INTESA TRA IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’
E DELLA RICERCA E LE OO. SS. CGIL CISL UIL SNALS
FIRMATARIE DEL CCNL 26.5.99 E DEL CCNI 31.8.99
DEL COMPARTO SCUOLA
Le parti firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed integrativi del
comparto scuola citate in epigrafe, considerata l’opportunità, nel
rispetto delle vigenti norme contrattuali con particolare
riferimento all’art.1, comma 4, del CCNL del 26.5.1999, di dare
esecuzione anche per l’anno scolastico 2002/2003 all’attività di
cui all’art.37 del CCNI del 31.8.1999, si riuniscono per procedere
alla formulazione del piano di ripartizione delle risorse residue
relative alle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa
per l’anno scolastico 2002/2003, a norma dell’art. 37 del citato
CCNI.
Premesso che le risorse
finanziarie stanziate dal CCNL (234 miliardi lordo Stato pari ad
€120.850.914,39) consentono di assegnare alle istituzioni
scolastiche 58.296 funzioni strumentali tra le quali sono
ricomprese:
-
le 228 funzioni
strumentali da assegnare agli Istituti di Alta Cultura;
-
le funzioni
strumentali da assegnare al Ministero degli Affari Esteri a
favore del personale delle scuole e dei corsi italiani
all’estero;
-
le 41.417
funzioni strumentali, nelle quali è compresa quella per il
collaboratore vicario del capo di istituto, che, in base ai
parametri del dimensionamento previsti dal contratto ed
effettivamente accertati, sono da attribuire alle scuole,
incluse quelle destinate alle ex scuole medie annesse ai
conservatori;
considerato che con le intese
sottoscritte in data 28 ottobre 1999, per l’anno scolastico
1999/2000, in data 28 agosto 2000, per l’anno scolastico 2000/2001
e in data 3 ottobre 2001, per l’anno scolastico 2001/2002, è stata
stabilita, tenendo conto della complessità delle scuole/istituti,
l’assegnazione di una ulteriore funzione a ciascun istituto
comprensivo e istituto di istruzione superiore, una per ogni
istituto di I° grado, di II° grado o superiore con più di 80
docenti, una per ogni circolo didattico e istituto comprensivo con
più di 800 alunni, una ad ognuna delle scuole carcerarie ed
ospedaliere nonché alle scuole sedi di corsi serali, di educazione
per gli adulti (EDA), di istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), per un totale di 8.902 funzioni (all.3);
considerato che, tenendo conto
delle particolari specificità, sono state altresì assegnate alle
rispettive province di sede una funzione strumentale ad ognuno dei
licei europei, una ad ognuna delle scuole annesse a convitto ed
educandato, una ad ognuna alle scuole medie annesse a istituto
d’arte (all.3);
dovendosi, pertanto, procedere, a
completamento delle prescrizioni contrattuali, all’assegnazione
delle ulteriori 7.539 funzioni strumentali residue;
convengono quanto segue:
-
nel confermare i
criteri e le indicazioni di cui alle intese sottoscritte in data
28 ottobre 1999, 28 agosto 2000 e 3 ottobre 2001, sono messe
immediatamente a disposizione delle istituzioni scolastiche le
funzioni strumentali di cui alle colonne 1, 2 e 3 dell’allegata
tabella (all.1), secondo i criteri indicati in premessa.
Le istituzioni scolastiche, pertanto, provvederanno al loro
impiego per le attività ad esse riferite ed indicate nelle aree
previste dall’art.28, comma 1, del contratto collettivo
nazionale di lavoro del 26 maggio 1999, e richiamate dall’art.37
del contratto nazionale integrativo del 31 agosto 1999;
-
sono accantonate le 228
funzioni obiettivo, determinate sulla base dei criteri contenuti
nell’art.37, comma 2, del CCNI 1999, da assegnare agli Istituti
di Alta Cultura, per i quali provvederà il competente Ufficio
per l’Alta Formazione Artistica e Musicale del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
-
sono assegnate
alle scuole italiane ed ai corsi all’estero risorse per il
conferimento di n. 60 funzioni strumentali che vengono
distribuite con la procedura prevista dal citato art.37, comma
2;
-
le ulteriori 7.539 funzioni
residue di cui alla colonna 4 (all.1), ripartire
proporzionalmente in base al numero delle scuole di ogni ordine
e grado e degli alunni ad esse iscritti in ciascuna provincia,
sono assegnate complessivamente a livello regionale e
distribuite da parte dei Direttori Generali Regionali, d’intesa
con le OO.SS. territoriali, al fine dell’individuazione dei
criteri più coerenti e funzionali alle esigenze di offerta
scolastica formativa emergenti in ambito regionale; nel medesimo
piano regionale di ripartizione confluiscono le funzioni
strumentali non utilizzate nell’anno scolastico 2001/2002 nonché
quelle, riferite alla presente intesa, non attivate dalle
istituzioni scolastiche entro il 31 ottobre 2002.
Il piano di ripartizione regionale, così integrato, dovrà essere
comunque definito entro il 30 novembre 2002.
-
gli allegati 1, 2 e 3 fanno
parte integrante della presente intesa.
Letto, approvato e sottoscritto
in
Roma, 23 settembre 2002
Per
l’Amministrazione: Per le OO. SS.:F.to................................................
CGIL F.to........................................
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CISL F.to........................................
UIL F.to...................…................. |