Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione generale del
personale della scuola e dell’amministrazione
Circolare
Ministeriale n. 69
del 14 giugno 2002
Oggetto:
Sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III bis. Valutazione del
servizio di insegnamento prestato dai docenti specializzati nelle
SSIS.
Con sentenza
del 28 maggio c.a. il T.A.R. Lazio, sez. III bis, ha parzialmente
accolto il ricorso di alcuni docenti per l’annullamento del
Decreto Direttoriale 12 febbraio 2002 e dell’annessa tabella di
valutazione, col quale sono stati disciplinati l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie permanenti di cui all’art. 1
della legge n. 124/1999.
Va premesso
che, nei motivi di ricorso, sono state impugnate le sotto indicate
determinazioni:
1.
l’attribuzione di un “bonus” di 30 punti, come punteggio
aggiuntivo (oltre al voto di abilitazione) per gli specializzati
nelle S.S.I.S.;
2.
l’accesso alle graduatorie permanenti anche per coloro che
avrebbero conseguito la specializzazione oltre il termine di
presentazione delle domande (21 marzo 2002) e sino al 31 maggio
2002;
3.
la cumulabilità del punteggio per il servizio di insegnamento
eventualmente prestato durante la frequenza della scuola di
specializzazione con quello attribuito come aggiuntivo per il
conseguimento dell’abilitazione (30 punti);
4.
l’iscrizione degli specializzati delle S.S.I.S. nelle graduatorie
valide per le nomine da effettuare per l’a.s. 2002/2003;
5.
l’iscrizione dei diplomati S.S.I.S. nelle graduatorie relative a
un numero di classi di concorso corrispondenti agli insegnamenti
compresi nelle aree disciplinari inerenti al diploma di laurea.
La sentenza
del T.A.R. ha riconosciuto la legittimità delle determinazioni
dell’Amministrazione in relazione ai punti 1, 2, 4 e 5, mentre ha
sancito l’illegittimità di quella di cui al punto 3, nella parte
in cui non si esplicita il divieto di cumulare il punteggio
aggiuntivo, previsto dall’art. 8 del decreto n. 268 del 2001, con
la valutazione del servizio di insegnamento eventualmente reso
contemporaneamente alla frequenza del corso.
Ciò in
considerazione della circostanza che la stessa organizzazione dei
corsi (in relazione alla loro complessità, all’articolazione
oraria e all’obbligo di presenza alle attività collaterali) porta
ad escludere la compatibilità di fatto con il contemporaneo
svolgimento del servizio di istituto. Servizio che, tra l’altro,
in base alla decisione del T.A.R., non può essere valutato
autonomamente, avendo valore di esercitazione pratica e di
tirocinio obbligatorio, non cumulabile con il punteggio
aggiuntivo.
Il T.A.R. ha
rilevato, inoltre, che l’Amministrazione, oltre che dell’aspetto
suindicato, avrebbe dovuto tener conto della situazione di quegli
insegnanti non in grado di conciliare la prestazione di servizio
con la frequenza dei corsi S.S.I.S.; fatto questo che concretizza
un’evidente disparità di trattamento tra chi ha, comunque,
prestato servizio e chi non ha potuto prestarlo.
Orbene, in
considerazione della immediata esecutività della sentenza (avverso
la quale l’Amministrazione, tenuto conto dell’avviso espresso
dall’Avvocatura Generale, ritiene non sussistano le condizioni per
poter proporre appello al Consiglio di Stato), è necessario che le
SS.LL. provvedano, con estrema urgenza, alla rettifica delle
posizioni degli aspiranti S.S.I.S. presenti nelle predette
graduatorie, che versano nelle condizioni indicate.
In via
preliminare, occorre individuare, enucleandoli dalla base
informatica, i nominativi dei soggetti diplomati nelle S.S.I.S.
entro i termini del 21 marzo e del 31 maggio, cui sono stati
attribuiti sia i 30 punti della specializzazione sia un punteggio
per servizio di insegnamento.
Ovviamente, la
detrazione dovrà essere effettuata solo se risultino valutati
servizi prestati contemporaneamente alla frequenza dei corsi e
limitatamente alle graduatorie in cui l’aspirante abbia
beneficiato dell’attribuzione dei 30 punti.
Resta, perciò,
impregiudicata la valutazione dell’eventuale servizio prestato
contemporaneamente alla frequenza del corso di specializzazione
nelle graduatorie in cui l’aspirante non benefici
dell’attribuzione dei 30 punti.
Per facilitare
le operazioni di individuazione degli interessati, il Sistema
Informativo provvederà tempestivamente a fornire, per ogni
provincia e graduatoria, l’elenco nominativo e la posizione o le
posizioni nelle graduatorie dei docenti da sottoporre a verifica.
Per quanto concerne, invece, l’ulteriore operazione, da effettuare
a cura del C.S.A., di detrazione o convalida parziale o totale del
servizio, va precisato che i corsi delle S.S.I.S. si sono svolti
con durata biennale e secondo la cadenza dell’anno accademico con
decorrenza dall’anno 1999/2000.
Nel caso di
dubbi o incertezze nell’individuazione dell’esatto periodo di
frequenza, i competenti C.S.A. dovranno invitare gli interessati
ad autocertificare, nel più breve tempo possibile, la data di
inizio e termine dei corsi di specializzazione svolti nelle
S.S.I.S. ovvero provvedere ad acquisire direttamente da queste
ultime le necessarie informazioni.
Le attività di
ricognizione e di rettifica dei punteggi degli interessati
dovranno essere effettuate d’ufficio, con ogni urgenza, di modo
che le graduatorie possano essere tempestivamente ripubblicate con
tutte le rettifiche conseguenti all’operazione di cui trattasi.
Sarà
opportuno, comunque, che nella graduatoria già pubblicata venga
inserita un’apposita indicazione sull’operazione in corso di
svolgimento. Ovviamente, per quanto riguarda le nuove domande che
perverranno da parte degli specializzandi S.S.I.S., di cui al
recente decreto 29 maggio 2002, che proroga il termine di
presentazione delle domande al 20 giugno, dovranno essere adottati
gli stessi criteri utilizzati per la valutazione dei servizi.
Il
Ministro:
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