Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per i servizi nel territorio
Direzione
generale del personale della scuola e dell’amministrazione Uff.VI
C.M n. 17
del 19 febbraio 2002
Prot.
n. 710
Agli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Centri
Servizi Amministrativi
LORO SEDI
Oggetto:
D.D.G. 12 febbraio
2002 - Integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti del personale docente ed educativo.
Si comunica che nella G.U. - IV
Serie Speciale - n. 14 del 19 febbraio 2002 è stato pubblicato il
D.D.G. del 12 febbraio 2002, concernente l’oggetto. Sono allegati
al decreto la tabella di valutazione dei titoli, di cui al D.M. n.11
del 12 febbraio 2002, e i modelli 1,2,3 di domanda. L’intero
carteggio è, altresì, disponibile sul sito INTERNET e sulla rete
INTRANET del Ministero, corredato dai nuovi codici delle scuole e
dagli indirizzi dei Centri Servizi Amministrativi, cui inviare le
domande.
Nel richiamare le precisazioni
già fornite con C.M. n. 174 del 28 giugno 2000, in occasione della
prima integrazione delle graduatorie permanenti, si ritiene utile
puntualizzare le peculiarità della nuova normativa.
Possono beneficiare della
riapertura dei termini della procedura concorsuale, oltre ai
docenti idonei dei concorsi ordinari, il personale docente ed
educativo, che ha conseguito l’idoneità o l’abilitazione con le
sessioni riservate, indette ai sensi della legge n. 124/99 e della
legge n. 306/2000, gli abilitati presso le scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.), purché
sostengano gli esami di Stato entro la data del 31 maggio 2002. A
questi ultimi sono attribuiti 30 punti aggiuntivi per le
abilitazioni conseguite, con esclusione, pertanto, delle
abilitazioni dichiarate corrispondenti, ai sensi della tabella
A/2, allegata al D.M. n. 39/1998. Relativamente alle abilitazioni
conseguite per una pluralità di classi di concorso, alle
condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del Regolamento adottato
con D.M. 4 giugno 2001, n. 268 e debitamente certificate dalle
S.S.I.S., i 30 punti vanno attribuiti a tutte le abilitazioni.
Possono partecipare alla
procedura, inoltre i cittadini comunitari, ai quali sia stato
riconosciuto il valore abilitante dei propri titoli professionali
stranieri, ai sensi della direttiva 89/48 CEE e 92/51 CEE. Ad
essi sarà attribuito un punteggio forfettario di 24 punti.
Non può presentare domanda di
nuovo inserimento, invece, il personale educativo risultato idoneo
nei concorsi ordinari, banditi nel 2000, in quanto detti concorsi
non si concludono su tutto il territorio nazionale entro la
predetta data del 31 maggio 2002 e, pertanto, ai sensi del
disposto, di cui all’art. 4 del Regolamento adottato con D.M. n.
123/2000, tale personale potrà partecipare alla procedura in
parola dal prossimo anno scolastico.
Per la prima volta sono istituite
distinte graduatorie per gli insegnamenti impartiti nelle scuole
speciali per non vedenti e sordomuti, nelle Province ove sono
presenti tali istituzioni. Si precisa, al riguardo che, per motivi
tecnici, tali graduatorie debbono essere gestite manualmente dai
rispettivi Centri Servizi Amministrativi.
Il S.I.M.P.I. ha disposto la
revisione delle graduatorie esistenti, depennando da ciascuna di
esse, oltre ai nominativi di coloro che sono stati immessi in
ruolo, o che hanno rinunciato alla nomina, in ciascuna provincia
per la medesima disciplina, anche su posti di sostegno, il
personale che alla data del 1° settembre 2002 avrà compiuto 65
anni d’età.
Nelle suddette graduatorie sono
elencati tutti gli aventi titolo con il punteggio “totale” già
acquisito, senza l’indicazione della riserva e/o precedenze
soggette a scadenza. Tale punteggio potrà essere aggiornato sulla
base dei nuovi titoli, conseguiti dopo la data del 22 giugno 2000,
o anche acquisiti in precedenza, ma non presentati, senza alcuna
possibilità, facendo salve le eventuali rettifiche di errori
materiali e quelle conseguenti a decisioni di ricorsi, di
modificare il punteggio già attribuito da parte dei Centri Servizi
Amministrativi.
Si richiama, inoltre,
l’attenzione sul contenuto della nota 5) della tabella di
valutazione dei titoli, che preclude la valutazione delle
abilitazioni o idoneità conseguite in violazione delle
disposizioni contenute nelle OO.MM. nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001.
Non sempre, infatti, sono stati disposti i provvedimenti di
esclusione o annullamento nei confronti di coloro che avevano già
conseguito un’altra abilitazione o idoneità per la medesima
disciplina o nei confronti dei beneficiari dell’O.M. n. 1/2001,
anche per altri insegnamenti o attività.
Si ritiene, quindi, opportuno
che, qualora non si sia già provveduto, si depennino dagli elenchi
provinciali degli idonei e abilitati con le sessioni riservate, i
nominativi di coloro che vi sono illegittimamente inclusi e che
non abbiano prodotto ricorso. In presenza, peraltro, di ricorso
gerarchico o giurisdizionale avverso tali provvedimenti, le SS.LL.
indicheranno nei suddetti elenchi, a fianco dei nominativi,
l’inclusione con riserva. A tal fine è stato predisposto, nel
modulo di domanda, un riquadro in cui gli interessati debbono
dichiarare la loro posizione con riserva.
I docenti di strumento musicale
nella scuola media, già inclusi nella prima fascia della
graduatoria permanente, i quali chiedono il trasferimento della
propria posizione in altre province, saranno inseriti in coda a
coloro che sono già inclusi nella corrispondente prima fascia
della provincia di trasferimento. Si precisa, inoltre, che
beneficiano della nuova inclusione, con l’inserimento nella
seconda fascia della graduatoria permanente, oltre ai docenti
abilitati per la classe 77/A con l’O.M. n. 1/2001, i docenti
inclusi negli elenchi prioritari ed aggiuntivi, di cui al D.M. 13
febbraio 1996, in possesso dell’abilitazione in educazione
musicale nella scuola media, conseguita antecedentemente
all’emanazione della legge n. 124/99 e i docenti abilitati in
educazione musicale nella scuola media con 360 giorni di servizio
nello strumento musicale, alla data del 27 aprile 2000.
Si chiarisce, infine, che per le
nomine su posti di sostegno nelle scuole secondarie superiori,
(con esclusione delle scuole speciali), il punteggio per il
servizio sarà attribuito per una sola graduatoria, a scelta del
candidato, tra quelle comprese nella specifica area, nella quale è
stato prestato il servizio.
In deroga a quanto sopra
chiarito, per le classi di concorso 41/A e LII/C, ora soppresse, è
possibile aggiornare il punteggio per le nomine su posti di
sostegno, valutando i servizi prestati anche in altre aree. Non è
consentito, comunque, presentare domanda di nuova inclusione per
tali classi di concorso.
Per le graduatorie permanenti
delle classi di concorso, istituite con D.M. n.334/94 - cl. 76/A e
cl. 71/A - il servizio prestato su posti di sostegno,
rispettivamente nella cl. 75/A e
26/A, antecedentemente all’a.s. 95/96, non può essere valutato
come servizio utile ai fini della nomina nella cl. 76/A e nella
71/A, ma in una qualunque altra graduatoria compresa nell’area
disciplinare 3 .
Si resta a disposizione per
ulteriori chiarimenti.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Antonio ZUCARO |