Retribuzione ore avviamento
pratica sportiva
Il MIUR, su
richiesta della CGIL scuola, attraverso la circolare prot. 394 del
15.11.2001 ha chiarito che nulla è cambiato rispetto
all’acquisizione delle risorse per l’avviamento alla pratica
sportiva e che la retribuzione delle ore per quest'attività grava
sui finanziamenti del MIUR denominati “compensi per il
miglioramento dell’offerta formativa”.
Ai sensi
dell’art. 32 del CCNI 31.8.99 è possibile attraverso la
contrattazione integrativa di scuola, attingendo al fondo
dell’istituzione scolastica, maggiorare del 10 % la misura oraria,
prevista dall’art. 70 del CCNL 4.8.1995 (oppure in modo
forfetario), mentre il resto della retribuzione oraria per
l’avviamento alla pratica sportiva continua ad essere di
competenza del MIUR.
Nota 15
novembre 2001
Prot. n. 394/DIP/V01
Oggetto: compensi per le ore di
avviamento alla pratica sportiva
Pervengono numerose segnalazioni intese a sollecitare la
liquidazione ed i pagamenti dei compensi da corrispondere per le
ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva e a chiarire su
quali Capitoli di bilancio debba gravare la relativa spesa.
A
tale proposito, nel segnalare, che nulla è innovato sia per quanto
riguarda il conferimento delle ore per le predette attività, sia
relativamente all'acquisizione delle risorse finanziarie per il
pagamento delle ore di che trattasi, si ritiene opportuno fornire
alcune precisazioni in considerazione del nuovo assetto
organizzativo di questa Amministrazione conseguente all'entrata in
vigore del D.P.R. n. 347/2000 che ha visto l'introduzione di nuovi
centri di responsabilità periferici su cui vengono allocate le
risorse.
Le
spese in argomento devono gravare sui finanziamenti disposti e da
disporre a favore delle istituzioni scolastiche con imputazione ai
Capitoli denominati "Compensi ed indennità a carico del fondo per
il miglioramento dell'offerta formativa" ed ai corrispondenti
oneri riflessi. Per quanto riguarda il periodo settembre-dicembre
2000, a fronte degli impegni in conto residui a carico dei
capitoli rimasti in gestione all'Amministrazione centrale, la ex
Direzione Generale del personale e degli affari generali ed
amministrativi ha disposto le relative assegnazioni nelle quali
sono da intendersi inclusi i compensi in argomento.
Si
ritiene opportuno rammentare che le attività da retribuire sono
quelle di avviamento alla pratica sportiva deliberate dai
componenti organi delle istituzioni scolastiche, siano esse
finalizzate o meno alla partecipazione ai giochi sportivi
studenteschi.
Hanno inoltre titolo alla corresponsione degli emolumenti di cui
trattasi, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 32, comma
3, del C.N.I. del 31 agosto 1999 i docenti coordinatori
provinciali di educazione fisica. Relativamente all'anno
finanziario corrente, gli uffici competenti, ove non già
provveduto, valuteranno l'opportunità di disporre una rilevazione
dei fabbisogni al fine di disporre, con l'urgenza che il caso
richiede, gli occorrenti finanziamenti alle scuole.
La
presente nota è stata concordata con il Servizio per gli affari
economico-finanziari. |