SCHEMA DI
CAPITOLATO D’ONERI
TRA
LE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AGENZIE DI VIAGGI
1.
L’Agenzia
di Viaggi (di
seguito denominata ADV)
si impegna a rispettare le indicazioni delle CC.MM. n. 291 del
14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta
dell’Istituzione Scolastica
(di seguito denominata IS),
tutte le certificazioni richieste nelle circolari stesse, in
particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n.
291/92, anche mediante autocertificazione del rappresentante
legale dell’ADV;
2.
la
validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista
dell’effettuazione del viaggio, salvo variazioni dei costi
documentabili e non imputabili all’ ADV (es.: cambi valutari,
trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi,
tasse, ecc. Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995
n.111 di cui all’appendice del presente capitolato, nota 1);
3.
in
calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS,
tutte le indicazioni riguardo ad altri servizi quali, ad esempio,
ingressi a musei o siti archeologici, gallerie, mostre, ecc., che
richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi dovranno
essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del
viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di
partecipazione. Lo stesso varrà per i servizi di guide, interpreti
od accompagnatori ;
4.
l’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS,
dovrà avvenire con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà
essere stipulato un contratto con l’ADV, contenente tutti gli
elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo del
17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE (di cui
all’appendice del presente capitolato, nota 2) ed in coerenza con
le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 concernente
le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche”. Detto contratto dovrà essere
firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente
autorizzate. Soltanto la regolare stipula del contratto consente
all’IS di poter accedere al “Fondo nazionale di garanzia”, per i
casi di cui all’art.1 e secondo le procedure di cui all’art. 5,
del Regolamento n.349 del 23 luglio 1999 , recante norme per la
gestione ed il funzionamento del Fondo nazionale di garanzia per
il consumatore di pacchetto turistico. (Si rimanda, al riguardo,
all’appendice del presente capitolato, nota n. 3) ;
5.
in caso
di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione
di handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:
a)
l’IS,
per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la
determinazione del costo del viaggio,
comunicherà all’ADV la
presenza di allievi in situazione di handicap, i relativi servizi
necessari e
l’eventuale presenza di
assistenti educatori culturali;
b)
agli
allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori
culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la
normativa vigente in materia;
6.
le
quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un
numero minimo e massimo di persone paganti ed alla capienza dei
mezzi di trasporto. In caso di difformità tra il numero di tali
persone ed il numero di persone partecipanti comunicato dall’IS,
il costo sarà ricalcolato ed indicato all’IS medesima;
7.
lo/gli
albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli
stesso/i sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax,
ubicazione) da parte dell’ADV, dopo l’affidamento
dell’organizzazione, alla conferma dei servizi. Le sistemazioni
saranno in camere singole gratuite per i docenti (una ogni 15
paganti) ed a più letti per gli studenti; ulteriori camere
singole, subordinatamente alla disponibilità dello/gli albergo/ghi,
comporteranno un supplemento. La sistemazione del gruppo avverrà
in un solo albergo, salvo che, per l’entità del gruppo o in caso
di piccoli centri, si renda necessaria la sistemazione in più
alberghi. L’ubicazione dovrà essere il più vicino possibile ai
luoghi da visitare;
8.
in
relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione
dovrà essere indicato se i pasti saranno serviti nello/gli
albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i
se richiesto/i);
9.
i
viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo
idoneo di trasporto. La comunicazione dell’entità dei posti,
richiesti ed assegnati da parte dei Vettori, dovrà essere fornita
all’IS dall’ADV (anche in copia) all’atto della conferma dei
servizi previsti per il relativo viaggio;
10.
ove
siano utilizzati autopullmann, gli stessi saranno a disposizione
per tutti gli spostamenti del gruppo, inerenti all’itinerario
precedentemente stabilito. Nelle quote si intendono inclusi:
carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e parcheggi,
iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista
nelle circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.
L’IS può riservarsi
di far verificare, alla partenza del viaggio ed avvalendosi delle
Autorità competenti,
l’idoneità dei mezzi
utilizzati;
11.
l’IS
dovrà garantire, con apposita dichiarazione scritta preventiva, la
conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative
al momento della partenza dalle stesse, nonché dei mezzi di
trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati danni imputabili
all’IS, quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare gli
stessi e di verificarne l’entità con i relativi fornitori.
L’ammontare dell’eventuale spesa sarà addebitata all’IS con
specifica fattura emessa dall’ADV;
12.
le
gratuità di viaggio saranno accordate in ragione di una ogni
quindici partecipanti paganti;
13.
sarà
versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e su
presentazione della relativa fattura, un acconto delle quote pari
al 25%. Il saldo avverrà, su presentazione delle relative fatture,
entro e non oltre cinque giorni dal rientro dal viaggio;
14.
l’ADV
rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al
viaggio (voucher,
titoli di trasporto). Sui
voucher
saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i servizi
prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella
persona del responsabile accompagnatore, avrà cura di rilevare
l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi
previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi
documenti di viaggio (voucher,
titoli di trasporto);
in caso di trasporto ferroviario/marittimo, il responsabile
accompagnatore avrà cura di farvi annotare dal personale
competente il numero esatto dei viaggiatori. Tali adempimenti
consentiranno all’IS di poter, eventualmente, ottenere il
rimborso, qualora il numero dei partecipanti sia stato oggetto di
variazioni in meno oppure non tutti i servizi siano stati
utilizzati per causa di forza maggiore. L’IS dovrà, al rientro in
sede della comitiva e, comunque, entro e non oltre cinque giorni,
informare l’ADV delle eventuali variazioni relative al numero dei
partecipanti, nonché dei servizi di cui non si è usufruito.
Per quanto non
specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia
alla normativa vigente in materia, già menzionata, con
particolare riferimento al decreto legislativo del 17-3-95,n.111,
relativo all’ “Attuazione
della direttiva n.314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed
i circuiti “tutto compreso”
“
Le richieste di
preventivo per i viaggi di istruzione non rientrano nella
normativa di legge prevista per le gare d’appalto.
APPENDICE:
Nota 1 – Art. 11,
D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 – Revisione del prezzo
1. La revisione del
prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto
dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo,
in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del
carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio,
di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di
cambio applicato.
2. La revisione al
rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel
suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento
del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente
può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già
versate alla controparte.
4. Il prezzo non può
in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la
partenza.
Nota 2 - Art.7,
D.L.vo del 17 marzo 1995, n.111 - Elementi del contratto di
vendita di pacchetti turistici
Il contratto contiene i
seguenti elementi:
a.
destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia
previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative
date di inizio e fine,
b.
nome,
indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione
all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il
contratto;
c.
prezzo
del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e
tasse sui servizi di atterraggio, sbarco e imbarco nei porti ed
aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d.
importo,
comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da
versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il
pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di
caparra ma gli effetti di cui all’art. 1385 del codice civile non
si producono allorchè il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non
imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della
controparte;
e.
estremi
della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute
con il viaggiatore;
f.
presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui
all’art.21;
g.
mezzi,
caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della
partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato;
h.
ove il
pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo,
l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale
idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali
caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i.
itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel
pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e
guide turistiche;
l. termine entro cui il
consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio
per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti
previsto;
m.
accordi
specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra
l’organizzatore o il venditore e il consumatore
al momento della prenotazione;
n.
eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del
contratto ad un terzo;
o.
termine
entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per
l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto;
p.
termine
entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in
relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui
all’art.12.
Nota 3 -
artt.1 e 5, Decreto
del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del
23 luglio 1999, n. 349 (relativi al Fondo nazionale di garanzia
per il consumatore di pacchetto turistico)
Art. 1 - Competenze e
ambito di applicazione
1.
Al
Dipartimento del turismo è affidata la gestione del Fondo
nazionale di garanzia per il consumatore di
pacchetto turistico
istituito dall’articolo 21 del decreto legislativo n.111/1995, di
seguito denominato
Fondo.
2.
Compito
del Fondo è quello di :
a.
assicurare al consumatore il rimborso del prezzo versato sia in
caso di fallimento del venditore o
dell’organizzatore, che in caso di accertata insolvenza degli
stessi soggetti, tale da non consentire, in tutto o in parte,
l’osservanza degli obblighi contrattuali assunti;
b.
organizzare il rimpatrio del turista in viaggio all’estero nel
caso in cui si verificano le circostanze di cui
al punto a ;
c.
assicurare la fornitura di un’immediata disponibilità economica in
caso di rientro forzato di turisti da
Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno
all’organizzatore.
3.
Il
Fondo interviene esclusivamente nei casi in cui il pacchetto
turistico è stato venduto od offerto in vendita con contratto
stipulato nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal
venditore in possesso di regolare autorizzazione.
…
omissis …
Art. 5 - Domanda per
l’intervento del Fondo fuori dei casi d’urgenza
1.
La domanda
per accedere alle erogazioni del Fondo nazionale di garanzia per
il turista è indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento del turismo, comitato di gestione del
Fondo nazionale di garanzia.
2.
La
domanda da presentare entro tre mesi dalla data prevista per la
conclusione del viaggio, al fine di consentire al Fondo di
avvalersi del diritto di rivalsa, è corredata da:
a. contratto di viaggio
in originale;
b. copia della ricevuta
del versamento della somma corrisposta all’agenzia di viaggio;
c. ogni elemento atto a
comprovare la mancata fruizione dei servizi pattuiti. |