Circolare Ministeriale 16 marzo 2001, n.47
Prot.n. 9382/DM
Oggetto: Trasmissione decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo 2001 -
Utilizzazione personale della scuola presso le Università (legge 3 agosto 1998,
n. 315, art. 1)
Si invia per opportuna conoscenza il decreto prot. n. 9342/DM del 15 marzo
2001, con il quale ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 315, art. 1 - commi 4 e
5 - sono stati assegnati alle Università, per il biennio 2001-2003, contingenti
di personale in servizio presso le istituzioni scolastiche, al fine di svolgere
i compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento con altre attività
didattiche nell'ambito dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria
e delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
Si pregano i dipendenti Uffici scolastici di portare sollecitamente a conoscenza
delle istituzioni scolastiche il contenuto del decreto in oggetto, per
assicurare al personale interessato una tempestiva informazione riguardo la
possibilità di partecipare ai concorsi di selezione che saranno banditi dalle
Università degli studi.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2001
(in GU 22 agosto 2001, n. 194)
Utilizzo del personale docente della scuola presso le università (Legge 3 agosto 1998, n. 315, art. 1)
Prot. n. 9342/DM
VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341 articoli 3, comma 2, e 4, comma 2,
che prevedono la formazione universitaria degli insegnanti elementari e degli
insegnanti delle scuole secondarie nel Corso di laurea in scienze della
formazione primaria e nelle Scuole di specializzazione;
VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto 26 maggio 1998 del Ministro
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica istruzione che prevede l'utilizzo, nel Corso di
laurea e nella Scuola, di personale docente in servizio presso le istituzioni
scolastiche, con particolare riferimento alla supervisione del tirocinio e al
coordinamento del medesimo con altre attività didattiche;
VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante
disposizioni in materia di "Interventi finanziari per l'università e la
ricerca", che prevede l'utilizzazione in posizione di semiesonero presso le
Università di personale docente al fine di svolgere compiti di supervisione del
tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche
nell'ambito di Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di Scuole
di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie;
VISTO altresì l'articolo 1, comma 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315, che per
le finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo 1 prevede l'utilizzazione
di docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, da disporsi con le
procedure di cui al precitato comma 4, in numero pari ai posti del contingente
di cui all'articolo 456 - comma 13 - del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, che si renderanno disponibili all'inizio degli anni scolastici 2001/2002 e
2002/2003;
VISTI i Criteri generali determinati - ai sensi dell'articolo 1 - comma 4 -
della legge 3 agosto 1998, n. 315 - dalla Commissione di cui all'articolo 4 -
comma 5 - della legge 9 maggio 1989, n. 168, per la valutazione comparativa
degli aspiranti, riportati come Allegato al presente decreto;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari;
VISTA la nota della Direzione Generale dell'Istruzione Elementare prot. n. 1783
del 27 novembre 2000 con la quale è stata comunicata la disponibilità di posti
di personale dirigente e docente delle scuole elementari ex legge 1213/1967;
VISTA la nota prot. n. 880.00 del 7 dicembre 2000 con la quale il Presidente
della Commissione MURST-MPI ha comunicato il fabbisogno numerico di personale
docente da assegnare, per il biennio 2001-2003, alle predette istituzioni;
DECRETA:
ART. 1
Per le finalità di cui alle premesse è consentita ai sensi dell'articolo 1
- comma 4 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, l'utilizzazione in posizione di
semiesonero presso le Università di un apposito contingente di personale
docente in servizio nelle istituzioni scolastiche e, con riferimento
all'indirizzo per la scuola elementare, di personale educativo nelle istituzioni
educative statali. Tale contingente viene determinato, per il biennio 2001/2003,
nella misura di 2000 unità complessive.
La ripartizione dei posti tra i Corsi di laurea e le Scuole di specializzazione
è effettuata secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle A e B che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Il personale docente che intende chiedere l'utilizzazione dovrà inviare la
domanda all'Università, a norma dello specifico bando di concorso. Concluse le
procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei Criteri
generali citati in premessa, le Università comunicheranno le conseguenti
graduatorie ai Provveditorati agli studi interessati, anche al fine della
modifica del contratto individuale di lavoro, nonché il numero degli allievi
iscritti.
ART. 2
L'utilizzazione di ogni docente ha durata biennale, rinnovabile a domanda
dell'interessato per un ulteriore biennio, salvo decisione contraria degli
organismi preposti, rispettivamente, al Corso di laurea e alla Scuola di
specializzazione. Tali organismi definiscono altresì le specifiche attività
richieste ai docenti utilizzati, che rispondono ai Consigli dei predetti
organismi in merito al proprio lavoro. Una ulteriore utilizzazione non può
essere disposta se non sia trascorso un quadriennio dalla cessazione.
In relazione alla prevista possibilità di rinnovo dell'incarico, nei bandi di
concorso dovrà essere segnalato che il contingente di posti messi a concorso
sarà assegnato ai partecipanti alla selezione concorsuale nella misura dei
posti non occupati a seguito dei provvedimenti di rinnovo biennale delle
utilizzazioni già in corso.
ART. 3
Per consentire la disponibilità presso i Corsi di laurea e le Scuole di
specializzazione, di docenti supervisori muniti del titolo di specializzazione
per il sostegno agli alunni portatori di handicap, al fine dell'attivazione di
specifiche attività aggiuntive di integrazione scolastica, previste
dall'articolo 14 - commi 2 e 3 - della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dagli
articoli 3 e 4 del decreto 26 maggio 1998 del Ministro dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato di concerto con il Ministro della
Pubblica Istruzione, il bando di concorso emanato dagli Atenei dovrà contenere
la riserva di un numero di posti non inferiore a due unità, da assegnare ai
docenti muniti del predetto titolo di specializzazione.
ART. 4
Per il corso di laurea in scienze della formazione primaria è consentita
l'utilizzazione a tempo pieno, presso le Università degli studi che hanno
attivato i predetti corsi, di docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare sui posti del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di
svolgere compiti di coordinamento e di supervisione del tirocinio.
Le utilizzazioni avranno la durata di un quadriennio e saranno disposte sui
posti che si renderanno disponibili alle date del 1° settembre 2001e del 1°
settembre 2002 secondo quanto indicato rispettivamente nell'allegata tabella C.
Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non sia trascorso un
quadriennio dalla cessazione.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare che aspirano a tale
utilizzazione dovranno produrre domanda all'Università degli studi secondo le
norme dello specifico bando di concorso.
Concluse le procedure di valutazione comparativa, da effettuarsi sulla base dei
Criteri generali citati in premessa, le Università comunicheranno le
conseguenti graduatorie ai Direttori degli Uffici scolastici regionali
interessati e alla Direzione Generale del personale della scuola e
dell'amministrazione - Ufficio V e Ufficio VII - che disporranno le
utilizzazioni rispettivamente per i dirigenti scolastici e per i docenti sulla
base del numero dei posti previsti nell'allegata tabella C e secondo la data di
decorrenza della disponibilità dei posti medesimi.
I docenti e i dirigenti scolastici di scuola elementare, utilizzati a tempo
pieno presso le Università degli Studi per i Corsi di formazione ai sensi
dell'articolo 1 - comma 5 - della legge 3 agosto 1998, n. 315, sono tenuti alla
prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei,
nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari, fermo restando
il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.
Per i posti del personale docente e dirigente per il quale è stata disposta
l'utilizzazione quadriennale, si provvederà secondo quanto disciplinato dalla
contrattazione collettiva riguardante la mobilità del corrispondente personale.
ART. 5
Per le procedure di reclutamento, bandite sulla base del decreto ministeriale
del 2 dicembre 1998 ed ancora in corso alla data del presente decreto, il bando
di cui all'articolo 1 può essere sostituito dall'utilizzazione, per l'intero
contingente di cui alle allegate tabelle, delle graduatorie risultanti. Per
quanto non disciplinato dal presente decreto si richiamano le disposizioni del
decreto ministeriale del 2 dicembre 1998 prot.n. 33733/BL- pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1999 - che sono
integralmente confermate.
ALLEGATO
Criteri generali per l'individuazione degli insegnanti da
utilizzare presso le Università per la supervisione del tirocinio ed il
coordinamento con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di
laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per
l'insegnamento nelle scuole secondarie (commi 4, 5 e 6 dell’art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315)
PREMESSA
Per il Corso di laurea, l'Università, ovvero le Università
convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra insegnanti elementari ed
insegnanti di scuola materna del numero di insegnanti assegnato al Corso.
Per la Scuola di Specializzazione, l’Università, ovvero le
Università convenzionate, stabiliscono la suddivisione tra gli indirizzi del
numero di insegnanti secondari assegnati alla Scuola; nella suddivisione, viene
tenuto conto prioritariamente del numero di allievi previsto per ogni indirizzo.
I candidati precisano nella domanda per quale o quali indirizzi intendono
partecipare.
La Commissione, unica per ciascun Corso di laurea, e per
ciascuna Scuola di Specializzazione, e di cui fanno parte anche componenti
designati dall'amministrazione scolastica, si può articolare (per la Scuola) in
un massimo di tre sottocommissioni per gruppi di indirizzi.
A. Condizioni di ammissione:
1. almeno 7 anni di permanenza in ruolo nel ruolo docente,
anche in diversi livelli scolastici, di cui almeno
5 di insegnamento effettivo nella scuola negli ultimi 10 anni scolastici; per i
soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell’art. 1 della
legge 3 agosto 1998, n. 315 si prescinde dalla condizione che i 5 anni di
insegnamento effettivo siano collocati negli ultimi 10 anni scolastici;
2. avere svolto attività documentata in almeno due delle
seguenti aree:
- insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento;
- aver ricoperto funzioni di "supervisore" in precedenti anni accademici;
- svolgimento di funzioni di accoglienza dei tirocinanti delle Scuole e dei
Corsi di laurea di cui al presente decreto;
- partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt.277 e
278 del decreto legislativo n.297/1994;
- partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o
da Enti pubblici di ricerca;
- incarichi di coordinamento educativo-didattico o di sovraintendenza a tirocini
all'interno della scuola - se non già considerato in b -.
B. Titoli valutabili ( 30 - 40 punti su 100)
La Commissione attribuirà, per ogni candidato, una
valutazione ai seguenti titoli:
- attività documentate di cui al punto A.2 che precede; *
- pubblicazioni di ricerca didattica e di ricerca sulla formazione; **
- pubblicazioni su tematiche trasversali rilevanti a fini didattici (ad esempio
multiculturalità, multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap);
**
- titoli culturali aggiuntivi, anche conseguiti all'estero (per un massimo
complessivo di 10 punti):dottorati, scuole di specializzazione, laurea (per
la Scuola di Specializzazione: laurea aggiuntiva), corsi di perfezionamento,altri
concorsi,ecc.
- per i soli concorsi da realizzare sui posti di cui al comma 5 dell’art.
1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, servizi prestati presso le Università
ai sensi della legge n. 1213/1967 (per un massimo di 5 punti).
*Le attività svolte possono essere documentate e valutate anche sulla base
di dichiarazioni dei responsabili delle attività svolte (Dirigenti scolastici,
responsabili di progetto, direttori di ricerca, ecc.), che diano ulteriori
elementi per la valutazione di tali attività.
** Pubblicazioni non formalizzate dal punto di vista della normativa
sulla stampa possono essere prese in considerazione se accreditate da persona
esperta e nota o da responsabili di organismi aventi funzioni riconosciute
nel settore.
C. Esame ( 60- 70 punti su 100)
- prova scritta su contenuti didattici e su tematiche di scienze dell'educazione
relative alla formazione degli insegnanti e all'organizzazione scolastica
(30 - 35 punti);
- colloquio con intervista strutturata allo scopo di saggiare capacità di
organizzazione e di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche.
Il colloquio deve essere rivolto ad un numero di candidati non superiore al
doppio rispetto ai posti disponibili, identificati attraverso una graduatoria
risultante dalla sommatoria delle valutazioni per i titoli e per la prova
scritta (30 - 35 punti).
N.B. Sulla base della prima esperienza di utilizzazione, da
parte delle Università, dei presenti Criteri, la Commissione li riesaminerà
per valutare le modifiche che possano risultare opportune.
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