Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
Ufficio VI
Nota 12 novembre 2002
Prot.n.184/segr.
Oggetto: Supplenza ATA -
computabilità servizio prestato in qualità di collaboratore
scolastico e assistente amministrativo
Si fa
riferimento alle disposizioni impartite con nota n.3497 del 24
ottobre 2002 a seguito del nuovo sistema di reclutamento del
personale ATA negli istituti di alta cultura adottato a decorrere
dall’anno accademico 2002/2003 e alle numerose richieste di
chiarimenti in ordine alla valutazione del servizio prestato nelle
suddette istituzioni, ai fini dell’ammissione al concorso per soli
titoli di cui all’articolo 554 del Dl.vo n. 297/94.
Al
riguardo, considerati i tempi di diramazione delle disposizioni
riguardanti tale nuovo sistema di reclutamento che, in alcuni casi
hanno reso problematica l’opzione degli aspiranti al momento del
conferimento dell’incarico di supplenza, a parziale rettifica di
quanto indicato nella citata nota n.3497 del 24.10.2002 si precisa
che, limitatamente all’anno accademico 2002/03, il servizio
effettivo prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e
"assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di
Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello
Stato, viene considerato valido ai fini dell’ammissione al
concorso per soli titoli di cui al succitato articolo 554.
In tal
senso, sarà inserita un’apposita istruzione operativa nell’annuale
ordinanza riguardante l’emanazione dei bandi di concorso per
l’anno in corso.
Resta
confermato che, a decorrere dall’anno accadenico 2003/2004, il
servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali
di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, sarà
assimilato a "servizio prestato in altre Amministrazioni".
IL
DIRETTORE GENERALE
f.to ZUCARO |