DIPARTIMENTO PER I SERVIZI NEL
TERRITORIO
Direzione Generale per l'Organizzazione dei Servizi nel Territorio
Ufficio I
Nota 2 agosto 2002
Prot. n. 452
Oggetto:
Compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione
agli esami. Circ. Min. Economia e Finanze n. 8 del 12 febbraio
2002
Con la Circolare richiamata in
oggetto il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di
Finanza - ha reso noto, con puntuali argomentazioni, di non
condividere la prassi, sorta per effetto di un apposito accordo
intervenuto tra questa Amministrazione e l’ex Direzione Generale
dei servizi periferici del Tesoro, secondo cui ai fini della
liquidazione del compenso sostitutivo per le ferie non fruite, sia
sufficiente, da parte delle Istituzioni scolastiche, compilare
l’apposito tabulato annuale prodotto in via informatica dalle
Direzioni provinciali dei servizi vari, senza più necessità di
emanazione del provvedimento formale.
L’adozione del provvedimento
amministrativo debitamente documentato deriva dalla necessità di
assicurare, alla fattispecie in esame, il rispetto di una duplice
condizione di legittimità, venuta meno, ad avviso dell’organo di
controllo, per le seguenti ragioni: da un lato, perché la
censurata prassi annullando di fatto il controllo preventivo delle
Ragionerie provinciali, contravviene alle previsioni legislative
che dispongono la verifica di legalità su tutti gli atti dai quali
derivi una spesa, o che abbiano comunque effetti finanziari sul
bilancio dello Stato; dall’altro lato, perché la mera mancata
fruizione delle ferie non dà automaticamente diritto a percepire
il compenso sostitutivo, essendo tale diritto subordinato dal
C.C.N.L. a precisi presupposti e condizioni.
La medesima motivazione, prosegue
la circolare in parola, porta ad escludere che il pagamento possa
essere eseguito sulla base di un semplice tabulato che può essere,
sì, d’ausilio per la determinazione dell’importo da liquidare, ma
che in nessun caso può sostituire un atto amministrativo “dovuto”.
Considerata la chiarezza, in
punto di diritto, delle osservazioni che precedono, e posta la
doverosità dell’esplicitazione formale delle ragioni che
legittimano il diritto a percepire i compensi in questione, si
ritiene opportuno invitare i dirigenti di tutte le Istituzioni
scolastiche ad adottare, anche per ragioni di snellimento del
relativo iter procedimentale, i prescritti provvedimenti
amministrativi in forma cumulativa, allegando a ciascuno di essi,
quale parte integrante dei medesimi, la tabella, opportunamente
compilata, trasmessa dalla competente Direzione provinciale dei
servizi vari del Tesoro.
Al fine di renderla più
funzionale, la citata tabella è stata integrata con due ulteriori
colonne: una contenente l’indicazione del numero degli anni di
incarico, per la determinazione del numero di giorni di ferie
spettanti; l’altra in cui viene evidenziato se la mancata
fruizione delle ferie sia dovuta ad improrogabili motivi di
servizio.
In quest’ultimo caso, al decreto
va unita la domanda a suo tempo presentata dall’interessato e la
comunicazione di diniego dell’amministrazione contenente la
specificazione dei motivi di servizio che hanno determinato il
rigetto della richiesta.
Ove il compenso sostitutivo sia
dovuto per partecipazione agli esami, deve essere prodotta idonea
certificazione attestante l’effettiva partecipazione degli
interessati alle sedute di esame.
Tale certificazione può essere
costituita da una attestazione del Presidente della commissione
d’esame, ovvero dalla copia, autenticata nei modi di rito, dei
verbali delle operazioni d’esame.
I predetti provvedimenti, con gli
allegati di cui sopra, dovranno essere trasmessi, contestualmente,
alle Ragionerie provinciali dello Stato per il controllo
preventivo, e alle Direzioni provinciali dei servizi vari del
Tesoro per il pagamento dei relativi importi.
Al fine di agevolare i predetti
dirigenti nella cura degli adempimenti richiesti e per assicurare
l’omogeneità d’azione, si propone l’unito schema di
provvedimento.
Nelle premesse del decreto sono
state inserite alcune contestuali attestazioni del dirigente
scolastico, al fine di limitare la documentazione di supporto del
provvedimento.
Con l’occasione, è opportuno
precisare che alla determinazione della retribuzione da utilizzare
per il calcolo del compenso sostitutivo concorrono, oltre al
trattamento economico fondamentale, anche tutti i tipi di compenso
accessorio - di cui agli articoli 25, 33 e 34 del C.C.I.N. 31
agosto 1999, con le variazioni apportate dall’articolo 7 del
C.C.N.L. 15 marzo 2001 - in quanto sono da considerare emolumenti
fissi continuativi.
Si fa presente, inoltre, che,
secondo la previsione dell’art. 25 del CCNL, Comparto scuola, del
4 agosto 1995, in materia di ferie, al personale docente assunto a
tempo determinato si applicano le disposizioni stabilite per il
personale a tempo indeterminato dall’art. 19, con la precisazione
che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali
al servizio prestato. Pertanto, per servizi inferiori al mese il
calcolo delle ferie maturate deve essere effettuato sulla base dei
giorni di servizio prestati nel mese stesso.
Occorre, infine, ribadire che ove
dal computo dei giorni di ferie non godute risulti una cifra non
intera ma decimale, il compenso deve essere calcolato utilizzando
anche le frazioni dei giorni, considerato che i CCNL del comparto
non pongono la condizione che il diritto alle ferie si maturi a
giorni interi, e che trattasi di servizio effettivamente prestato
e, quindi retribuibile.
La presente circolare è stata
concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (ai sensi
dell’art. 646 del regolamento di contabilità generale dello Stato)
e Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei
Servizi del Tesoro, come da rispettive note n. 88743 del 31 luglio
2002 e n. 64365 del 29 luglio 2002.
Il Direttore Generale
Zucaro
SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 19, comma 9 del
C.C.N.L., Comparto Scuola, 1994/1997 che prevede, per il personale
docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, la fruizione
delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività
didattiche;
VISTO l’art. 25 del medesimo
C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 che
prevedono, rispettivamente, l’estensione al personale assunto a
tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie
stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato;
nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire
la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al
termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto
stipulato nel corso dell’anno scolastico;
VISTO l’accordo di
interpretazione autentica dell’art. 19 citato, per la parte che
riguarda la fruizione delle ferie da parte del personale docente a
tempo determinato pubblicato sulla G.U., Serie generale, n. 231
del 3 ottobre 1997, che, stabilendo in premessa la non
obbligatorietà della fruizione delle ferie durante il periodo di
sospensione delle lezioni, legittima il pagamento sostitutivo
delle stesse al momento della cessazione del rapporto, anche nel
caso in cui il docente non abbia chiesto di fruirne durante il
predetto periodo;
VISTI l’art. 527 del Decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che al comma 3 disciplina le
modalità per la liquidazione delle competenze relative alla
partecipazione agli esami per il personale docente con contratto
di supplenza annuale che abbia iniziato il servizio dopo il 1
febbraio e le circolari ministeriali in materia;
VISTA la C.M. n. 8 del 12
febbraio 2002 del Ministero dell’Economia e della Finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato
Generale di Finanza;
ATTESTATO che il personale
docente a tempo determinato di cui all’unita tabella predisposta
dalla Direzione provinciale dei servizi vari del Tesoro, per
ragioni strettamente attinenti al servizio, non ha potuto fruire
delle ferie maturate, ovvero non ha fatto richiesta di fruirne nel
periodo di sospensione delle lezioni, intercorso durante la durata
del rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica;
ATTESTATO che con tutti i docenti
di cui all’unita tabella sono stati stipulati i contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, a suo tempo inviati
alla Ragioneria provinciale dello Stato;
VISTA la documentazione agli atti
di questa Istituzione scolastica;
DECRETA
Al personale docente assunto fino
al termine delle attività didattiche, indicato nell’elenco di cui
all’allegata tabella, è riconosciuto, per i giorni previsti nella
medesima tabella, il compenso sostitutivo delle ferie non fruite,
ovvero per la partecipazione agli esami.
La predetta tabella costituisce
parte integrante del presente provvedimento.
Il presente decreto viene inviato
alla Ragioneria provinciale dello Stato per la verifica di
legalità ed alla Direzione provinciale dei servizi vari per il
pagamento.
Sono fatti salvi eventuali
conguagli conseguenti a rettifiche.
IL
DIRIGENTE SCOLASTICO
Al presente decreto viene
allegata la seguente documentazione:
a) n.
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b) n.
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c) n.
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d) n.
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