Dipartimento per i servizi nel territorio
Direzione Generale del personale della scuola e
dell'amministrazione
C.M. n.129/N/2002
Prot. n. 691
Roma, 12 dicembre 2002
Oggetto:
D.M. 2 dicembre 2002 n. 127 - Cessazioni dal servizio -
Trattamento di quiescenza - Indicazioni operative.
Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative
per l'attuazione del D.M 2.12.2002 n. 127 recante disposizioni per
le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2003, nonché per i
provvedimenti in materia di quiescenza, compresa la trattazione
delle domande di riscatto, computo, ricongiunzione e sistemazione
contributiva.
A) Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed
A.T.A.
il D.M. 2.12.2002 n. 127 registrato dall'Ufficio Centrale del
Bilancio presso questo Ministero il 4.12.2002, fissa, all'art. 1,
il termine finale del 10 gennaio 2003 per la presentazione, da
parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di
collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio, di
dimissioni volontarie dal servizio, di trattenimento in servizio
al raggiungimento del 65° anno di età, per gli effetti a valere
dal 1° settembre 2003
Gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze
entro la data del 10 gennaio 2003.
Poiché il compito dei Centri Servizi Amministrativi è limitato
alla comunicazione della mancata maturazione del diritto a
pensione per quanto riguarda il personale dimissionario, le scuole
possono fruire della disponibilità delle funzioni immediatamente
dopo il 10.01.2003.
Il termine del 10 gennaio 2003 deve essere osservato anche da
coloro che manifestino la volontà di cessare prima della data
finale fissata in un precedente provvedimento di permanenza in
servizio, nonché dal personale che chieda la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale con attribuzione contestuale
del trattamento pensionistico, purchè ricorrano le condizioni
previste dal decreto 29 luglio 1997, n, 331 del Ministro per la
Funzione Pubblica.
Si precisa al riguardo, che deve ritenersi esclusa, da parte degli
interessati, la possibilità di presentare contemporaneamente una
istanza di dimissioni volontarie e altra istanza di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo parziale e ciò sia
per il fatto che le operazioni vengono effettuate in tempi
diversi, sia perché diversi sono i presupporti giuridici per
l'accettazione delle stesse.
Mentre, infatti, l'accettazione delle istanze di dimissioni
volontarie non è subordinata ad alcuna condizione, salvo la
sussistenza o meno a carico degli interessati di un procedimento
disciplinare, talchè le relative cattedre e posti da essi occupati
possono essere inseriti nelle operazioni di trasferimento,
l'accettazione delle istanze di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale è subordinata sia al numero
delle medesime che alla eventuale assenza di personale in esubero
dopo il completamento delle operazioni di mobilità.
Stante, pertanto, la incompatibilità delle istanza in argomento,
ove esse vengano presentate, dovrà ritenersi valida esclusivamente
quella di dimissioni volontarie.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande
in questione, compresa l'eventuale revoca delle medesime, alla
Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da
quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Centro
Servizi Amministrativi. Se già presentate, le istanze medesime
devono essere inviate all'istituzione scolastica e al competente
Centro Servizi Amministrativi nei termini precisati, qualora gli
stessi non ne siano già in possesso.
Dopo il 10 gennaio 2003, per il personale docente, educativo,
amministrativo, tecnico e ausiliario, una copia delle istanze di
dimissioni volontarie, nonché quelle di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, non revocate, dovrà essere
rimessa, da parte delle istituzioni scolastiche, alla competente
sede provinciale dell'I.N.P.D.A.P.
Si ritiene opportuno rammentare che, in virtù del D.P.R. 28 aprile
1998, n. 351, per le domande di collocamento a riposo per
compimento del 40° anno di servizio, di dimissioni volontarie e di
trattenimento in servizio, qualora esse non siano state revocate,
come già precisato nella circolare ministeriale 30 dicembre 1998,
n. 496, non occorre emettere alcun provvedimento formale; le
istanze stesse si intendono accettate alla data del 10 gennaio
2003.
Parimenti, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 2001 n. 101
non occorre emettere alcun provvedimento formale in casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età.
L'emissione di un provvedimento formale è, invece, richiesta
quando le autorità competenti hanno comunicato agli interessati,
entro 30 giorni dal 10 gennaio 2003 e, cioè entro il 9 febbraio
2003, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della
domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso.
Nell'ipotesi sopra indicata, le dimissioni sono accettate con
effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento, che
rientra nella competenza del dirigente scolastico.
Circa la possibilità per gli interessati di optare per la pensione
liquidata con il sistema contributivo si rinvia alle istruzioni
contenute nella informativa dell'I.N.P.D.A.P. n. 65 del 30.11.2001
reperibile anche sul sito INTERNET del predetto Istituto.
L'art. 2 del decreto ministeriale in esame disciplina i casi di
mancata maturazione del diritto alla pensione nei riguardi del
personale dimissionario, perché privo dei requisiti prescritti;
l'accertamento del diritto alla pensione resta, anche per il
corrente anno scolastico, nella competenza dei Centri Servizi
Amministrativi a livello provinciale che hanno sostituito i
soppressi Provveditorati agli Studi.
In considerazione di ciò, i capi dei suddetti Uffici vorranno
comunicare il mancato conseguimento del diritto alla pensione
entro il 1° marzo 2003 agli interessati, i quali, entro 5 giorni
dal ricevimento della comunicazione, hanno la facoltà di ritirare
la domanda di dimissioni volontarie.
Si tenga presente che è necessario fornire alle scuole le
informazioni sul personale docente per grado di scuola, dando la
precedenza a quelle che, ai fini delle operazioni di movimento,
hanno per prime l'obbligo di comunicare i dati al sistema
informatico. Si precisa, altresì, che i Centri Servizi
Amministrativi possono provvedere all'inserimento dei dati degli
interessati, da trasferire nel supporto magnetico, appena
dispongano di tutti gli elementi necessari per la definizione
della posizione pensionistica e previdenziale degli stessi, senza
attendere la scadenza fissata per le operazioni di mobilità per
ogni ordine di scuola.
A tale acquisizione nel SIMPI, compresa la revoca delle dimissioni
volontarie in caso di mancata maturazione del diritto a pensione,
provvederanno, le istituzioni scolastiche di titolarità di ciascun
interessato.
B) Trattamento di quiescenza per cessazioni dal servizio sino
al 1° settembre 2003.
La necessità di garantire agli interessati la corresponsione della
pensione senza soluzione di continuità, rispetto allo stipendio,
rende inevitabile il mantenimento, presso i Centri Servizi
Amministrativi della competenza in ordine agli adempimenti
relativi al trattamento di quiescenza per le cessazioni dal
servizio che si verificheranno sino al 1° settembre 2003 comprese,
pertanto, anche quelle per limiti di età, per compimento del 40°
anno di servizio e per dimissioni volontarie, secondo le
indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213 dell'8
settembre 2000, n. 234 del 19 ottobre 2000 e n. 175 del 21
dicembre 2001.
Con l'occasione, si precisa che, anche per i casi di liquidazione
dell'indennità "Una tantum" in luogo di pensione, occorre inviare
il prospetto informativo oltre alla documentazione specificata
nelle precitate circolari n.213, 234 e 175, necessaria per tale
forma di trattamento di quiescenza, inclusa la domanda di
liquidazione, senza l'eventuale mod. L. 322, adempimento che sarà
effettuato dalla competente sede provinciale territoriale dell'I.N.P.D.A.P.
Per gli stessi motivi, i Centri Servizi Amministrativi
provvederanno alla compilazione del prospetto dati nei casi di
cessazione dal servizio che avverranno entro la precitata data del
1.9.2003 per infermità non dipendente da causa di servizio,
decesso, decadenza, licenziamento, destituzione, dispensa,
incapacità o persistente insufficiente rendimento, superamento del
periodo massimo di assenze per malattia di cui all'art. 23 del
C.C.N.L. 4 agosto 1995.
C) Valutazione a domanda di servizi e/o periodi per la
pensione.
Si ritiene opportuno rammentare che per le domande di riscatto e/o
di computo, di ricongiunzione di cui alla legge 29/1979 e 45 /1990
e di sistemazione contributiva di cui all'art. 142, comma 2, del
T.U. 29 dicembre 1973 n. 1092 devono essere tenute presenti le
indicazioni contenute nelle circolari ministeriali n. 213/2000 e
n. 234/2000. Si reputa altresì utile rammentare che non devono
essere inviati alle Ragionerie Provinciali dello Stato, per il
prescritto riscontro, i provvedimenti emessi sulla base delle
suddette istanze presentate entro il 31 agosto 2000 se riferite al
personale cessato o cessando nel periodo dal 2 settembre 2002 al
1° settembre 2003, mentre rimane il riscontro in questione se le
domande stesse non sono connesse a cessazione dal servizio.
Le domande di valutazione relative all'applicazione degli Istituti
di cui sopra recanti data successiva al 31.08.2000 devono essere
indirizzate dagli interessati alla competente sede periferica
dell'I.N.P.D.A.P. e, per conoscenza, alla Scuola di titolarità.
Le domande già presentate dal 1° settembre 2000 dovranno essere
fatte pervenire, dall'ufficio che ne è in possesso, alla
competente sede periferica dell'I.N.P.D.A.P. dandone comunicazione
alla scuola di titolarità, se diversa da tale ufficio.
Successivamente la sede periferica dell'Ente previdenziale
procederà all'istruttoria delle medesime richieste, chiedendo le
notizie occorrenti ai Centri Servizi Amministrativi per l'anno
scolastico in corso.
Si precisa, altresì, che qualora una persona abbia prodotto una
domanda anteriore mentre al 1° settembre 2000 e un'altra dopo tale
data, la prima istanza va definita secondo le modalità più sopra
descritte.
Infine, per quanto riguarda le informazioni richieste dalla Sede
periferica dell'I.N.P.D.AP., vanno comunicati i dati retributivi
come sono presenti al sistema informativo, con riserva di fornire
quelli aggiornati una volta definita la posizione economica degli
interessati.
D) Indennità di buonuscita - Liquidazione e riscatto.
L'art. 2 commi 1 e 2, della legge 8.8.1995 n. 335 prevede il
passaggio all'I.NP.D.A.P. delle competenze in materia
pensionistica e non anche alcuni adempimenti connessi al
trattamento di fine servizio, come attività diretta alla
compilazione dei modelli PL.1, PL 2 e PR 1.
Pertanto, i Centri Servizi Amministrativi vorranno curare, come
per il passato, le operazioni che ineriscono alla liquidazione
dell'indennità di buonuscita.
E) Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1°.9.2003
La cessazione dal servizio dei Dirigenti Scolastici è disciplinata
dal C.C.N.L. 1.3.2002 dell'area V della dirigenza ed, in
particolare, dagli artt. 28, 29, 30, 31 e 35. Al riguardo si
ritiene, tuttavia, di dover dare alcune indicazioni specifiche in
ordine alle seguenti cause di cessazione.
a) compimento del 65° anno di età: la risoluzione del
rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della
condizione del limite massimo di età e viene comunicata per
iscritto dall'Ufficio scolastico regionale. La cessazione opera a
decorrere dal 1° settembre successivo al verificarsi della
succitata condizione, sempre che l'interessato non chieda di
usufruire dei benefici di cui all'art. 509, commi 2 e 3, oppure,
in alternativa, del comma 5 dello stesso articolo del D.Lgs:
297/94, con istanza da inviare entro il 10 gennaio del 2003.
b) Compimento dell'anzianità massima di servizio ai fini del
pensionamento (anni 40): l'Ufficio scolastico regionale
risolve il rapporto senza preavviso, sempre che l'interessato non
chieda, almeno tre mesi prima del compimento del 40ennio, di
permanere in servizio fino al 65° anno di età. Resta salva la
possibilità di usufruire anche della proroga di un biennio oltre
il suddetto limite di età, ai sensi del comma 5 del predetto art.
509.
c) Dimissioni dal servizio: Per tale fattispecie l'art. 35,
comma 2, del citato C.C.N.L. dispone la riduzione ad un quarto dei
termini di preavviso stabiliti dal comma 1 dello stesso articolo.
L'Ufficio scolastico competente accerterà la sussistenza del
diritto a percepire il trattamento pensionistico e comunicherà
agli interessati l'eventuale mancata maturazione di tale diritto
entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In
tale ultimo caso hanno facoltà di ritirare la domanda di
dimissioni entro e non oltre cinque giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione stessa.
Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della
presente circolare, che è diramata d'intesa con l'I.N.P.D.A.P. -
Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Zucaro |