Dipartimento per i Servizi nel
Territorio
Direzione generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio
Ufficio V
Prot. n. Uff.
V/1252
Roma, 14
maggio 2002
Oggetto:
Sicurezza nelle scuole: indirizzi operativi e ripartizione
finanziamenti per l'A.f. 2002.
Per consentire
la migliore applicazione, nel settore scolastico, di quanto
previsto dalle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
(D.L.vo 626/94 e successive integrazioni e modifiche) con la
circolare 29 aprile 1999, n 119 sono state fornite puntuali
indicazioni operative ai Dirigenti scolastici, considerati come
datori di lavoro ai fini della normativa di riferimento, in
ordine alle responsabilità ed ai compiti loro facenti capo ed alle
modalità ed ai mezzi per farvi fronte.
Con successiva ministeriale del 4 maggio 2001 si è provveduto a
ripartire tra gli Uffici in indirizzo una somma complessiva di 40
miliardi, finalizzata a consentire la completa realizzazione di
tali attività, con particolare riguardo alla formazione delle
cosiddette "figure sensibili"; personale, incaricato
dell'espletamento di specifici compiti in materia di sicurezza o
di gestione dell'emergenza.
Ed in tale ottica si è proceduto alla stipulazione di un'apposita
convenzione con i VV.F. - portata a conoscenza dei Direttori
Regionali con nota dell'8 novembre 2001 - diretta a favorire la
più idonea e tempestiva realizzazione delle attività formative
degli addetti alla prevenzione e protezione dagli incendi.
Con circolare dell'8 maggio 2001, infine - allo scopo di acquisire
opportuna conoscenza dello stato di avanzamento delle previste
attività e del livello di sicurezza raggiunto dalle scuole, anche
per l'adozione delle consequenziali iniziative - è stato attivato,
attraverso la rete INTRANET del Ministero, un apposito
monitoraggio, al quale hanno risposto il 90% delle circa 10.800
Istituzioni scolastiche statali, fornendo, così, un quadro
notevolmente significativo ed attendibile della situazione sul
territorio.
Sulla base dei dati così acquisiti - nell'inviare l'elenco delle
istituzioni scolastiche delle quali non sono pervenute le
informazioni richieste, anche al fine di sollecitarne l'invio - si
forniscono, nel seguito, alcuni indirizzi operativi ai quali,
peraltro, l'Ufficio scrivente si è attenuto nella identificazione
dei criteri posti a fondamento dell'allegata ripartizione delle
risorse finanziarie, da destinare alle finalità in oggetto e
finalizzate a consentire il pieno espletamento, da parte dei
Dirigenti scolastici, dei rispettivi compiti in materia di
sicurezza nelle scuole.
FORMAZIONE
L'attività riguarda le figure del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (ove assunta direttamente dal
Capo d'istituto, ai sensi dell'articolo 10 del D.L.vo 626/94, in
presenza di un numero di addetti, esclusi gli allievi, inferiore
alle 200 unità), del primo soccorso e delle misure per la
prevenzione e protezione dagli incendi nonché del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, atteso che per
la formazione generica del personale scolastico può utilizzarsi il
supporto multimediale a suo tempo fornito.
A tal proposito gli Uffici Scolastici Regionali - tenendo conto
anche degli esiti del monitoraggio effettuato - avranno cura di
sensibilizzare opportunamente i Capi d'Istituto che ancora non vi
hanno provveduto, ad assicurare il tempestivo, completo,
adempimento dell'obbligo formativo da parte di tutti gli
interessati.
Per quanto attiene alle categorie speciali - tenute, in quanto
tali, a seguire un percorso formativo differenziato - a fronte
della rilevante entità del personale coinvolto e del conseguente
impegno finanziario, questo Ministero, per l'anno finanziario
2001, ha già provveduto a reperire e ripartire tra gli Uffici in
indirizzo con nota n. 979 del 4 maggio 2001 la somma di £. 40
miliardi, secondo i criteri in essa indicati ed assunti sulla base
dei fabbisogni stimati anche in relazione al numero delle
strutture scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
La rilevanza, le caratteristiche peculiari dell'attività formativa
ed il notevole numero dei soggetti coinvolti - senza contare
l'elevato indice di mobilità del personale docente ed ATA ed il
rispettivo, fisiologico, turn over - non consente di
considerare completamente assolti gli obblighi di legge con il
compimento una tantum dei percorsi formativi mirati, come
impone la disciplina della sicurezza, ma richiede un costante
adeguamento ed aggiornamento delle attività, con la conseguente
necessità di un corrispondente flusso finanziario che le sostenga
a fronte dei bisogni concretamente espressi dalle realtà delle
singole istituzioni scolastiche.
Con la recente legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria
2002) sono stati stanziati 20.658.276 euro, pari ad altri 40
miliardi di lire, che si ripartiscono tra gli Uffici in indirizzo,
come dall'unita tabella,
allegato A,
tenuto conto della natura delle attività da svolgere, del numero
delle strutture interessate, del personale coinvolto, dell'indice
di mobilità dello stesso e dei costi medi gestionali. Tali risorse
sono finalizzate, in parte, proprio al completamento ed
all'aggiornamento della formazione delle figure in esame nonché a
risolvere le esigenze determinate dalle altre attività prescritte
dalla normativa di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel richiamare, pertanto, le indicazioni generali fornite con la
precitata nota 4 maggio 2001, n. 979, si invitano i Direttori
Regionali - sulla base dell'effettivo fabbisogno delle iniziative
eventualmente già attivate al riguardo - a proseguire nell'avvio
dei singoli corsi, per garantire agli interessati la più efficace
formazione e concludere nel minor tempo possibile, compatibilmente
con il servizio svolto dal personale coinvolto, le rispettive
attività formative. Nell'attivazione dei corsi - ferma restando
ogni autonoma determinazione al riguardo - si valuteranno
prioritariamente le opportunità offerte dal ricorso alla
Convenzione sottoscritta con i VV.F., tenendo conto, comunque,
della necessità dell'affidamento di detti corsi ad Enti erogatori
del servizio opportunamente accreditati per tale formazione
specifica ed, in quanto tali, espressamente abilitati, ai sensi
della vigente normativa, al rilascio di valida certificazione atta
ad assolvere agli obblighi di legge.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Dal monitoraggio effettuato è emerso che la figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - di particolare
importanza per la funzione istituzionale di continuo confronto che
la normativa gli riconosce e le cui modalità di designazione sono
disciplinate dal vigente accordo quadro e dagli accordi assunti in
sede di contrattazione decentrata (articolo 58 del CCNI) - è stata
individuata nella maggior parte delle Istituzioni scolastiche, ma
la formazione non ha coinvolto tutti i soggetti interessati.
Gli Uffici Scolastici Regionali, perciò, dovranno sensibilizzare i
Capi d'Istituto, che ancora non lo avessero fatto, a provvedere in
merito sollecitando le R.S.U. alla designazione/elezione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, soprattutto,
assicurando tempestivamente al personale coinvolto la richiesta
formazione, la cui soglia minima è disciplinata dal Decreto del
Ministero del Lavoro 16 gennaio 1997, tenendo conto, al riguardo,
anche degli standards formativi all'uopo individuati dagli
Organismi paritetici territoriali, contemplati dall'articolo 59
del suindicato CCNI ed ora collocati a livello regionale ai sensi
dell'articolo 2 del CCNL, II biennio, sottoscritto il 15 marzo
2001.
Organismi questi, peraltro, sulla cui necessità si richiama la
particolare attenzione degli Uffici in indirizzo in quanto la
relativa costituzione risponde ad un preciso obbligo contrattuale.
MEDICO COMPETENTE
In proposito si rinvia preliminarmente all'articolo 16 del D.L.vo
626/94, che limita espressamente la sorveglianza sanitaria -
intesa come periodici e preventivi accertamenti diretti a
verificare l'assenza di controindicazioni nello svolgimento di
determinate attività - ai soli casi previsti dalla vigente
normativa.
Normativa, questa, che contempla tale sorveglianza esclusivamente
quando le vigenti disposizioni ne facciano espressa previsione,
come, a titolo esemplificativo, nella tabella allegata
all'articolo 33 del D.P.R. 303/56, nel Decreto legislativo n.
277/91 ovvero nei titoli V, VI, VII ed VIII del D.L.vo 626/94
(C.M. Ministero Lavoro 7 agosto 1995, n. 102/95 su G.U. 21.8.1995,
n. 194).
Pertanto tale assistenza deve essere assicurata solamente laddove
- opportunamente effettuata la valutazione del rischio - ricorrano
effettivamente attività pericolose, come in quelle tipologie di
Istituzioni scolastiche il cui personale ed allievi, per il tempo
dedicato alle rispettive esercitazioni didattiche, facciano uso di
laboratori, apparecchi, macchine, attrezzature di lavoro od agenti
chimici comportanti obbiettivi elementi di rischio per la loro
salute.
Ove, dunque, ne sussista la necessità, i Dirigenti scolastici
procederanno, con le modalità indicate nella circolare 119 del 29
aprile 1999 - con particolare riguardo all'opportunità di
consorziarsi tra di loro al fine di realizzare economie di scala -
alla nomina del medico competente, provvedendo ai relativi oneri,
in base ad adeguata fatturazione periodica, con le risorse nella
circolare medesima evidenziate.
Premesso quanto sopra, gli Uffici Scolastici Regionali preso atto
della nomina del medico competente, avranno cura di tener conto
anche di tali spese in sede di ripartizione, tra le Istituzioni
scolastiche insistenti nel rispettivo territorio, dei
finanziamenti attribuiti con la presente ministeriale.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Dal monitoraggio risulta che la maggioranza dei Capi d'Istituto ha
regolarmente effettuato, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, sia la valutazione del rischio che la stesura del
relativo documento.
Tali adempimenti, però, non possono ritenersi definitivamente
conclusi, in quanto - in presenza di eventuali modifiche delle
condizioni presenti alla data della stesura del documento - si
determina la necessità di valutare successivi adeguamenti.
Eventualità, questa, sulla quale si richiama, dunque, l'attenzione
dei Dirigenti scolastici, rinviando per le concrete modalità
operative all'indicata C.M. 119/99 ed invitando le Direzioni
Regionali a voler opportunamente considerare il relativo impegno
finanziario ai fini dell'assegnazione delle risorse indicate nel
punto precedente.
ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Com'è noto, ai sensi, in particolare dell'articolo 3 della legge
11 gennaio 1996, n 23, fanno capo, tra l'altro, agli Enti locali
rispettivamente competenti gli interventi di carattere
strutturale, la manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi
compresi l'adeguamento e messa a norma, l'impiantistica, la
fornitura degli arredi e le varie d'ufficio.
Competono, invece, ai Capi d'Istituto le attività di adeguamento
delle attrezzature e dei materiali destinati all'attività
didattica.
Anche di quest'ultima circostanza e degli interventi che si
rendessero eventualmente necessari al riguardo da parte delle
singole Istituzioni scolastiche, le Direzioni Regionali sono
invitate a tener conto in sede di riparto, così come degli
eventuali ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione, ai
sensi della Circolare 119/99, delle disposizioni di riferimento.
RIPARTIZIONE FONDI
Premesso quanto in precedenza indicato, la somma disponibile per
il corrente anno finanziario, pari ad Euro 20.658.276 (£.40 mld),
viene ripartita - come indicato nell'unita tabella, allegato A -
sulla base del D.D.G. 14 maggio 2002, definito sulla media
ponderata tra l'indice percentuale di incidenza delle attività
richiamate nella presente circolare ed il numero delle Istituzioni
scolastiche insistenti sul rispettivo territorio.
I Direttori Regionali pertanto, valutati opportunamente i concreti
fabbisogni, assegneranno alle singole scuole le risorse necessarie
- richiamandosi, per quanto riguarda i processi formativi, ai
criteri di massima indicati nella C.M. 4 aprile 2001, consultati
gli Organismi di cui all'articolo 59 summenzionato e garantendo il
necessario coordinamento delle iniziative - avendo cura, per le
restanti attività, di assicurare ai Capi d'Istituto fondi idonei a
consentire loro il miglior raggiungimento dei fini contemplati
dalla normativa di riferimento.
Nel fare pieno affidamento sull'abituale disponibilità e
collaborazione dei destinatari della presente, si prega voler
tenere informato l'Ufficio scrivente sugli esiti delle iniziative,
per la conoscenza delle quali sarà predisposta ed inoltrata
un'apposita scheda di rilevazione, anche al fine dell'adozione di
eventuali ulteriori interventi, anche di carattere finanziario,
che risulteranno necessari.
IL DIRETTORE
GENERALE
Silvana Riccio
Allegati:
allegato A
IGIENE E SICUREZZA NELLE SCUOLE : RIPARTIZIONE
DIREZIONI
REGIONALI |
Assegnazione
effettiva in Euro arrotondata |
pari a Lire |
|
|
|
Abruzzo |
609.200,00 |
L.
1.179.629.538 |
Basilicata |
353.300,00 |
L. 684.000.942 |
Calabria |
1.321.800,00 |
L.
2.559.443.546 |
Campania |
2.315.300,00 |
L.
4.482.949.386 |
Emilia-Romagna |
1.118.900,00 |
L.
2.166.571.638 |
Friuli -
V.Giulia |
416.000,00 |
L. 805.425.082 |
Lazio |
1.714.100,00 |
L.
3.319.041.320 |
Liguria |
458.100,00 |
L. 886.922.010 |
Lombardia |
2.553.576,00 |
L.
4.944.617.041 |
Marche |
611.800,00 |
L.
1.184.625.389 |
Molise |
186.200,00 |
L. 360.552.926 |
Piemonte |
1.428.900,00 |
L.
2.766.659.635 |
Puglia |
1.504.800,00 |
L.
2.913.755.183 |
Sardegna |
828.400,00 |
L.
1.603.948.730 |
Sicilia |
2.159.500,00 |
L.
4.181.279.159 |
Toscana |
1.186.900,00 |
L.
2.298.190.353 |
Umbria |
375.100,00 |
L. 726.199.884 |
Veneto |
1.516.400,00 |
L.
2.936.188.237 |
|