Circolare
Ministeriale 21 aprile 2000, n. 130
Prot.n. 49479/BL
Oggetto:
Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della
formazione primaria e le Scuole di specializzazione per
l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione
del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315
Con l'avvio presso le Università
dei Corsi di laurea e delle Scuole di specializzazione, si sono
poste le premesse per una nuova realtà istituzionale di grande
rilevanza per la formazione degli insegnanti e per l'intero
sistema scolastico.
Tra le attività previste nel
curricolo formativo dei Corsi e delle Scuole, particolare
importanza riveste, per il costituirsi dell'identità professionale
dei docenti, l'attività di tirocinio che vede impegnati, in
qualità di supervisori, i docenti delle dipendenti istituzioni
scolastiche utilizzati in posizione di semiesonero, ai sensi della
legge n. 315/1998.
In considerazione della necessità
di valorizzare e sostenere l'esperienza professionale del
dipendente personale presso le Università, come momento che
realizza un fondamentale canale di comunicazione e di scambio di
esperienze tra Scuola ed Università, con la presente circolare si
intendono fornire alcune raccomandazioni volte ad assicurare da un
lato che le prestazioni lavorative che tale personale è chiamato a
svolgere nella scuola di titolarità e presso la sede universitaria
siano effettivamente compatibili, dall'altro a riconoscere le
competenze specifiche ed il maggiore impegno lavorativo svolto.
Considerato che nella fattispecie
in esame - come in tutte le situazioni in cui c'è una prestazione
di lavoro che si ripartisce all'interno di due sistemi
organizzativi - non è facile il coordinamento delle due attività,
data anche la particolarità del lavoro dell'insegnante, si pregano
gli uffici competenti di richiamare l'attenzione dei Capi delle
istituzioni scolastiche sui seguenti punti:
- il piano annuale dell'attività
di istituto deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della
programmazione dell'azione educativa ed organizzativa contenuta
nel Piano dell'Offerta Formativa dovrà prevedere per tale
personale, attraverso opportuni adattamenti, un'articolazione
dell'orario di servizio tale da consentire che l'impegno
lavorativo presso la scuola sia effettivamente compatibile con
quello universitario. A tal fine occorrerà concentrare l'orario di
insegnamento - che di regola non deve essere superiore al 50%
dell'orario a tempo pieno - in non più di tre giorni la settimana.
Analogo criterio deve essere seguito per le attività aggiuntive,
compresa la partecipazione agli organi collegiali, che devono
essere programmate in modo da non rendere difficoltosa la
prestazione lavorativa presso l'Università;
-
agevolazioni nell'articolazione
dell'orario di lavoro devono essere estese anche al personale
docente in servizio, iscritto ai Corsi di laurea o alle Scuole
di specializzazione, il quale avrà inoltre diritto a fruire, ai
fini della frequenza dei suddetti Corsi, di permessi di studio
retribuiti, ai sensi dell'art. 14 - comma 2 - del CCNL 26 maggio
1999. Analogo trattamento deve trovare applicazione nei
confronti del personale precario della scuola, che frequenta i
Corsi in qualità di studente. Il Dipartimento per la funzione
pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988
relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non
fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale
con contratto a temine e che pertanto l'istituto di cui trattasi
trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in
misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese;
-
favorire l'affidamento,
nell'ambito delle disponibilità degli organici funzionali
d'istituto, di attività diverse dall'insegnamento, ai
supervisori che lo richiedano, secondo le modalità organizzative
previste dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
-
le attività svolte dai predetti
docenti, debitamente certificate, dovranno essere valutate tra i
titoli previsti dagli artt. 28 e 29 del CCNL 26 maggio 1999 ai
sensi dell'art. 26 dell'Accordo sulla sequenza contrattuale
prevista dall'art. 44 dello stesso CCNL, sottoscritto il 24
febbraio 2000;
-
la utilizzazione in posizione
di semiesonero per lo svolgimento delle attività di supervisione
del tirocinio, per la ricaduta qualitativa che ha sulla scuola,
non è assimilabile alla posizione in part-time e che pertanto
tale personale ha diritto ad accedere alle retribuzioni previste
dal fondo dell'istituzione scolastica di cui all'art. 26 del
CCNI del 31 agosto 1999;
-
figura di rilievo per
l'espletamento del tirocinio presso la scuola "polo" è
l'insegnante accogliente o "tutor", indispensabile come
riferimento per la progettazione e lo svolgimento di quelle fasi
del tirocinio, attive e qualificanti sul versante specifico
dell'esercizio professionale, che sono condotte in classe. Agli
insegnanti "tutor", la cui individuazione sarà operata in base a
criteri previsti nelle convenzioni quadro tra Università,
Provveditorati agli studi e scuole, tra il personale docente che
si dichiara disponibile, potrà essere erogato il compenso per le
attività aggiuntive di insegnamento di cui dall'art. 25 del CCNL
del 26 maggio 1999.
Per quanto riguarda infine le
modalità di svolgimento delle attività di tirocinio, si richiama
l'attenzione sulla necessità che gli uffici competenti curino
costantemente il raccordo con tutti i soggetti istituzionali
coinvolti nell'attività stessa. Occorrerà quindi aprire una sede
di confronto permanente sui diversi aspetti connessi con
l'organizzazione del tirocinio quali:
-
individuazione degli elementi
essenziali per l'impostazione della convenzione-quadro
(preferibilmente a livello regionale) che regolerà i rapporti
tra Università, Provveditorati agli studi ed istituzioni dove si
svolgeranno le attività di tirocinio, considerando l'opportunità
di iniziare con scuole particolarmente attente all'innovazione
ma prevedendo, in una fase successiva, una rotazione e
diffusione su base regionale degli istituti scolastici idonei
per lo svolgimento dell'attività di tirocinio;
-
raccordo tra i progetti di
tirocinio e la programmazione scolastica e individuazione di
forme di collaborazione e di scambio con le attività formative
realizzate all'interno delle strutture scolastiche;
-
modalità di coinvolgimento
delle altre istituzioni interessate (Istituti Regionali di
Ricerca Educativa, Enti locali, Agenzie di formazione, ecc.);
-
definizione di attività di
monitoraggio sullo svolgimento del tirocinio.
Si deve infine porre in rilievo
che il metodo di svolgimento del tutoraggio da parte dei docenti
deve essere tale da sollecitare l'autonoma attività dell'allievo.
Gli uffici competenti sono cortesemente pregate
di portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei
Capi delle dipendenti istituzioni scolastiche. |