Retribuzione ore avviamento pratica sportiva

 

Il MIUR, su richiesta della CGIL scuola, attraverso la circolare prot. 394 del 15.11.2001 ha chiarito che nulla è cambiato rispetto all’acquisizione delle risorse per l’avviamento alla pratica sportiva e che la retribuzione delle ore per quest'attività grava sui finanziamenti del MIUR denominati “compensi per il miglioramento dell’offerta formativa”.

Ai sensi dell’art. 32 del CCNI 31.8.99 è possibile attraverso la contrattazione integrativa di scuola, attingendo al fondo dell’istituzione scolastica, maggiorare del 10 % la misura oraria, prevista dall’art. 70 del CCNL 4.8.1995 (oppure in modo forfetario), mentre il resto della retribuzione oraria per l’avviamento alla pratica sportiva continua ad essere di competenza del MIUR.

 

Nota 15 novembre 2001

Prot. n. 394/DIP/V01

 

Oggetto: compensi per le ore di avviamento alla pratica sportiva

Pervengono numerose segnalazioni intese a sollecitare la liquidazione ed i pagamenti dei compensi da corrispondere per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva e a chiarire su quali Capitoli di bilancio debba gravare la relativa spesa.

A tale proposito, nel segnalare, che nulla è innovato sia per quanto riguarda il conferimento delle ore per le predette attività, sia relativamente all'acquisizione delle risorse finanziarie per il pagamento delle ore di che trattasi, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni in considerazione del nuovo assetto organizzativo di questa Amministrazione conseguente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 347/2000 che ha visto l'introduzione di nuovi centri di responsabilità periferici su cui vengono allocate le risorse.

Le spese in argomento devono gravare sui finanziamenti disposti e da disporre a favore delle istituzioni scolastiche con imputazione ai Capitoli denominati "Compensi ed indennità a carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" ed ai corrispondenti oneri riflessi. Per quanto riguarda il periodo settembre-dicembre 2000, a fronte degli impegni in conto residui a carico dei capitoli rimasti in gestione all'Amministrazione centrale, la ex Direzione Generale del personale e degli affari generali ed amministrativi ha disposto le relative assegnazioni nelle quali sono da intendersi inclusi i compensi in argomento.

Si ritiene opportuno rammentare che le attività da retribuire sono quelle di avviamento alla pratica sportiva deliberate dai componenti organi delle istituzioni scolastiche, siano esse finalizzate o meno alla partecipazione ai giochi sportivi studenteschi.

Hanno inoltre titolo alla corresponsione degli emolumenti di cui trattasi, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 32, comma 3, del C.N.I. del 31 agosto 1999 i docenti coordinatori provinciali di educazione fisica. Relativamente all'anno finanziario corrente, gli uffici competenti, ove non già provveduto, valuteranno l'opportunità di disporre una rilevazione dei fabbisogni al fine di disporre, con l'urgenza che il caso richiede, gli occorrenti finanziamenti alle scuole.

La presente nota è stata concordata con il Servizio per gli affari economico-finanziari.

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