultura.
Tale procedura non
permette di ricorrere alle graduatorie formulate in ambito
provinciale per le scuole di ogni ordine e grado per i suddetti
profili professionali.
Vanno, a tal fine,
rilevate le posizioni di coloro che, già inseriti nelle
graduatorie permanenti, elenchi o graduatorie provinciali ad
esaurimento nonché nelle graduatorie di circolo e d’istituto,
percepiscano mutamenti di rilievo nella fase del conferimento di
eventuali supplenze nelle suddette Istituzioni.
Pertanto si ritiene
utile precisare che qualora il personale sia in servizio con
nomina annuale, fino al termine delle attività didattiche o con
supplenza temporanea ed abbandoni il servizio anticipando la
risoluzione del rapporto di lavoro, si applicano, in
considerazione della specificità del comparto, le disposizioni di
cui all’art.7, comma 1, lettera A, punto 1 e 2 e lettera B, punto
2 del Regolamento Supplenze approvato con D.M. 13.12.2000 n. 430.
Qualora, invece, il
personale sia in servizio con nomina a tempo indeterminato non
trova applicazione, nella fattispecie, l’art.5 dell’Accordo per il
personale ATA sottoscritto in data 8.3.2002 in quanto esso opera
nell’ambito dello stesso comparto; è noto, infatti, che è stato
costituito lo specifico comparto di contrattazione collettiva per
il personale delle istituzioni di Alta Formazione e
Specializzazione Artistica e Musicale. Tale configurazione,
pertanto, comporterà la cancellazione dal ruolo di appartenenza.
Si ritiene, altresì,
utile definire che il servizio prestato in qualità di
“collaboratore scolastico” e “ assistente amministrativo” nelle
Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle
Industrie Artistiche dello Stato , a partire dall’anno accademico
2002/2003, non è computabile nei 24 mesi di servizio effettivo
richiesto per l’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui
all’art.554 del D.Lvo 16.4.1994, n. 297 concernenti i suddetti
profili professionali, ed, ai fini della valutazione nelle citate
procedure concorsuali, esso servizio è assimilato al “ servizio
prestato in altre Amministrazioni dello Stato”.
Si pregano le SS.LL. di
voler diramare, con la massima urgenza, la presente nota a tutte
le istituzioni scolastiche, rappresentando, inoltre, che la stessa
viene diffusa anche attraverso la rete INTRANET.
Il Direttore Generale
F.to Antonio Zucaro |